LIVE: Klaus Iohannis annuncia la proroga dello stato di emergenza in Romania

Comunicato stampa sostenuto dal Presidente della Romania, Sig. Klaus Iohannis

Comunicato stampa sostenuto dal Presidente della Romania, Sig. Klaus Iohannis

Pubblicato da Guvernul Romaniei martedì 14 aprile 2020

Klaus Iohannis, il presidente della Romania, annuncia in queste ore in una conferenza che adotterà il secondo decreto sullo stato di emergenza in Romania, ma questo non lo stabilisce, bensì lo estende per un altro periodo di tempo che sarà annunciato oggi. , ma probabilmente manca ancora circa un mese.

Klaus Iohannis ha annunciato dalla scorsa settimana che adotterà un nuovo decreto presidenziale con il quale prolungherà lo stato di emergenza in Romania, e questo perché la situazione in cui si trova il nostro Paese di fronte alla pandemia di Coronavirus lo richiede.

AGGIORNARE: Lo stato di emergenza in Romania viene prorogato per altri 30 giorni, Klaus Iohannis afferma che la pandemia non mostra segni di rallentamento né in Romania né nel mondo.

Klaus Iohannis esorta i rumeni a rimanere a casa durante questo periodo se non ci sono emergenze.

"Considerando che, a livello mondiale, sia il numero delle persone infette dal coronavirus SARS-CoV-2 sia il numero dei decessi da esso causati sono in aumento significativo, senza, per ora, segnali certi di un possibile rallentamento del ritmo dell'evoluzione della pandemia o di un tetto al numero di casi, nonostante le restrizioni senza precedenti adottate dagli Stati del mondo,

Tenendo conto del fatto che, dall’istituzione dello stato di emergenza sul territorio della Romania con il Decreto n.195/2020, sia il numero di malattie registrate che il numero di decessi causati dal coronavirus SARS-CoV-2 si sono registrati curve ascendenti,

Rilevando che dopo l’istituzione dello stato di emergenza in Romania e la graduale disposizione di alcune misure restrittive e di distanziamento sociale:

– si tratta di una diffusione intracomunitaria, per ora limitata a 10 contee (Suceava, Neamț, Timiș, Arad, Brașov, Hunedoara, Cluj, Constanța, Galați e Ilfov) e al comune di Bucarest, che ammonta a circa il 70% da il numero di casi confermati,

- ci sono due aree in cui il livello di diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 è di tipo comunitario, vale a dire il comune di Suceava e le città vicine, nonché la città di Șăndărei nella contea di Ialomița, per le quali la misura di è stata ordinata la quarantena totale,

Tenuto conto che permane il contesto eccezionale che ha determinato l’instaurazione dello stato di emergenza e che l’interesse pubblico generale impone la proroga di tale stato eccezionale, il mantenimento dell’applicazione delle misure già adottate, nonché l’adozione di nuove misure, che consentono alle autorità pubbliche di intervenire efficacemente e con mezzi adeguati per la gestione delle crisi,

Poiché in questo periodo il fabbisogno di materiali e attrezzature protettive, disinfettanti, medicinali, materiale sanitario, dispositivi medici o altri prodotti necessari nel contesto della gestione della pandemia di Covid-19 difficilmente può essere soddisfatto, in assenza di meccanismi adeguati, sia in in materia di appalti pubblici – che tengono conto dell’urgenza degli interventi, della volatilità dei prezzi offerti dal mercato e delle restrizioni imposte alle esportazioni – nonché in materia di liberalità offerte a soggetti che svolgono un servizio pubblico – che consentono, in in modo semplice, l'accettazione e il trasferimento della merce offerta,

Considerando che entrambi i meccanismi sono necessari per consentire la requisizione di beni e la fornitura di servizi di interesse pubblico ai sensi della legge, quando la situazione lo richiede, così come i meccanismi relativi all'utilizzo di materiali provenienti dalle riserve statali o di mobilitazione,

Considerato che, oltre agli sforzi per garantire l’intervento medico-sanitario, sono necessarie anche misure per assicurare e mantenere la capacità di intervento delle forze dell’ordine, sia per l’applicazione e il monitoraggio del rispetto delle misure restrittive stabilite durante lo stato di emergenza, sia per per la prevenzione di minacce all’ordine pubblico che potrebbero compromettere la sicurezza nazionale o la democrazia costituzionale,

Considerato che, per ridurre gli effetti generati dalla riduzione di alcune attività economiche e sociali, a seguito di misure preventive o restrittive destinate a proteggere la popolazione della Romania, è necessario adattare le misure per consentire il funzionamento ininterrotto del pubblica amministrazione, giustizia e altri servizi pubblici, di alcune infrastrutture che forniscono servizi essenziali alla popolazione, allo Stato e agli operatori economici,

Poiché la tutela dell’economia, attraverso specifiche misure stabilite, di regola, da atti normativi, e lo sviluppo dei rapporti di lavoro costituiscono, inoltre, obiettivi di primario interesse per le istituzioni statali,

Rilevando che tutti gli elementi sopra presentati fanno parte di una risposta combinata all’attuale situazione di crisi generata dalla pandemia di Covid-19 e che, parimenti, sono necessari per garantire il ritorno alla normalità senza gravi sincopi,

Tenendo conto del fatto che la limitazione dell’esercizio di determinati diritti non deve pregiudicarne la sostanza, ma deve perseguire uno scopo legittimo, essere necessaria in una società democratica ed essere proporzionata allo scopo perseguito,

Tenendo conto del fatto che le misure istituite mirano all’interesse pubblico generale nella gestione dell’evoluzione della Covid-19 in Romania,

Rilevando la necessità di adeguare alcune delle misure previste dal Decreto n.195/2020 in relazione all’evoluzione della pandemia in Romania,

Prendendo atto della proposta del Governo di prorogare lo stato di emergenza, nonché della Decisione CSAT n. 51/2020 riguardante la necessità di prorogare lo stato di emergenza e il piano d'azione per la proroga dello stato di emergenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 par. (1) e dell'art. 100 della Costituzione della Romania, ripubblicato, nonché dell'articolo 3, art. 10 e articolo 15 dell'Ordinanza d'Urgenza del Governo n. 1/1999 relativa al regime dello stato d'assedio e al regime dello stato di emergenza, approvata con modifiche e integrazioni dalla Legge n.453/2004, con successive modifiche e integrazioni,

Il Presidente della Romania decreta:

Art. 1. – A partire dal 15 aprile 2020 entra in vigore lo stato di emergenza in tutta la Romania, istituito con Decreto n.30/195, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 2020 del 212 marzo 16.

Art. 2. – Al fine di prevenire la diffusione del COVID-19 e gestirne le conseguenze, in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica, durante lo stato di emergenza, l’esercizio dei seguenti diritti e libertà è limitato, in proporzione il grado di raggiungimento dei criteri previsti dall'art. 3 paragrafo (5):

Libera circolazione;

il diritto alla vita intima, familiare e privata;

l'inviolabilità del domicilio;

il diritto all'istruzione;

libertà di riunione;

il diritto di sciopero;

il diritto alla proprietà privata;

libertà economica.

Art. 3. – (1) Nel periodo previsto dall'articolo 1, le prime misure di emergenza con efficacia diretta sono stabilite nell'allegato n.1, e le prime misure di emergenza con efficacia graduale sono stabilite nell'allegato n. 2.

(2) L'attuazione delle prime misure di emergenza con efficacia diretta, previste nell'allegato n.1, spetta ai ministeri competenti e agli altri organismi specializzati, secondo le materie di loro competenza, nei limiti in cui il presente decreto non stabilisce Altrimenti .

(3) Le prime misure di emergenza con applicazione graduale previste ai punti da 1 a 6 dell'allegato n. 2 sono disposte dal ministro degli affari interni o dal suo sostituto legale, con il consenso del primo ministro, mediante ordinanza militare, che viene pubblicata nel Monitor Ufficiale della Romania, Parte I.

(4) Le prime misure urgenti con efficacia graduale, previste dal punto 7 dell'allegato n. 2, sono emessi dal Ministero degli Affari Interni, per ordine del Segretario di Stato, capo del Dipartimento per le Situazioni di Emergenza o del suo sostituto legale, che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I.

(5) Le misure previste ai paragrafi (3) e (4) sono disponibili secondo la valutazione effettuata dal Comitato nazionale per le situazioni speciali di emergenza, con il consenso del Primo Ministro, sulla base dei seguenti criteri:

l’intensità della trasmissione intracomunitaria del COVID-19;

la frequenza dei focolai in un'area geografica;

il numero di pazienti critici rispetto alla capacità del sistema sanitario;

la capacità e la continuità di fornire servizi sociali e di pubblica utilità alla popolazione;

la capacità delle autorità pubbliche di mantenere e garantire l'ordine pubblico e le misure di sicurezza;

le misure adottate da altri stati che hanno un impatto sulla popolazione o sulla situazione economica della Romania;

la capacità di garantire misure di quarantena;

verificarsi di altre situazioni di emergenza.

(6) La direzione dell'applicazione delle misure stabilite dall'ordinanza militare o dall'ordinanza prevista al paragrafo (4) spetta al Ministero degli Affari Interni.

Art. 4.- (1) Il coordinamento e la gestione integrata delle azioni e delle misure di risposta medica e di protezione civile alla situazione di emergenza generata da COVID-19 è svolto dal Ministero degli Affari Interni - Dipartimento per le Situazioni di Emergenza, in collaborazione con il Ministero della Salute e le altre istituzioni coinvolte, attraverso il Centro Nazionale per il Coordinamento e la Gestione degli Interventi.

