Polizia rumena: le nuove misure imposte nello stato di allerta

La polizia rumena misura lo stato di allerta

La Polizia rumena ha pubblicato oggi le nuove misure imposte dal Governo rumeno nell'ambito dello stato di allerta in cui siamo entrati a partire dal 15 maggio, e di seguito trovate la serie completa applicabile a partire da oggi nel paese.

La Polizia rumena sarà obbligata ad applicare tutte queste misure nel nostro Paese per proteggere i cittadini dal contagio del nuovo Coronavirus, ed è bene sapere esattamente cosa bisogna rispettare nel caso in cui si incontri un poliziotto in pubblico.

"MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI APPLICABILI DURANTE LO STATO DI ALLERTA
1. A partire dal 15.05.2020, nei locali commerciali, sui mezzi pubblici, sui luoghi di lavoro e negli altri spazi chiusi, è obbligatorio indossare la mascherina, in modo che naso e bocca siano coperti.
2. Le istituzioni e le autorità pubbliche, nonché gli operatori economici pubblici e privati, hanno l'obbligo di organizzare l'attività, in modo che il lavoro sia svolto dal domicilio dei dipendenti, e qualora l'attività svolta non lo consenta, di adottare misure volte a: a) assicurare il triage epidemiologico consistente nel controllo della temperatura del proprio personale e dei visitatori, presso i punti di controllo degli accessi ai locali; b) disinfezione obbligatoria delle mani prima di accedere agli spazi di lavoro; c) rispetto delle norme riguardanti l'attività negli uffici dotati di spazi comuni (open space) e delle norme riguardanti il ​​funzionamento delle unità ricettive alberghiere; d) ritardare l'orario di lavoro, per gli enti con un numero di dipendenti superiore a 50, in modo che l'inizio e la fine dell'orario di lavoro avvengano ad intervalli di almeno 1 ora, durante almeno 3 ore, in rate di almeno 20 % del personale.
3. Le istituzioni pubbliche e gli operatori economici che svolgono attività commerciale/lavorativa con il pubblico che comportano l'accesso di persone all'interno degli edifici, adottano misure di organizzazione dell'attività, come segue: a) l'accesso deve essere organizzato in modo tale che almeno è assicurata una superficie di 4 mq per ogni cliente/persona e una distanza minima di 2 m tra due persone eventuali vicine; b) non consentire l'accesso a persone la cui temperatura corporea, misurata all'ingresso nei locali, superi i 37,3°C; c) assicurare la disinfezione delle superfici esposte e l'evitamento di affollamenti, soprattutto nelle zone delle casse/sportelli.
4. Gli operatori del trasporto passeggeri, pubblici e privati, organizzano la propria attività in modo che siano rispettate le norme specifiche.
5. (1) Al fine di prevenire la diffusione delle infezioni da SARS-CoV-2, è vietato organizzare e condurre raduni, manifestazioni, concerti o qualsiasi altro incontro in spazi aperti, nonché manifestazioni culturali, scientifiche, artistiche, sportive, intrattenimento, gioco d'azzardo, attività di fitness, piscina coperta e attività termali.
(2) Sono esentati dalle disposizioni del par. 1 le seguenti attività: 2 a) le attività organizzate dai servitori di culti religiosi, con la partecipazione del pubblico, che si svolgono esclusivamente all'esterno dei luoghi di culto, nonché le pratiche e i rituali di carattere privato all'interno dei luoghi di culto il culto (con la partecipazione di un massimo di 16 persone) si svolge nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione previste. Non sono considerate adunanze pubbliche le funzioni religiose svolte in spazi pubblici, fuori dai luoghi di culto; b) attività di cura della persona svolte in spazi appositamente predisposti e nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione; c) attività di allenamento degli atleti di prestazione nei ritiri, che si svolgono nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione; d) attività culturali svolte in spazi appositamente designati, rispettivamente a livello di musei, biblioteche e sale espositive che si svolgono nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione; e) attività ludico-sportive all'aria aperta, quali ciclismo, escursionismo, corsa, canoa, arrampicata, caccia, pesca e simili, svolte con la partecipazione di non più di 3 persone non conviventi.
6. (1) È temporaneamente sospesa l'attività di somministrazione e di consumo dei prodotti nelle sale da pranzo comuni all'interno di ristoranti, alberghi, motel, pensioni, bar o altri luoghi pubblici, nonché sulle terrazze esterne a tali luoghi.