(2) Le istituzioni di cui al comma (1) nominano all'interno del Centro nazionale di coordinamento e gestione dell'intervento personale con funzioni decisionali.

Art. 5. – I dirigenti delle autorità pubbliche, delle altre persone giuridiche, nonché le persone fisiche hanno l'obbligo di rispettare e applicare tutte le misure stabilite dal presente decreto, nonché quelle ordinate nella sua applicazione.

Art. 6. – Le istituzioni supportano le strutture del Ministero dell'interno, su sua richiesta, nell'adempimento delle loro missioni, secondo la normativa vigente.

Art. 7.- Durante il periodo previsto dall'art.1, sono mantenute le misure disposte dagli atti emanati in attuazione del decreto n.195/2020, nei limiti in cui il presente decreto non dispone diversamente.

Art. 8. – Allegato n. 1 e allegato n. 2 costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 9. – Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, ed entra in vigore il 15 aprile 2020.

Art. 10. – Il presente decreto è sottoposto al Parlamento per l'esercizio dell'attribuzione prevista dall'articolo 93, comma 1, della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA

KLAUS-WERNER IOHANIS

Ai sensi dell'art. 100 par. (2) della Costituzione della Romania, ripubblicata, controfirmiamo il presente decreto

APPENDICE N. 1

PRIME MISURE DI EMERGENZA CON APPLICABILITÀ DIRETTA

Capitolo I

Il campo dell'ordine pubblico
Art. 1. – (1) Durante lo stato di emergenza è vietato organizzare e realizzare:

a) raduni, manifestazioni, cortei o qualsiasi altro assembramento, in spazi aperti;
b) ogni altro incontro avente carattere culturale, scientifico, artistico, religioso, sportivo o di spettacolo, in spazi chiusi.
(2) I servitori di culti religiosi ufficialmente riconosciuti in Romania possono officiare nei luoghi di culto, negli spazi pubblici o negli spazi privati:

a) pratiche e rituali di carattere pubblico propri del culto, senza partecipazione pubblica;
b) pratiche e rituali di carattere privato propri del culto, quali battesimi, matrimoni o funerali, con la partecipazione del numero minimo di persone secondo le norme canoniche e con la rigorosa osservanza delle misure di protezione individuale e collettiva per prevenire la diffusione del COVID -19.
Art. 2. – La Polizia Locale dipende operativamente dal Ministero dell'Interno.

Art. 3. – I servizi pubblici comunitari di schedatura delle persone sono operativamente subordinati ai reparti di polizia territoriale, che stabiliscono le attività di supporto da essi svolte.

Art. 4. – I vigili del fuoco volontari (situazioni di emergenza) sono operativamente subordinati alle unità territoriali per le situazioni di emergenza, che ne stabiliscono le responsabilità e le modalità di intervento.

Art. 5. – I servizi pubblici di ambulanza sono operativamente subordinati agli ispettorati per le situazioni di emergenza.

Art. 6. – (1) Il Ministero della Difesa Nazionale supporta, su richiesta, il Ministero degli Affari Interni per garantire il presidio e la protezione di determinati obiettivi/aree, il trasporto di truppe, materiali ed attrezzature per lo svolgimento di missioni specifiche, triage epidemiologico, assistenza medica e altre missioni a seconda dell'evoluzione della situazione.

(2) Le istituzioni del Sistema Nazionale di Ordine Pubblico e di Sicurezza Nazionale integrano, se necessario, gli effettivi e la tecnica dell'intervento, previsti nei piani, in funzione dell'evoluzione della situazione.

Art. 7. – Il personale militare del Ministero della Difesa Nazionale che partecipa a missioni di supporto nel campo dell'ordine pubblico o per assicurare il presidio e la protezione di determinati obiettivi/aree è qualificato:

a) legittimare e accertare l'identità delle persone, nonché accertare il motivo dello spostamento/circolazione delle persone fuori dall'abitazione/nucleo familiare;
b) vietare, temporaneamente, l'ingresso in edifici, località o aree geografiche delimitate e segnalate dove sono in vigore misure di quarantena o di isolamento, a mezzi di trasporto, ovvero ordinare l'evacuazione temporanea di qualsiasi persona dagli stessi, qualora sussista una situazione pericolo per la vita, la salute o l'integrità fisica propria o di un'altra persona;
c) avvisare le persone, con qualsiasi mezzo di comunicazione, di cessare gli atti che pregiudicano le misure di quarantena o di isolamento;
d) dare segnali, indicazioni e disposizioni agli operatori della circolazione.
Art. 8. – Le istituzioni del sistema di difesa, dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale possono organizzare e svolgere, durante lo stato di emergenza, procedure di affidamento per la conclusione di accordi quadro, per coprire necessità di specifici mezzi di protezione e di intervento, attraverso la procedura di negoziazione senza previa pubblicazione, secondo quanto previsto dall'art. 68 par. (1) lett. f), art. 69 par. (4) e art. 104 par. (1) lett. c) dalla Legge n. 98/2016, con successive modifiche ed integrazioni.

(2) La necessità di mezzi specifici di protezione/intervento di cui al par. (1), comprese le quantità massime di tali mezzi, saranno approvate con decisione del Consiglio Supremo di Difesa del Paese.

(3) La durata dell'accordo quadro non può superare i 3 mesi dalla data della sua conclusione. I contratti successivi vengono conclusi sulla base di accordi quadro, fino al raggiungimento dei quantitativi massimi.

Art. 9. – Le istituzioni del sistema nazionale di difesa, di ordine pubblico e di sicurezza nazionale possono assumere senza concorso, se necessario, per un periodo determinato di 6 mesi, personale esterno o quadri passati in riserva, il cui impiego sia cessato segnalazioni di cessazione del servizio.

Art. 10. - Affinché il personale delle istituzioni del Sistema di Difesa Nazionale, dell'Ordine Pubblico e della Sicurezza Nazionale sia sempre disponibile per l'intervento nei casi reali generati dalla pandemia di COVID-19, le esercitazioni, le simulazioni sono sospese durante dello stato di emergenza, delle istanze e di ogni altra attività che possa interferire con le misure adottate dalle autorità competenti volte a prevenire e contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, ad eccezione di quelle di carattere militare svolte nei poli addestrativi.

CAPITOLO II

Campo Stato civile
Art. 11. – Gli enti e le pubbliche autorità che, nell'esercizio dei poteri previsti dalla normativa specifica, richiedono la presentazione di atti di stato civile, in originale e/o fotocopie, sono tenuti ad accettare gli estratti ad uso ufficiale dell'ufficio civile documenti di stato inviati in formato elettronico dal servizio pubblico comunitario di anagrafe delle persone o dall'ufficio di stato civile presso i comuni delle unità amministrativo-territoriali in cui non opera il servizio pubblico comunitario di anagrafe delle persone.

Art. 12. – (1) Durante lo stato di emergenza, i documenti primari che costituiscono la base per la registrazione degli atti di nascita e di morte sono inviati dagli emittenti al servizio pubblico di registrazione delle persone della comunità locale/all'ufficio di stato civile competente , via fax o tramite i mezzi elettronici gestiti dalle autorità dello stato rumeno.

(2) Entro non oltre 90 giorni dalla fine dello stato di emergenza, le istituzioni, le autorità pubbliche e le persone fisiche sono obbligate a provvedere a presentare la documentazione prevista dal comma (1), in originale, presso il servizio pubblico comunitario di registrazione delle persone/ufficio di stato civile che ha registrato l'atto di stato civile.

Art. 13. - Durante lo stato di emergenza il termine per dichiarare la morte è di 3 giorni di calendario dalla morte della persona, e in caso di morte causata da cause violente il termine di 3 giorni per dichiarare la morte è calcolato dal data di rilascio del certificato medico attestante la morte.

CAPITOLO III

Dominio economico
Art. 14. – Il Governo può adottare misure economiche e sociali a sostegno degli operatori economici e dei settori economici direttamente o indirettamente colpiti dalla crisi COVID-19.

Art. 15. – Le stazioni appaltanti, anche le persone giuridiche nelle quali lo Stato è azionista di maggioranza, hanno diritto di acquistare direttamente materiali e attrezzature necessari per la prevenzione e il contrasto del COVID-19, in superamento della soglia di valore stabilita dall'articolo 7 comma (5) ) della Legge n.98/2016 sugli appalti pubblici, nei limiti delle risorse di bilancio a tal fine stanziate.

Art. 16. – Il Ministero dell'Economia, dell'Energia e dell'Ambiente imprenditoriale rilascia, su richiesta, agli operatori economici la cui attività è interessata nell'ambito della situazione di emergenza COVID-19 certificati basati su documenti giustificativi.

Art. 17. – Sono in atto misure per garantire la continuità dell'approvvigionamento, ovvero estrazione, produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, fornitura, manutenzione, manutenzione e riparazione delle risorse e delle materie prime e/o semilavorate necessarie per il corretto funzionamento del sistema energetico nazionale, nonché assicurare la continuità del suo funzionamento e di tutti i servizi di pubblica utilità.

Art. 18. – La validità dei documenti rilasciati dalle autorità pubbliche che scadono durante lo stato di emergenza è mantenuta.

Art. 19. – Durante lo stato di emergenza possono essere fissati massimali ai prezzi dei medicinali e delle attrezzature sanitarie, dei generi alimentari strettamente necessari e dei servizi di pubblica utilità (energia elettrica ed energia termica, gas, acqua, servizi igienico-sanitari, carburanti, ecc.). Nella situazione in cui si verifica una diminuzione dei prezzi dell'elettricità e del gas naturale, sui mercati regionali, il governo adotterà le misure necessarie affinché queste diminuzioni si riflettano parzialmente o totalmente nel prezzo finale a livello dei consumatori.

Art. 20. – Nella situazione in cui alcuni programmi o progetti non possono essere realizzati durante lo stato di emergenza, i beni di consumo o deperibili destinati ad essere distribuiti/utilizzati al loro interno possono essere ridistribuiti nell'ambito di altri programmi, progetti o a favore di determinate unità di assistenza sanitaria, sociale, assistenziale e medico-sociale o beneficiari della Legge n.416/2001 sul reddito minimo garantito, e successive modifiche e integrazioni.

CAPITOLO IV

Il campo dei fondi europei
Art. 21. – Per il periodo dello stato di emergenza, gli organi di gestione e gli organismi intermedi impartiscono specifiche istruzioni nel rapporto con i beneficiari, affinché l'esecuzione dei contratti di finanziamento avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge e delle misure istituito per ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 XNUMX.

Art. 22. – Il Governo stabilisce, entro non oltre 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il quadro generale e le modalità di riordino, ristrutturazione o riprogrammazione delle attività oggetto di finanziamento con fondi europei.

Art. 23. – Durante lo stato di emergenza, su richiesta motivata dei beneficiari, gli organi di gestione e gli organismi intermedi approvano la riorganizzazione, ristrutturazione o riprogrammazione delle attività oggetto di finanziamento con fondi europei senza incidere sugli indicatori di risultato i progetti o i loro obiettivi specifici, a seconda dei casi, e senza prorogare i contratti di finanziamento oltre il 31 dicembre 2023.

Art. 24. – (1) Durante lo stato di emergenza, le autorità competenti in materia di rilascio di convenzioni/pareri/certificati per progetti finanziati con fondi europei hanno l'obbligo di organizzare i dibattiti pubblici previsti dalla legge al fine di ottenere la accordi/pareri/certificati in ambiente online, con l'adeguata partecipazione di tutte le parti interessate. I verbali delle consultazioni pubbliche sono conclusi e sottoscritti dalle parti in formato elettronico e costituiscono atti ufficiali ai sensi di legge.

(2) Durante lo stato di emergenza, le autorità competenti in materia di rilascio di accordi/pareri/certificati per progetti finanziati con fondi europei, hanno l'obbligo di organizzare la presentazione della documentazione necessaria per ottenere gli accordi/pareri/certificati in formato elettronico. Lo stesso obbligo spetta alle autorità competenti per richiedere chiarimenti o rilasciare accordi/pareri/certificazioni. Fanno fede i contratti/comunicazioni/certificati emessi in formato elettronico mediante l'utilizzo della firma elettronica alle condizioni previste dalla legge.

Capitolo V

Campo sanitario
Art. 25. – Nelle strutture del Ministero dell'interno, del Ministero della sanità e delle unità subordinate, nelle unità sanitarie e nei servizi di assistenza sociale, per integrare il personale direttamente coinvolto nelle attività volte alla prevenzione e al contrasto della pandemia di COVID-19 , è possibile assumere senza concorso, per una durata determinata in 6 mesi, personale medico contrattuale, personale ausiliario, farmacisti, personale di laboratorio e altre categorie di agenti contrattuali o dipendenti pubblici.

Art. 26. – Gli atti normativi validi fino al 14 aprile 2020, che riguardano l'erogazione di servizi medici, comprese le cure domiciliari, di medicinali, dispositivi medici, tecnologie e ausili, nell'ambito del sistema assicurativo sociale sanitario, nonché di quelli riguardanti i programmi sanitari nazionali – preventivi e curativi estendono la loro applicabilità durante lo stato di emergenza.

Art. 27. – Durante lo stato di emergenza, a valere sul bilancio del Fondo unico nazionale delle assicurazioni sociali sanitarie (FNUASS), vengono liquidate tutte le prestazioni dialitiche effettivamente effettuate, compreso il numero di pazienti previsto a livello nazionale.

Art. 28. – Durante lo stato di emergenza, i servizi di ambulanza privata svolgono anche altri servizi oltre a quelli convenzionati con le compagnie di assicurazione sanitaria, che sono a carico del bilancio della FNUASS. Le compagnie di assicurazione sanitaria regolano l'intera attività dei servizi di ambulanza privata, al livello degli indicatori raggiunti.

Art. 29. – Per le strutture sanitarie dotate di posti letto che erogano prestazioni mediche ospedaliere, in regime di ricovero continuativo o diurno, in rapporto contrattuale con le compagnie di assicurazione sanitaria, la liquidazione degli importi contratti dal bilancio del Fondo nazionale di previdenza sociale o il bilancio del Ministero della Salute viene eseguito al livello del valore contrattuale indipendentemente dall'attività svolta o, se del caso, al livello dell'attività effettivamente svolta nelle condizioni in cui supera il livello contrattuale, senza necessità di regolarizzazione del secondo trimestre.

Art. 30. – Le consulenze mediche prestate nell'ambito dell'assistenza medica primaria e dell'ambulatorio clinico specializzato, anche per alcune prestazioni connesse e necessarie all'atto medico, effettuate durante lo stato di emergenza, possono essere concesse anche a distanza utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione .

Art. 31. – In caso di acquisto di medicinali da parte delle unità sanitarie per la cura di pazienti affetti da COVID-19, i prezzi dei medicinali possono superare i prezzi massimi approvati dal Ministero della Salute.

Art. 32. – Durante lo stato di emergenza, per inadempimento dei loro compiti, possono essere sospesi/licenziati i soggetti che rivestono incarichi direttivi presso il Ministero della sanità o provenienti da unità dotate di personalità giuridica subordinate, sotto l'autorità o sotto il coordinamento del Ministero dagli incarichi sanitari, nonché dagli enti e dagli enti pubblici centrali e locali con compiti in materia di assistenza e tutela sociale, indipendentemente dal loro status. Non è necessario che le persone incaricate di esercitare temporaneamente tali funzioni siano dipendenti pubblici.

Art. 33. – Durante lo stato di emergenza possono essere effettuati storni tra il bilancio del Ministero della sanità e il bilancio della FNUASS, a seconda delle esigenze.

Art. 34. - Sono a carico del bilancio della FNUASS - titolo VI - Trasferimenti tra unità della pubblica amministrazione i influssi finanziari determinati dagli incrementi retributivi del personale medico e non medico delle aziende sanitarie pubbliche e di quelli che hanno come socio unico unità amministrativo-territoriali .

Art. 35. – Per i materiali e i servizi di carattere sanitario concessi durante lo stato di emergenza, gli importi impegnati e liquidati dal bilancio della FNUASS non saranno limitati a quelli approvati per il secondo trimestre 2020.

Art. 36. – (1) Durante lo stato di emergenza possono essere introdotte norme specifiche per questo periodo riguardanti le indennità di ferie e di assicurazione sanitaria sociale, rispettivamente per i certificati di congedo medico di cui beneficiano gli assicurati durante questo periodo, al fine di evitare, per quanto possibile, la circolazione delle persone ed il contatto diretto tra le persone, al fine di prevenire la diffusione del contagio da COVID-19.

(2) La liquidazione dei congedi medici concessi alle persone in quarantena per COVID-19 e ai pazienti con diagnosi di infezione da COVID-19 sarà effettuata in via prioritaria garantendo importi aggiuntivi nel bilancio della FNUASS al livello necessario.

Art. 37. – (1) Durante lo stato di emergenza, le modifiche strutturali all'interno delle unità sanitarie saranno approvate dalle direzioni locali della sanità pubblica a seconda delle esigenze.

(2) Durante lo stato di emergenza, le modifiche alla struttura organizzativa delle unità sanitarie della propria rete sanitaria delle istituzioni di difesa, ordine pubblico e sicurezza nazionale saranno stabilite dai loro dipartimenti specializzati e approvate secondo regolamenti interni.

Art. 38. – (1) Durante lo stato di emergenza, la gestione delle unità sanitarie pubbliche civili può essere assicurata da personale distaccato da istituzioni con compiti nel campo della difesa e della sicurezza nazionale.

(2) Le istituzioni con compiti nel campo della difesa e della sicurezza nazionale possono distaccare personale per svolgere missioni nell'interesse del Ministero della sanità, su sua richiesta.

Art. 39. - In relazione all'evoluzione del contesto epidemiologico e della situazione sanitaria operativa di ciascun istituto penitenziario - ospedaliero della rete sanitaria dell'Amministrazione nazionale penitenziaria, durante lo stato di emergenza, con decisione del direttore generale dell'Amministrazione nazionale penitenziaria Amministrazione degli istituti penitenziari, potrà essere disposta la subordinazione operativa di alcuni penitenziari-ospedalieri o, a seconda dei casi, delle loro strutture ad altri penitenziari-ospedalieri in termini di attività di monitoraggio, trattamento e cura dei pazienti, nonché di trasferimenti di risorse materiali tra penitenziari-ospedali.

Art. 40. – (1) Durante lo stato di emergenza, con ordinanza del Ministro della sanità, vengono stabiliti i programmi sanitari nazionali, le azioni prioritarie e i servizi medici destinati a prevenire e combattere la Covid-19, nonché le attività previste nei programmi nazionali sospesi o, a seconda dei casi, limitata solo a quelli vitali per garantire la salute della popolazione colpita da patologie diverse da COVID-19.

(2) Sono considerati perdite i medicinali, il materiale sanitario, i dispositivi medici, i vaccini, i sieri, i reagenti e i materiali di consumo relativi allo svolgimento delle attività nell’ambito dei programmi nazionali sospesi o limitati ai sensi del paragrafo (1), non utilizzati durante il loro periodo di validità. connessi alle misure di prevenzione e contrasto dell’infezione da COVID 19 e non costituiscono danno.