(2) Sono esentati dalle disposizioni del par. 1 le attività di preparazione dei cibi, nonché di vendita di prodotti alimentari e di bevande alcoliche e analcoliche, che non richiedono la permanenza dei clienti negli spazi destinati a tale scopo, come quelli di tipo "drive-in", "room-service", consegna al cliente, take-away" ecc.
7. (1) È temporaneamente sospesa l'attività di vendita al dettaglio di prodotti e servizi nei centri commerciali con superficie edificata superiore a 15.000 metri quadrati, dove operano più operatori economici.
(2) Sono esentati dalle disposizioni del par. 1 le seguenti attività: a) vendita di prodotti alimentari, veterinari, farmaceutici, prodotti e servizi di ottica medicale e servizi di pulizia; b) la vendita di prodotti elettronici ed elettrodomestici, solo se gli operatori economici ne assicurano la consegna presso l'abitazione/ufficio dell'acquirente; c) è interrotta l'attività svolta dagli operatori economici all'interno dei centri commerciali che hanno accesso diretto dall'esterno dei locali e la comunicazione con il resto del complesso.
8. È stabilito l'obbligo di mantenere il funzionamento dei centri residenziali di cura e assistenza per anziani, dei centri residenziali per bambini e adulti, con e senza disabilità, nonché per le altre categorie vulnerabili e l'imposizione di condizioni di isolamento del personale durante la loro presenza al lavoro.
9. (1) Ai cittadini stranieri e agli apolidi è vietato entrare nel territorio della Romania, attraverso i valichi di frontiera statali. (2) Sono esentati dalle disposizioni del par. 1 i seguenti cittadini stranieri: a) familiari di cittadini rumeni; b) familiari di cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo o della Confederazione Svizzera, residenti in Romania; c) soggetti titolari di visto per soggiorno di lunga durata, di permesso di soggiorno o di documento equipollente al permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità, ovvero di documento equipollente rilasciato dalle autorità di altri Stati, secondo il diritto comunitario; d) persone in viaggio per motivi professionali, comprovate da visto, permesso di soggiorno o altro documento equipollente; e) personale diplomatico o consolare, personale di organizzazioni internazionali, personale militare o in grado di fornire aiuti umanitari; f) passeggeri in transito, compresi quelli rimpatriati a seguito della concessione della tutela consolare; g) passeggeri che viaggiano per motivi imperativi; h) persone che necessitano di protezione internazionale o per altri motivi umanitari.
10. (1) La sospensione dei voli effettuati dagli operatori dell'aviazione economica verso Austria, Belgio, Confederazione Svizzera, Francia, Germania, Iran, Italia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Regno dei Paesi Bassi, Spagna, Lo stato si estende agli Stati Uniti d'America, alla Turchia e all'Iran, e da questi paesi alla Romania per tutti gli aeroporti della Romania, per un periodo di 14 giorni, a partire dal 15.05.2020.
(2) Sono esentati dalle disposizioni del par. 1 le seguenti categorie di voli: – effettuati con aeromobili di Stato; – merci e/o corrispondenza; – servizi umanitari o di fornitura di servizi medici di emergenza; – per ricerca e salvataggio o intervento in situazioni di emergenza, su richiesta di un'autorità pubblica in Romania; - finalizzato al trasporto di squadre di intervento tecnico, su richiesta degli operatori economici stabiliti in Romania; – atterraggi tecnici non commerciali; – posizionamento di aeromobili, senza carico commerciale (traghetto); - tecnico ai fini dell'esecuzione di alcuni lavori su aeromobili; - effettuati da vettori aerei titolari di licenza d'esercizio ai sensi della normativa dell'Unione Europea, mediante voli irregolari (charter), per il trasporto di lavoratori stagionali o per il rimpatrio di cittadini stranieri, dalla Romania verso altri Stati, con l'approvazione delle autorità rumene Autorità Aeronautica Civile e le autorità competenti dello Stato di destinazione; – voli effettuati da vettori aerei titolari di licenza d’esercizio secondo la normativa dell’Unione Europea, tramite voli irregolari (charter), da altri 4 stati verso la Romania per il rimpatrio di cittadini rumeni, con l’approvazione dell’Autorità per l’Aviazione Civile Rumena, sulla base della accordo del Ministero degli Affari Interni e del Ministero degli Affari Esteri; – voli effettuati da vettori aerei titolari di licenza di esercizio ai sensi della normativa dell'Unione Europea, mediante voli non di linea (charter), per il trasporto di lavoratori del settore dei trasporti previsto dall'Allegato n. 3 alla Comunicazione sull'attuazione delle corsie verdi nell'ambito delle Linee guida sulle misure di gestione delle frontiere per proteggere la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali - C(2020) 1897, del 23.03.2020, dalla Romania verso altri Stati e da altri Stati in Romania, con l'approvazione dell'Autorità per l'Aviazione Civile rumena, del Ministero degli Affari Esteri e dell'autorità competente dello Stato di destinazione.