Art. 41. - Le prescrizioni di cure “off-label” sono autorizzate in caso di pazienti infetti dal virus SARS-CoV-2, previa approvazione di tali cure da parte del comitato di politica farmacologica della rispettiva azienda sanitaria.

Art. 42. – (1) La garanzia delle somme necessarie per l'acquisto da parte dei dipartimenti di sanità pubblica dei materiali e dei dispositivi di protezione necessari durante la pandemia si ottiene mediante lo stanziamento da parte del Ministero della sanità, nel bilancio dei dipartimenti di sanità pubblica, di gli importi a tal fine, successivamente l'acquisto sarà effettuato dalle aziende sanitarie pubbliche mediante acquisti diretti, alle condizioni di cui all'art.15.

(2) La garanzia che le somme necessarie per l’acquisto da parte delle unità sanitarie dei materiali, dei dispositivi di protezione e dei medicinali necessari durante la pandemia venga ottenuta mediante l’attribuzione da parte del Ministero della Salute nel bilancio delle unità sanitarie subordinate delle somme a tale scopo, e l'acquisto sarà effettuato mediante procedura di aggiudicazione diretta, alle condizioni di cui all'art.15.

(3) La garanzia delle somme necessarie per l'acquisizione da parte delle unità sanitarie non dipendenti dal Ministero della sanità di materiali, dispositivi di protezione e medicinali necessari durante la pandemia è ottenuta mediante l'assegnazione da parte dell'ordinatore principale di crediti nel bilancio di tali unità delle somme con tale destinazione, successivamente l'acquisto sarà effettuato tramite una procedura di acquisto diretto, alle condizioni di cui all'art.15.

(4) I ministeri dotati di un proprio sistema sanitario possono effettuare acquisti diretti di prodotti e servizi, alle condizioni dell'articolo 15, per le proprie aziende sanitarie, sia dai bilanci dei rispettivi ministeri che da quelli delle aziende sanitarie.

(5) Durante lo stato di emergenza, al fine di assicurare la continuità dell'alimentazione dei detenuti e un'adeguata igiene individuale, le unità dipendenti dall'Amministrazione nazionale penitenziaria possono acquistare direttamente, alle condizioni dell'articolo 15, gli alimenti, la pulizia e l'igiene personale. oggetti destinati a persone private della libertà, previa autorizzazione del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria nazionale.

(6) Al fine di prevenire la diffusione della Covid-19 tra i detenuti e il personale delle unità del sistema penitenziario, durante lo stato di emergenza, gli istituti penitenziari-ospedalieri possono acquistare direttamente, per le unità alle condizioni di cui all'articolo 15, materiali e attrezzature necessari per la prevenzione e la lotta contro il COVID-19, dai fondi raccolti in base ai contratti per la fornitura di servizi medici, previa autorizzazione del direttore generale dell'Amministrazione nazionale penitenziaria.

Art. 43. – Il Ministero della Difesa Nazionale può istituire formazioni mediche ROL 2, composte da personale medico-sanitario e personale sanitario ausiliario e può effettuare trasporti aerei per la fornitura di materiale sanitario, attrezzature, medicinali e generi alimentari.

Art. 44. – (1) Al fine di garantire i mezzi necessari per combattere la diffusione delle infezioni da Covid-19, le unità di ricerca e sviluppo del Ministero della difesa nazionale hanno il diritto di mettere a disposizione delle unità e delle istituzioni della nazione sistema di ricerca e sviluppo, nonché degli operatori economici, a titolo gratuito, le soluzioni tecniche risultanti dall'attività di ricerca e sviluppo e la documentazione tecnica posta sotto la sua amministrazione.

(2) I beni di cui al par. (1) sono trasmessi ai fini dello sviluppo tecnologico, della produzione e della commercializzazione di prodotti necessari per combattere le infezioni da COVID-19.

Art. 45. – (1) Con ordinanza del Ministro della sanità sono stabilite misure a sostegno delle persone vulnerabili, definite dalla legge, che si trovano in isolamento domiciliare, in conseguenza delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

(2) Le misure di sostegno sono attuate dalle amministrazioni pubbliche locali.

(3) Le spese necessarie sono assicurate mediante trasferimento tra il bilancio statale, attraverso il bilancio del Ministero della Sanità, e i bilanci locali.

CAPITOLO VI

Il campo del lavoro e della protezione sociale
Art. 46. – Durante lo stato di emergenza, il Governo stabilisce misure speciali per sostenere i datori di lavoro e tutelare i dipendenti e le loro famiglie.

Art. 47. – (1) Durante lo stato di emergenza si applicano le disposizioni della legge n. 19/2020 relativo alla concessione di giorni di riposo ai genitori per la sorveglianza dei figli, in caso di chiusura temporanea degli istituti scolastici, non si applica ai dipendenti del sistema di difesa nazionale, ai dipendenti degli istituti penitenziari, al personale delle strutture sanitarie pubbliche, al personale dai servizi sociali residenziali e dalle altre categorie stabilite con ordinanza del Ministro degli affari interni, del Ministro dell'economia, dell'energia e dell'ambiente imprenditoriale e del Ministro dei trasporti, delle infrastrutture e delle comunicazioni, a seconda dei casi.

(2) Il personale di cui al par. (1) ha diritto ad un aumento di stipendio nella misura prevista dall'art. 3 paragrafo (1) dalla Legge n. 19/2020, nell'ipotesi in cui l'altro genitore non benefici dei diritti disciplinati da tale legge.

Art. 48. – Enti ed autorità pubbliche centrali e locali, autorità amministrative autonome, reggenze autonome, società e società nazionali e nelle quali lo Stato o una unità amministrativo-territoriale è socio unico o maggioritario, entrano società a capitale privato, ove è possibile, durante lo stato di emergenza, il lavoro a domicilio o il telelavoro, per atto unilaterale del datore di lavoro. Durante il periodo di svolgimento dell'attività mediante lavoro a domicilio o telelavoro, i dipendenti svolgono le mansioni specifiche della posizione o dell'occupazione ricoperta, nel rispetto della normativa che regola il lavoro a domicilio e il telelavoro.

Art. 49. - Durante lo stato di emergenza sono sospese le ispezioni dei datori di lavoro da parte degli ispettorati territoriali del lavoro, ad eccezione delle ispezioni disposte dal Ministro del lavoro e della protezione sociale e di quelle disposte dall'Ispettorato del lavoro per l'attuazione delle decisioni del del Comitato Nazionale per le Situazioni Speciali di Emergenza, delle ordinanze militari, di quelle necessarie per rispondere a segnalazioni che denunciano la commissione di atti ad alto grado di pericolosità sociale e per l'inchiesta sugli infortuni sul lavoro.

Art. 50. – (1) Durante lo stato di emergenza è vietato sospendere o interrompere l'attività dei servizi sociali quali i centri residenziali di cura e assistenza per anziani, i centri residenziali per bambini e adulti, con e senza disabilità, così come nonché per le altre categorie vulnerabili, pubbliche e private, previste dalla Decisione del Governo n.867/2015 di approvazione della Nomenclatura dei servizi sociali, nonché dei regolamenti quadro per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi sociali.

(2) I parenti/sostenitori/rappresentanti legali dei beneficiari dei servizi di cui al comma (1), su richiesta, possono chiedere il trasferimento dei beneficiari dal centro al proprio domicilio, o a seconda dei casi, la residenza dei parenti/sostenitori/rappresentanti legali se questi assumono, sotto la propria responsabilità, di avere condizioni corrispondenti alla loro protezione temporanea.

Art. 51. – La validità dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti collettivi è mantenuta durante lo stato di emergenza.

Art. 52. – Durante lo stato di emergenza è vietato dichiarare, innescare o attuare conflitti collettivi di lavoro nelle unità del sistema energetico nazionale, nelle unità operative dei settori nucleari, nelle unità a fuoco continuo, in dalle unità sanitarie e di assistenza sociale, dalle telecomunicazioni, dalla radiotelevisione pubblica, dai trasporti ferroviari, dalle unità che assicurano il trasporto pubblico e l'igiene dei luoghi, nonché la fornitura di gas, elettricità, calore e acqua alla popolazione.

Art. 53. – (1) La modifica del contratto individuale di lavoro del personale contrattuale impiegato presso istituzioni nel campo della difesa, dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale si effettua secondo il Codice del lavoro e le seguenti norme derogatorie:

a) la delega può riguardare l'esecuzione di lavori o compiti per i quali il dipendente possiede adeguata formazione professionale, anche se non corrispondenti alle mansioni lavorative;
b) la delega può essere prorogata senza il consenso del dipendente;
c) mediante distacco è possibile modificare la tipologia di lavoro senza il consenso del lavoratore.
(2) La modifica del rapporto di servizio dei dipendenti pubblici che lavorano nelle istituzioni nel campo della difesa, dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale si effettua secondo il Codice amministrativo e la seguente norma derogatoria: la delega può essere disposta per un periodo di più superiore a 60 giorni senza il consenso del funzionario pubblico.

Art. 54. – Durante lo stato di emergenza, a seconda della specificità dell'attività e delle esigenze, per il personale del settore pubblico, il datore di lavoro:

a) può disporre unilateralmente l'interruzione dei periodi di riposo, di congedi aggiuntivi, non retribuiti, di studio e di formazione professionale del personale dipendente e la ripresa dell'attività;
b) può disporre o approvare unilateralmente il riposo totale/parziale o il riposo aggiuntivo del personale dipendente.
Art. 55. – In deroga a quanto disposto dall'Ordinanza Governativa d'Urgenza n. 111/2010 in materia di congedi e indennità mensile per l'educazione dei figli, l'avente diritto conserva l'incentivo all'inserimento in caso di perdita del lavoro a causa degli effetti dell'epidemia di COVID-19.

Art. 56. – I termini di preavviso previsti dall'art. 81 par. (4) del Codice del Lavoro non iniziano a fluire e, qualora abbiano iniziato a fluire, sono sospesi per tutta la durata dello stato di emergenza, nel caso di personale impiegato nei settori sanitario, assistenziale, medico-sociale e istituzioni nel campo della difesa, dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale. Durante lo stato di emergenza, per tali categorie di personale, si applicano le disposizioni dell'art. 81 par. (8) dalla Legge n.53/2003 sul Codice del Lavoro.

Art. 57. – Le domande per la concessione di benefici e prestazioni sociali possono essere presentate in formato elettronico.

Art. 58. – Certificati di classificazione del bambino in grado di disabilità e certificati di assistente materna rilasciati dalla commissione per la tutela dell'infanzia, nonché certificati di classificazione in grado e tipo di disabilità rilasciati dalla commissione per la valutazione degli adulti con disabilità, la cui validità scade durante lo stato di emergenza dichiarato, prorogano la loro validità fino alla fine dello stato di emergenza.

Art. 59. - Gli attestati di accreditamento dei prestatori di servizi sociali e le licenze dei servizi sociali, provvisori e operativi, la cui validità scade durante il periodo di emergenza dichiarato, prorogano la loro validità fino alla fine dello stato di emergenza.

CAPITOLO VII

Il campo della giustizia
Art. 60. – Se, per ragioni generate dalla pandemia da Covid-19, non può essere assicurato il numero di giudici necessari a formare il collegio giudicante all'interno di una sezione, il presidente del tribunale o chi ne fa le veci, in deroga a quanto previsto dell'arte. 41 par. (3) dalla Legge n. 304/2004 relativo all'organizzazione giudiziaria, ripubblicato, con successive modificazioni e integrazioni, dispone la partecipazione dei giudici delle altre sezioni del tribunale, nominati mediante sorteggio.

Art. 61. – Durante lo stato di emergenza, l'attività di redazione e comunicazione delle decisioni giudiziarie, di registrazione delle citazioni presentate durante lo stato di emergenza, nonché lo svolgimento di ogni altra attività, fermo restando il rispetto delle norme di disciplina sanitaria stabilite, prosegue da parte delle autorità con attribuzioni in materia e osservando le disposizioni del presente decreto.

Art. 62. – Prescrizioni, usufrutti e termini di decadenza di qualsiasi genere, diversi da quelli previsti dall'art. 63 par. (12), non iniziano a defluire e, qualora abbiano iniziato a defluire, sono sospesi per tutta la durata dello stato di emergenza, si applicano le disposizioni dell'art. 2.532 punto 9 periodo II della Legge n. 287/2009 del Codice Civile o altre disposizioni di legge contrarie non essendo applicabili.

Art. 63. – (1) Durante lo stato di emergenza l'attività giudiziaria prosegue nei casi di particolare urgenza. L'elenco di tali cause è stabilito dal consiglio di amministrazione dell'Alta Corte di cassazione e di giustizia per le cause di sua competenza e, rispettivamente, dai consigli direttivi delle corti d'appello per le cause di loro competenza e per le cause di competenza dei tribunali operanti nel territorio di loro competenza, che può essere, a seconda dei casi, aggiornato. Il Consiglio Superiore della Magistratura fornisce orientamenti, al fine di garantire una prassi uniforme, agli organi direttivi dei tribunali citati su come determinare i casi che vengono giudicati durante lo stato di emergenza.

(2) Durante lo stato di emergenza, per giudicare i processi previsti al par. (1), i tribunali, tenendo conto delle circostanze, possono fissare termini brevi, anche da un giorno all'altro o anche lo stesso giorno.

(3) Nei processi di cui al par. (1), quando possibile, i tribunali adottano le misure necessarie per lo svolgimento dell'udienza in videoconferenza e procedono alla comunicazione degli atti processuali tramite fax, posta elettronica o altri mezzi che assicurino la trasmissione del testo dell'atto e la conferma di la sua ricevuta.

(4) Su richiesta del tribunale incaricato della decisione di un caso tra quelli previsti al par. (1), il tribunale nella cui giurisdizione si trova il luogo in cui si trovano le parti, i rappresentanti delle parti o altri partecipanti al processo garantisce, se possibile, l'attrezzatura audio-video necessaria per la loro partecipazione alle udienze in videoconferenza, e procede all'identificazione delle persone indicate, nel rispetto di ogni disposizione di legge, da parte di un giudice nominato dal presidente del tribunale.

(5) Nell'applicazione delle disposizioni relative alla disposizione delle misure necessarie per lo svolgimento dell'udienza in videoconferenza e l'identificazione delle persone che vi partecipano, non devono essere redatte le conclusioni dell'udienza specifiche della procedura della commissione rogatoria. .

(6) Quando possibile, le richieste di citazione, i ricorsi e tutti gli altri atti procedurali indirizzati al tribunale, per i quali la legge prevede la condizione della forma scritta e che non sono presentati direttamente in assemblea, sono trasmessi per via elettronica.

(7) Rinvio del processo nei casi previsti dal par. (1) può essere disposto su richiesta, nella situazione in cui l'interessato si trova in isolamento domiciliare, in quarantena o ricoverato in ospedale nell'ambito della pandemia di COVID-19. Quando il tribunale respinge la richiesta di rinvio del processo ritenendo la necessità di risolvere la causa nel contesto dello stato di emergenza, rinvia, su richiesta della parte o d'ufficio, la sentenza per presentare conclusioni scritte.

(8) Le disposizioni dell'art. 147 della Legge n. 134/2010 sul codice di procedura civile rimangono applicabili durante lo stato di emergenza. Quando possibile, il fascicolo è trasmesso al giudice delegato in formato elettronico.

(9) L'attività di contrasto prosegue solo nei casi in cui sia possibile rispettare le regole di disciplina sanitaria stabilite dalle autorità con attribuzioni in materia, anche attraverso le decisioni del Comitato nazionale per le situazioni speciali di emergenza, al fine di tutelare i diritti alla vita e all’integrità fisica dei partecipanti all’esecuzione forzata.

(10) Nel corso dell'esecuzione forzata, quando possibile, gli ufficiali giudiziari procedono a comunicare gli atti processuali in formato elettronico, secondo quanto previsto dalla legge.

(11) Ai sensi del presente decreto, la pronuncia sui processi civili, diversi da quelli previsti dal comma. (1), è automaticamente sospeso per la durata dello stato di emergenza, senza necessità di compiere alcun atto procedurale a tal fine.

(12) I termini previsti dalla legge per il compimento di atti processuali o per l'esercizio di denunce, ricorsi e ricorsi di qualsiasi genere nei casi previsti dal comma (11), in corso alla data di proroga dello stato di emergenza, si interrompono, e nuovi termini di pari durata decorreranno dalla data di cessazione dello stato di emergenza. Nei casi previsti dal par. (11) Nei quali siano stati dichiarati ricorsi fino alla data di emanazione del presente decreto, i fascicoli sono sottoposti al tribunale competente dopo la fine dello stato di emergenza.

(13) Dopo la cessazione dello stato di emergenza, il giudizio dei processi previsti dal comma (11) riprende d'ufficio. Entro 10 giorni dalla fine dello stato di emergenza, il tribunale adotterà misure per fissare le date del tribunale e convocare le parti.

Art. 64. – (1) L'attività di indagine penale si svolge principalmente con riguardo a:

a) i casi in cui sono state disposte o proposte misure preventive o di protezione delle vittime e dei testimoni, quelli concernenti l'applicazione provvisoria di misure di sicurezza di carattere sanitario, quelli con feriti lievi;
b) gli atti di indagine penale, gli atti processuali e i procedimenti probatori, il cui rinvio potrebbe mettere in pericolo l'acquisizione delle prove o l'arresto dell'indagato o dell'imputato, quelli relativi all'udienza anticipata, nonché l'adozione di misure cautelari;
c) i casi in cui l'emergenza è giustificata dal fine di accertare lo stato di emergenza a livello nazionale, i casi aventi ad oggetto delitti contro la vita e i casi elencati al comma 5;
d) decisione del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 327 della Legge n.135/2010 sul codice di procedura penale, dei casi in cui l'azione penale si è conclusa prima della costituzione dello stato di emergenza, della verifica delle soluzioni da parte del procuratore gerarchico superiore e della risoluzione dei reclami avverso i provvedimenti e atti di procedimento penale.
(2) Il rinvio mediante atto d'accusa o patteggiamento al tribunale competente può essere effettuato solo nei casi limitati al par. (5).

(3) L’organismo investigativo penale informa le parti, i principali soggetti del procedimento e i loro avvocati sullo svolgimento dell’indagine penale nei casi previsti dal par. (1), fatte salve le situazioni in cui ne risulterebbe compromesso il regolare svolgimento delle indagini e la scoperta della verità in questione. L'ordinanza con la quale il pubblico ministero accerta che la sospensione della prescrizione della responsabilità penale non ha operato è immediatamente comunicata agli interessati.

(4) I giudici dei diritti e delle libertà deliberano su richieste, proposte, reclami, ricorsi o qualsiasi altra notifica relativa ai casi previsti dal comma (1) lett. AC).