11. (1) È sospeso il trasporto internazionale su strada di persone mediante servizi regolari, servizi regolari speciali e servizi occasionali in traffico internazionale, per tutti i viaggi effettuati dagli operatori dei trasporti verso Italia, Spagna, Francia, Germania, Austria, Belgio, Confederazione Svizzera , il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Regno dei Paesi Bassi e la Turchia e da questi paesi alla Romania, fino al 01 giugno 2020.
(2) Le disposizioni del par. (1) non si applica al trasporto internazionale su strada di persone mediante servizi occasionali, se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: a) vengono trasportate solo persone che: hanno un contratto di lavoro valido sul territorio dello Stato di destinazione, hanno un diritto valido di residenza nel paese di destinazione o di ritorno in Romania dal paese in cui hanno lavorato o vissuto; b) vi sia l'accordo, l'approvazione o il parere degli Stati di transito e dello Stato di destinazione riguardo allo svolgimento della corsa; c) l'operatore del trasporto stradale informa l'Autorità stradale rumena – ARR presso il Ministero dei trasporti, delle infrastrutture e delle comunicazioni, almeno 24 ore prima della partenza della corsa, riguardo allo svolgimento della corsa, nonché tutti gli altri dati e informazioni forniti da la normativa specifica in vigore; l'operatore del trasporto presenta unitamente alle rispettive informazioni l'accettazione di tutti gli stati di transito nonché lo stato di destinazione per l'effettuazione del rispettivo trasporto; d) l'impresa di trasporti su strada che effettua il trasporto, unitamente all'agenzia di reclutamento e alle persone da trasportare, adotta tutte le misure necessarie per rispettare le norme e le raccomandazioni delle autorità competenti relative alla prevenzione del sovraffollamento, alle misure di protezione e sicurezza dei passeggeri e degli autisti.
12. Viene ripresa l'attività degli studi odontoiatrici per i casi non urgenti, nel rispetto delle misure di prevenzione e controllo della diffusione dei contagi;
13. È ripresa l'erogazione dell'assistenza medica ambulatoriale per i casi che non costituiscono emergenza e che non presentano potenziale di aggravamento, a condizione che l'attività sia organizzata in modo che le consultazioni siano effettuate solo previo appuntamento e con il divieto di stazionamento dei pazienti nelle aree di attesa , nonché le attività di ricovero di pazienti che non costituiscono emergenze mediche, a livello di unità sanitarie non-COVID, con il mantenimento dei divieti di accesso per i loro parenti, essendo obbligatorio organizzare un sistema per informarli sulle condizioni dei pazienti ospedalizzati .
14. (1) A partire dal 15.05.2020, per tutte le persone che arrivano in Romania dall'estero, è istituita la misura della quarantena/isolamento domiciliare insieme ai familiari/parenti con cui vivono, e per coloro che non ne hanno la possibilità di soddisfare le condizioni per la misura di cui sopra o ne fa richiesta per non esporre la propria famiglia, può optare per la misura della quarantena istituzionalizzata, in spazi appositamente predisposti messi a disposizione dalle autorità.