(5) I procedimenti penali pendenti davanti ai tribunali, compresi quelli pendenti nella camera preliminare, sono sospesi dalla legge per la durata dello stato di emergenza, ad eccezione dei casi in cui l'emergenza è giustificata dallo scopo di instaurare lo stato di emergenza sul posto. livello nazionale, di altri casi urgenti valutati come tali dal giudice o dal tribunale, nonché dei seguenti casi: quelli riguardanti reati flagranti, quelli in cui sono state disposte misure cautelari, quelli riguardanti ricorsi esecutivi, quelli riguardanti ricorsi contro provvedimenti assicurativi, quelle sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, quelle sulle misure di protezione delle vittime e dei testimoni, quelle sull'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza sanitaria, quelle sui crimini contro la sicurezza nazionale, quelle sugli atti di terrorismo o di riciclaggio. Le disposizioni dell'art. 63 par. (2) si applica di conseguenza.

(6) Entro 10 giorni dalla fine dello stato di emergenza, il giudice o il tribunale adotterà misure per fissare le date del tribunale ed eseguire gli atti procedurali.

(7) Si presuppone l'accordo per la comunicazione degli atti processuali mediante posta elettronica nelle cause penali e gli organi giudiziari richiederanno, se del caso, con urgenza, telefonicamente, l'indicazione degli indirizzi di posta elettronica per la comunicazione di tali atti.

(8) I termini per la comunicazione delle ordinanze, la formulazione e la risoluzione dei reclami, diversi da quelli disciplinati dal comma (1) lett. a) – c), si interrompono, facendo decorrere dalla data di cessazione dello stato di emergenza un nuovo termine della stessa durata. I termini per l'esercizio dei ricorsi nelle cause penali, ad eccezione di quelle giudicate ai sensi del presente decreto, sono interrotti, dopodiché un nuovo termine della stessa durata inizierà a decorrere dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

(9) L'ascolto delle persone private della libertà avviene mediante videoconferenza nel luogo di detenzione o in locali idonei dal punto di vista sanitario, senza che sia necessario il consenso della persona privata della libertà.

(10) Se esistono mezzi audio-video adeguati, durante l'indagine penale, l'ascolto di persone diverse da quelle previste al par. (9) avviene tramite videoconferenza con il loro consenso. Le disposizioni dell'art. 63 par. (4) si applica di conseguenza nei procedimenti penali.

(11) L'organizzazione di aste pubbliche nell'ambito delle procedure di capitalizzazione di beni mobili indisponibili nel procedimento penale è integralmente sospesa, ad eccezione delle aste pubbliche condotte con modalità elettroniche.

(12) Durante lo stato di emergenza, i beni per i quali sono state istituite misure assicurative necessarie per prevenire e contrastare la diffusione delle infezioni da Covid-19 possono essere requisiti, ai sensi della legge n. 132/1997 in materia di requisizioni di beni e prestazione di servizi di pubblico interesse.

(13) Durante lo stato di emergenza, nei casi in cui non viene esercitato alcun procedimento penale o il processo penale è sospeso ai sensi del presente decreto, la prescrizione della responsabilità penale è sospesa. La sospensione opera d'ufficio, senza necessità di emanare un provvedimento o una decisione a tal fine.

(14) Se durante lo stato di emergenza, per motivi generati dalla pandemia di Covid-19, una procura è impossibilitata a funzionare, previa notifica del suo procuratore capo o del procuratore generale della procura presso la corte d'appello o ex officio, il procuratore generale della Procura presso l'Alta Corte di Cassazione e Giustizia può ordinare il rinvio di uno o più casi tra quelli previsti dal comma (1) lett. a)-c), presso una procura di pari grado, se il provvedimento è disposto nell'interesse della soluzione del caso.

(15) Se, per ragioni generate dalla pandemia di Covid-19, un tribunale si trova nell'impossibilità di continuare la propria attività, su richiesta del procuratore generale della Procura della Repubblica presso l'Alta Corte di cassazione e di giustizia, un altro tribunale della allo stesso grado è designato il compito di subentrare nella definizione delle cause il cui processo prosegue durante lo stato di emergenza, si applicano le disposizioni dell'art. 76 del codice di procedura penale. Quando possibile, il fascicolo del caso viene inviato elettronicamente al tribunale designato.

(16) Durante lo stato di emergenza, i casi in materia di liberazione condizionale e i casi che hanno oggetto di modifiche riguardanti la misura educativa dell'internamento in un centro educativo o in un centro di detenzione vengono risolti urgentemente e principalmente, i termini del tribunale essendo, regola , per 7 giorni. Per giustificati motivi il tribunale può concedere termini più brevi.

(17) In deroga a quanto previsto dall'art. 215 par. (1) del codice di procedura penale, l'imputato nei confronti del quale è stata ordinata la misura preventiva di controllo giudiziale o di controllo giudiziale su cauzione non si presenta presso la sede dell'unità di polizia designata sotto la sua vigilanza dall'organo giudiziario che ha disposto la misura. Per la sorveglianza dell'imputato, il suddetto corpo di polizia si recherà, secondo il programma di sorveglianza o ogniqualvolta ritenuto necessario, presso la residenza dell'imputato.

Art. 65. – Il procedimento penale e il processo penale si svolgono secondo il codice di procedura penale, con la possibilità, se necessario e in funzione dell'evoluzione delle situazioni generate dallo stato di emergenza o dai suoi effetti, di stabilire norme speciali in materia di procedura per il perseguimento e il processo dei reati commessi durante lo stato di emergenza o approfittando di tale stato, nonché in caso di reati flagranti.

Art. 66. – Durante lo stato di emergenza si applicano le disposizioni dell'art. 63 trova opportuna applicazione anche nei procedimenti di competenza dell'Ispettorato Giudiziario.

Art. 67. – (1) Durante lo stato di emergenza, l'attività dell'ufficio del registro delle imprese prosegue per quanto riguarda la registrazione delle menzioni relative alle persone giuridiche e alle persone fisiche e viene svolta per via elettronica, sulla base della richiesta di registrazione e della documenti ad esso allegati in formato elettronico, recanti incorporata, allegata o associata logicamente alla firma elettronica estesa, nonché tramite corrispondenza, su supporto cartaceo, in formato lettera.

(2) Le dichiarazioni di auto-responsabilità possono assumere la forma di un documento scritto con firma privata o in formato elettronico e possono essere inviate all'ufficio del registro delle imprese senza altra formalità.

(3) Il modello della firma, ove previsto dalla legge, viene inviato all'ufficio del registro delle imprese legalizzato dal notaio o autenticato da un avvocato o sotto forma di documento sotto firma privata, senza altra formalità.

(4) L’attività di assistenza per l’espletamento delle procedure necessarie per la registrazione per via elettronica viene svolta per via elettronica, così come l’attività di fornire informazioni dal registro delle imprese e di rilasciare copie e accertamenti di certificati, nonché l’attività di pubblicazione e fornitura Il Bollettino delle procedure concorsuali è effettuato per via elettronica, nonché per corrispondenza, su supporto cartaceo, in formato scritto.

Art. 68. – (1) Durante lo stato di emergenza, l'attività di presentazione delle pratiche di cittadinanza, lo svolgimento del colloquio organizzato per verificare le condizioni previste dall'art. 8 par. (1) lett. f) eg) dalla legge sulla cittadinanza rumena n. 21/1991, ripubblicata, con successive modifiche e integrazioni, e le riunioni per il giuramento di fedeltà alla Romania.

(2) Durante la sospensione dello svolgimento delle attività previste dal par. (1), i termini previsti dall'art. 15 par. (5) e art. 20 par. (2) dalla legge sulla cittadinanza rumena n. 21/1991, ripubblicato, con successive modificazioni ed integrazioni, non cominciano a decorrere, e se hanno cominciato a decorrere, sono sospesi; cessato lo stato di emergenza, i termini riprendono il loro corso, computando l'adempimento del termine e il tempo trascorso prima della sospensione.

Art. 69. – Nell'esecuzione delle pene e delle misure educative non detentive, l'esecuzione della sorveglianza mediante la presentazione della persona al servizio di libertà vigilata, la ricezione delle visite del consulente di libertà vigilata, nonché gli obblighi di prestazione di lavoro non retribuito a beneficio di comunità, per frequentare un corso di formazione scolastica o di qualificazione professionale, per frequentare uno o più programmi di reinserimento sociale, rispettivamente, durante lo stato di emergenza è sospesa la prestazione di lavoro non retribuito a beneficio della comunità risultante dalla sostituzione della sanzione penale . Per le situazioni in cui il termine della sorveglianza, la durata della sorveglianza o la durata della misura educativa non detentiva sono stati rispettati durante lo stato di emergenza, la relazione finale menziona l'impossibilità oggettiva di esecuzione.

Art. 70. – (1) Nell'esecuzione delle pene e delle misure detentive, l'esercizio del diritto a ricevere visite, l'esercizio del diritto alle visite intime, l'esercizio del diritto a ricevere beni tramite il settore visite, nonché poiché è sospeso il premio consistente nel permesso di uscire dal penitenziario.

(2) Al fine di mantenere il collegamento con l'ambiente di sostegno, la durata e il numero delle chiamate sono aumentati per i condannati in regime di massima sicurezza, fino a un massimo di 45 minuti al giorno, e per i condannati in ambienti chiusi, semiaperti. , aperto, provvisorio o per chi non ha il regime stabilito, per un massimo di 75 minuti giornalieri. Il diritto dei detenuti al colloquio online, indipendentemente dalla situazione disciplinare e dalla periodicità dei contatti con la famiglia, è integrato in base al numero di visite a cui hanno diritto secondo il regime di esecuzione.

(3) In deroga alle disposizioni di legge, durante lo stato di emergenza le persone senza mezzi finanziari hanno il diritto di utilizzare, per l'acquisto di beni e prodotti alimentari, nonché per effettuare chiamate telefoniche, anche la somma di denaro rappresentativa Quota del 10% del reddito, registrato a loro nome, presso l'Erario dello Stato, ad eccezione dell'importo necessario per pagare il trasporto fino al domicilio, al momento del rilascio.

(4) In deroga alle disposizioni di legge, durante lo stato di emergenza, l'attività di trasferimento di persone private della libertà tra luoghi di detenzione è sospesa, ad eccezione delle situazioni imposte da emergenze mediche, richieste espresse da parte di organi giudiziari, modifica del regime di esecuzione, solo se l'esecuzione della pena per il nuovo regime non è organizzata nel luogo di detenzione, nonché i trasferimenti per motivi di sicurezza. In tutti questi casi, i trasferimenti vengono effettuati solo con l'approvazione della Direzione di vigilanza medica dell'Amministrazione nazionale penitenziaria.

(5) Le persone condannate classificate nel regime semiaperto e aperto possono scontare la pena in stanze di detenzione permanentemente chiuse e sicure.

(6) Per i minorenni privati ​​della libertà che non hanno un rappresentante legale, il medico curante del luogo di detenzione funge da rappresentante legale, esclusivamente per la fornitura di assistenza medica e misure preventive.

(7) In caso di esistenza di un rischio epidemiologico aumentato o operativo, esteso a livello penitenziario, che colpisce le persone private della libertà e il personale, il direttore generale dell'Amministrazione nazionale degli penitenziari può ordinare il trasferimento di un gran numero di detenuti persone private della libertà, in altri istituti penitenziari, indipendentemente dal loro profilo, o in centri educativi/centri di detenzione o stabilimenti/strutture ricettive appartenenti alle unità che fanno parte del sistema di difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale.

(8) Per rispettare il diritto all'assistenza medica e per eseguire l'atto medico necessario alle persone private della libertà, durante lo stato di emergenza, su richiesta del direttore generale dell'Amministrazione nazionale penitenziaria o dei direttori delle strutture penitenziarie unità ad esso subordinate, previo parere del direttore generale, previo parere favorevole del Ministero della Salute e del comandante dell'azione, vengono nominati specialisti della rete sanitaria pubblica e delle strutture sanitarie pubbliche territoriali, per supportare le modalità di assistenza medica alle persone indigenti della libertà, anche a livello del luogo di detenzione.

(9) Oltre agli obblighi previsti dalla Legge n. 145/2019 sullo statuto degli agenti di polizia penitenziaria, e successive modifiche ed integrazioni, l'ufficiale di polizia penitenziaria è tenuto a partecipare a tutte le attività svolte in conformità alle disposizioni dei superiori.

(10) Durante lo stato di emergenza, in relazione alle esigenze e alla situazione operativa esistente a livello dell'unità penitenziaria in cui è impiegato o di altra unità della polizia penitenziaria, il luogo e/o la tipologia di lavoro possono essere modificati per il poliziotto penitenziario senza il suo consenso.

(11) In caso di esistenza di un rischio epidemiologico aumentato o operativo, esteso a livello penitenziario, che colpisce i detenuti e il personale, in casi eccezionali, su richiesta motivata del direttore generale dell'Amministrazione nazionale degli penitenziari, l'Autorità Ministero degli Affari Interni e/o Ministero della Difesa Nazionale assicurano il supporto necessario per svolgere in sicurezza le missioni di sorveglianza dei perimetri dei luoghi di detenzione, rispettivamente di trasferimento di grandi numeri di detenuti in altri penitenziari o istituti/strutture ricettive, attraverso personale e /o attrezzature del Ministero degli Affari Interni e/o del Ministero della Difesa Nazionale.

Art. 71. – (1) Le disposizioni dell'articolo 70 si applicano di conseguenza anche nei centri di detenzione e di custodia cautelare, con le seguenti eccezioni:

a) è integrato il diritto alle telefonate per le persone private della libertà, fino ad un massimo di 45 minuti al giorno;
b) il trasferimento delle persone private della libertà è disposto anche nei seguenti casi:
dopo il rinvio in tribunale e l'accertamento della legalità e della validità della misura cautelare, secondo quanto previsto dall'art. 207 par. (2)-(4) e dell'art. 348 par. (2) dalla Legge n.135/2010 sul codice di procedura penale;
per il corretto svolgimento dell'atto giudiziario, quando sono stati detenuti in un centro diverso da quello compreso nel raggio territoriale dell'organo giudiziario che svolge l'indagine penale;
quando viene superata la capacità ricettiva legale del centro.
Art. 72. – Durante lo stato di emergenza, la custodia e la sorveglianza delle persone private della libertà ricoverate presso strutture sanitarie pubbliche, diverse dagli ospedali-carcerari, è esercitata mediante dispositivi di sorveglianza elettronica a distanza, senza il loro consenso, unitamente alla le altre misure di sicurezza previste dalla normativa sull'esecuzione delle pene e dalle misure detentive disposte dagli organi giudiziari nel corso del processo penale.

CAPITOLO VIII

Il campo degli affari esteri
Art. 73. – Durante lo stato di emergenza, il Ministero degli affari esteri svolge i seguenti compiti:

a) manterrà le sue funzioni e attribuzioni secondo la Decisione del Governo n. 16/2017 sull'organizzazione e il funzionamento del Ministero degli Affari Esteri, con successive modifiche e integrazioni, e garantirà, attraverso le rappresentanze diplomatiche della Romania, la rappresentanza della Romania in tutti gli incontri che saranno organizzati durante il mantenimento dello stato di emergenza in Romania, soprattutto a livello di Unione Europea, Consiglio d'Europa, NATO, ONU, indipendentemente dall'area oggetto dell'incontro;
b) notificherà al Segretario Generale dell'ONU e al Segretario Generale del Consiglio d'Europa le misure adottate dal decreto di proroga dello stato di emergenza che hanno l'effetto di limitare l'esercizio di alcuni diritti e libertà fondamentali, in conformità con la normativa rumena obblighi internazionali;
c) assicurerà la comunicazione esclusiva con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari accreditati in Romania, nonché con gli uffici di rappresentanza/uffici delle organizzazioni internazionali in Romania; a tal fine le autorità competenti collaboreranno con il Ministero degli Affari Esteri e forniranno tutte le informazioni necessarie;
d) garantirà il rispetto delle norme di diritto internazionale pertinenti nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto nella situazione in cui membri di rappresentanze diplomatiche/uffici consolari/uffici di rappresentanza/uffici di organizzazioni internazionali risultino positivi al test COVID-19;
e) manterrà i contatti con le rappresentanze diplomatiche e consolari della Romania all'estero per la trasmissione di tutte le istruzioni e informazioni necessarie nel contesto dell'applicazione del presente decreto, vale a dire che le autorità competenti forniranno al MAE le informazioni necessarie;
f) ordinerà le misure necessarie alle condizioni in cui i membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Romania si metteranno in autoisolamento o quarantena secondo la legge degli stati di residenza nel caso in cui uno o alcuni membri delle rappresentanze diplomatiche missioni risultano positivi al COVID-19/uffici consolari della Romania (compresi i familiari), anche nell'ottica di garantire la continuità dei loro diritti (retributivi o di altra natura).
CAPITOLO IX

Il settore dei trasporti e delle infrastrutture
Art. 74. – Durante lo stato di emergenza, il Governo stabilisce le condizioni specifiche per la fornitura dei servizi di trasporto, passeggeri e merci, affinché sia ​​assicurata in via prioritaria la protezione della popolazione e dei beni.

Art. 75. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di stabilire misure tecniche e organizzative per garantire l'integrità delle reti di comunicazione elettronica, per assicurare la continuità della fornitura dei servizi di comunicazione elettronica ed evitare possibili situazioni di interruzione del traffico vocale e/o dati presenti in reti pubbliche di comunicazione elettronica destinate ad utenti di autorità militari e civili.

Art. 76. – Durante lo stato di emergenza, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica possono avvalersi anche di servizi di messaggi brevi (SMS), per adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione delle informazioni precontrattuali e contrattuali, alla conclusione dei contratti e all'ottenimento della conferma della conclusione del contratto. In questo caso, l’onere di provare l’adempimento degli obblighi di legge spetta al fornitore dei servizi di comunicazione elettronica.

Capitolo X

Il campo dell'istruzione e della ricerca
Art. 77. – Durante lo stato di emergenza sono sospese tutte le attività didattiche che richiedono la presenza fisica dei bambini in età prescolare, dei bambini in età prescolare, degli alunni e degli studenti nelle unità e istituzioni educative.

Art. 78. – Durante lo stato di emergenza, le unità educative preuniversitarie organizzano, per quanto possibile, la realizzazione delle attività previste dai piani formativi, in formato on-line. Lo svolgimento di tali attività, nonché le modalità di recupero degli elementi non realizzabili in tale periodo, sono stabiliti dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca.

Art. 79. – Durante lo stato di emergenza, gli istituti di istruzione superiore del sistema educativo nazionale, sulla base dell'autonomia universitaria, nel rispetto della qualità dell'atto didattico e assumendosi la responsabilità pubblica, utilizzeranno metodi didattici alternativi di insegnamento-apprendimento-valutazione, in formato in linea.

Art. 80. – Le attività didattiche e/o di ricerca dei Piani formativi, non svolte durante lo stato di emergenza, sono organizzate e svolte da ciascuna istituzione di istruzione superiore, in base all'autonomia universitaria. Le attività didattiche quali laboratori, progetti, attività di ricerca, che richiedono l'interazione diretta, nello spazio universitario, degli studenti con il personale docente e di ricerca saranno recuperate dopo la fine dello stato di emergenza.

Art. 81. – Per il finanziamento con fondi pubblici di progetti di ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione aventi impatto sul contenimento degli effetti della pandemia da Covid-19, i concorsi per proposte progettuali avviati durante lo stato di emergenza si svolgeranno in la procedura accelerata e semplificata, stabilita dal Governo

Capitolo XI

Altre misure

Art. 82. - Durante lo stato di emergenza, il Governo adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza alimentare della popolazione e la continuità nell'approvvigionamento, produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e approvvigionamento dei prodotti all'interno della catena alimentare, per i beni di stretta necessità.

Art. 83. - Durante lo stato di emergenza, le autorità della pubblica amministrazione centrale e locale, le autorità amministrative autonome, le reggenze autonome, le società e le società nazionali e le società di cui lo Stato o un'unità amministrativo-territoriale è azionista unico o maggioritario adottano misure organizzare l'attività in modo da evitare, per quanto possibile, il contatto diretto tra le persone, anche mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici.

Art. 84. – (1) Le autorità e le istituzioni pubbliche stabiliscono le misure necessarie per assicurare l'ottimale svolgimento dell'attività, nel rispetto delle norme di disciplina sanitaria stabilite dalle autorità con attribuzioni in materia, anche attraverso le determinazioni dell'Autorità nazionale Comitato per le Situazioni Speciali di Emergenza, che persegue con priorità la prevenzione e la riduzione del rischio di malattia.

(2) Le disposizioni del par. (1) si applica anche agli organi direttivi delle professioni di avvocato, notaio, ufficiale giudiziario, nonché delle altre professioni.

(3) Gli organi di polizia, la gendarmeria o altri agenti della forza pubblica, a seconda dei casi, sono tenuti a favorire l'attuazione tempestiva ed efficace delle misure previste nel paragrafo (1).

Art. 85. – (1) Il Ministero della difesa nazionale assiste, su richiesta, le autorità della pubblica amministrazione centrale e locale:

a) mediante delega/distacco di proprio personale per l'applicazione delle misure stabilite dalle ordinanze militari e dagli ordini delle autorità competenti, secondo i poteri stabiliti con decreto del Ministro della difesa nazionale;
b) svolgendo attività/azioni specifiche per limitare il contagio delle comunità con il coronavirus SARS-CoV-2, a seconda della preparazione e delle risorse disponibili.
(2) Nelle situazioni previste dal par. (1), i consigli provinciali o locali forniscono spazi per l'alloggio del personale, l'installazione o il parcheggio di attrezzature e tecniche militari e garantiscono l'accesso ai servizi necessari per gli interventi.

Art. 86. – Su proposta dei ministeri e degli enti pubblici locali, il Ministero dell'interno, attraverso l'Amministrazione nazionale delle riserve statali e dei problemi speciali, analizza e formula proposte per l'impiego di risorse materiali e umane al fine di sostenere la popolazione colpita, nonché per soddisfare richieste di prodotti e servizi destinati alle esigenze delle istituzioni con attribuzioni nel campo della difesa, dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, anche mediante sottrazione, a norma di legge, di alcuni materiali allo Stato o mobilitazione riserve.

Art. 87. – (1) Su richiesta delle istituzioni e delle autorità pubbliche centrali e locali beneficiarie, le autorità abilitate dalla legge preparano ed eseguono requisizioni di beni e convocazioni di persone fisiche per la prestazione di servizi di interesse pubblico, necessari per prevenire e combattere il COVID-19, alle condizioni della Legge n.132/1997 relativa alle requisizioni di beni e alla fornitura di servizi di interesse pubblico.

(2) Il pagamento dei servizi di interesse pubblico, prestati durante lo stato di emergenza, viene effettuato al livello stabilito dal sistema salariale del personale contrattuale nel settore del bilancio. Se l'attività fornita non può essere associata a una posizione esistente nel sistema retributivo del personale contrattuale nel settore di bilancio, il pagamento viene effettuato a livello di una posizione simile, stabilita dal beneficiario, con l'approvazione del Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale .

Art. 88. – Le disposizioni di cui all'articolo 86 e all'art. 87 si applica conseguentemente anche all'Amministrazione nazionale penitenziaria, al fine di supportare i reparti ad essa subordinati, per la prevenzione delle malattie e la cura delle persone colpite private della libertà, nonché per il soddisfacimento delle richieste di prodotti e servizi destinati a le esigenze del sistema penitenziario, anche rimuovendo, nelle condizioni di legge, alcuni materiali dalle riserve statali o di mobilitazione.

Art. 89. – (1) Durante lo stato di emergenza, le unità sanitarie, di assistenza sociale e di assistenza medico-sociale, nonché le istituzioni e le autorità pubbliche possono ricevere, sotto forma di dono manuale, indipendentemente dal valore stimato, medicinali , materiale sanitario, dispositivi medici, vaccini, sieri, reagenti e relativi materiali di consumo, previa approvazione dell'Agenzia Nazionale dei Medicinali e dei Dispositivi Medici.

(2) Durante lo stato di emergenza, le categorie previste dal comma (1) possono ricevere, sotto forma di omaggio, indipendentemente dal valore stimato, dispositivi di protezione e disinfettanti.

Art. 90. – Durante lo stato di emergenza i diritti previsti dall'art. 35 comma (2) – (8) dell'Ordinanza d'Urgenza del Governo n. 114/2018 concernente l'istituzione di alcune misure nel campo degli investimenti pubblici e di alcune misure fiscale-di bilancio, la modifica e il completamento di alcuni atti normativi e la proroga di alcuni termini, con le successive modificazioni e integrazioni, sono concesse senza tener conto l'obbligo di rientrare nel limite del 3% previsto dal par. (4) e (5) del medesimo articolo e senza tener conto del limite massimo di ore annuali stabilito al par. (6) dello stesso articolo.

Art. 91. – (1) Le istituzioni e le autorità pubbliche, nonché gli operatori privati ​​contribuiscono alla campagna di informazione pubblica sulle misure adottate e sulle attività svolte a livello nazionale.

(2) In caso di diffusione di informazioni false nei mass media e nell'ambiente online riguardo all'evoluzione della COVID-19 e alle misure di protezione e prevenzione, le istituzioni e le autorità pubbliche adottano le misure necessarie per informare la popolazione in modo corretto e obiettivo In questo contesto.

(3) I prestatori di servizi di hosting e i fornitori di contenuti sono tenuti, su decisione motivata dell'Autorità nazionale per l'amministrazione e la regolamentazione delle comunicazioni, a interrompere immediatamente, con l'informazione degli utenti, la trasmissione in una rete di comunicazione elettronica o la memorizzazione del contenuto, rimuovendolo alla fonte, qualora il rispettivo contenuto promuova notizie false sull'evoluzione del COVID-19 e sulle misure di protezione e prevenzione.

(4) Nella situazione in cui la rimozione alla fonte dei contenuti di cui al par. (3) non è fattibile, i fornitori di reti di comunicazione elettronica destinate al pubblico sono tenuti, su decisione motivata dell'Autorità nazionale per l'amministrazione e la regolamentazione delle comunicazioni, a bloccare immediatamente l'accesso a tali contenuti e ad informare gli utenti.

(5) Su decisione motivata dell'Autorità nazionale per l'amministrazione e la regolamentazione delle comunicazioni, i fornitori di reti di comunicazione elettronica destinate al pubblico hanno l'obbligo di bloccare immediatamente l'accesso degli utenti in Romania ai contenuti che promuovono notizie false sull'evoluzione del COVID-19 e alle misure di protezione e prevenzione ed è trasmesso in una rete di comunicazione elettronica dai soggetti di cui al par. (3) che non è soggetto alla giurisdizione del diritto nazionale.

Art. 92. – Durante lo stato di emergenza, le norme di dotazione e di consumo previste dalla normativa vigente possono essere superate, se tale superamento è dovuto agli effetti dell'evoluzione del COVID-19 e delle misure di protezione e prevenzione.

Art. 93. – Durante lo stato di emergenza, i termini legali stabiliti per la risoluzione delle richieste avanzate nell'esercizio del libero accesso alle informazioni di pubblico interesse, nonché delle istanze, sono raddoppiati.

Art. 94. – Il Governo della Romania procede, in via d'urgenza, alla rettifica del bilancio, al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie.

APPENDICE N. 2

PRIME MISURE DI EMERGENZA CON GRADUALE APPLICABILITÀ
Isolamento e quarantena delle persone provenienti da aree a rischio, nonché di coloro che entrano in contatto con esse; misure di quarantena su alcuni edifici, località o aree geografiche;
Chiusura graduale dei valichi di frontiera statali;
Limitare o vietare la circolazione di veicoli o persone in/verso determinate aree o tra determinati orari, nonché l'uscita da tali aree;
La progressiva interdizione del traffico stradale, ferroviario, marittimo, fluviale o aereo sulle diverse direttrici e sulla metropolitana;
Chiusura temporanea di ristoranti, alberghi, bar, club, casinò, sedi di associazioni e altri luoghi pubblici;
Assicurare la vigilanza e la tutela istituzionale delle stazioni di distribuzione dell'acqua, dell'energia, del gas, degli operatori economici che abbiano capacità di rilevanza strategica a livello nazionale;
Limitare l’attività degli ospedali pubblici al ricovero e alla soluzione dei casi urgenti:
(i) emergenze di primo ordine: pazienti ricoverati attraverso unità di ricovero di emergenza/dipartimenti di ricovero di emergenza che potrebbero perdere la vita entro 24 ore;

(ii) emergenze di secondo ordine – pazienti che devono essere curati nell’ambito dello stesso ricovero (una volta diagnosticati non possono essere dimessi);

(iii) pazienti infetti dal virus SARS-CoV-2, rispettivamente con diagnosi di COVID-19."