(2) Sono esentati dalle disposizioni del par. (1) le seguenti categorie di persone: a) conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci con una portata massima autorizzata superiore a 2,4 tonnellate; b) i membri del Parlamento Europeo, i parlamentari e il personale appartenente al sistema di difesa nazionale dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale; c) piloti di aeromobili e personale di volo; d) macchinisti e personale ferroviario; e) personale marittimo che sbarca da navi della navigazione interna battenti bandiera rumena in un porto rumeno e che non presenta sintomi associati al COVID-19, a condizione che i datori di lavoro garantiscano il certificato per i lavoratori dei trasporti internazionali e i dispositivi di protezione individuale contro il COVID-19, durante il viaggio dalla nave al luogo in cui può essere contattato tra un viaggio e l'altro; f) lavoratori frontalieri che, entrando in Romania da Ungheria, Bulgaria, Serbia, Ucraina e Moldavia, non presentano sintomi associati al COVID-19; g) dipendenti di operatori economici in Romania che svolgono lavoro, in base a contratti conclusi, al di fuori del territorio della Romania, al ritorno nel paese se non presentano sintomi associati alla COVID-19 e dimostrano i rapporti contrattuali con il beneficiario al di fuori del territorio territorio nazionale; h) rappresentanti di società straniere che hanno filiali/filiali/uffici di rappresentanza sul territorio nazionale, se all'ingresso nel territorio della Romania non presentano sintomi associati al COVID-19 e dimostrano i rapporti contrattuali con le entità economiche sul territorio nazionale; i) persone che entrano in Romania per svolgere attività di utilizzo, installazione, messa in servizio, manutenzione, servizio di attrezzature e tecniche mediche, nonché attrezzature dei settori scientifico, economico, della difesa, dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, se non lo fanno presentare sintomi associati al COVID-6 e dimostrare i rapporti contrattuali con il beneficiario/i beneficiari del territorio della Romania; j) i membri delle missioni diplomatiche, degli uffici consolari e delle altre rappresentanze diplomatiche accreditate a Bucarest, i titolari di passaporti diplomatici, il personale assimilato al personale diplomatico, nonché i membri del Corpo diplomatico e consolare della Romania e i titolari di passaporti diplomatici e di servizio, se entrare in Romania non presenta sintomi associati al SARS-CoV-19; k) dipendenti del sistema di difesa nazionale dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale che ritornano in Romania da missioni eseguite all'estero, se all'ingresso in Romania non presentano sintomi associati alla SARS-CoV-2.
(3) Le persone che non rispettano le misure di quarantena/isolamento domiciliare saranno poste in quarantena istituzionalizzata per un periodo di 14 giorni e obbligate a sostenere i costi di vitto e alloggio durante il periodo di quarantena istituzionalizzata.
(4) Le persone in quarantena istituzionalizzata il 15.05.2020 rimangono in quarantena nei rispettivi locali fino alla fine del periodo di 14 giorni.
15. (1) Con ordine del comandante dell'azione, la misura di quarantena di alcuni edifici, aree, località è istituita su richiesta dei comitati provinciali per le situazioni di emergenza, sulla base delle analisi effettuate dai dipartimenti di sanità pubblica e approvato dall'INSP. (2) Le misure di quarantena istituite durante lo stato di emergenza e che non sono state revocate vengono mantenute alle condizioni del par. 1.
16. Viene mantenuta la chiusura temporanea, totale o parziale di alcuni valichi di frontiera statali, come segue: I. Alla frontiera romeno-ungherese: 1. Turnu, contea di Arad (ad eccezione della circolazione dei lavoratori frontalieri); 2. Salonta, contea di Bihor – ferrovia e strada (escluso il movimento dei lavoratori frontalieri su strada); 3. Săcuieni, distretto di Bihor (escluso il movimento dei lavoratori frontalieri); 4. Valea lui Mihai, contea di Bihor – ferrovia e strada (escluso il traffico merci ferroviario); 5. Carei, contea di Satu Mare. II. Al confine rumeno-bulgaro: 1. Negru Vodă, distretto di Constanța; 2. Lipnița, distretto di Costanza; 3. Dobromir, contea di Costanza; 4. Zimnicea, contea di Teleorman; 5. Turnu Măgurele, distretto di Teleorman; 6. Bechet, distretto di Dolj (escluso traffico merci). III. Al confine romeno-ucraino: 1. Sighetu Marmației, distretto di Maramureș; 2. Isaccea, contea di Tulcea. 7IV. Al confine rumeno-moldovo: 1. Rădăuți-Prut, contea di Botoşani; 2. Oancea, contea di Galati. V. Al confine rumeno-serbo: 1. Portile de Fier II, distretto di Mehedinți; 2. Drobeta-Turnu Severin, contea di Mehedinți (escluso traffico merci); 3. Orșova, contea di Mehedinți; 4. Nuova Moldavia, contea di Caraș-Severin; 5. Naidăș, contea di Caraș-Severin; 6. Valcani, contea di Timiș; 7. Stamora-Moravița, contea di Timiș – ferrovia (escluso traffico merci); 8. Lunga, contea di Timiș; 9. Foeni, contea di Timiș; 10. Jimbolia, contea di Timiș – ferrovia (escluso traffico merci).
17. (1) A partire dal 15.05.2020 è consentita la circolazione delle persone all'esterno dell'abitazione/nucleo, all'interno delle località, nel rispetto delle misure atte a prevenire la diffusione del contagio ed evitando la formazione di gruppi pedonali superiori a 3 persone che non appartengono alla stessa famiglia.
(2) Con la stessa data è disposta la riapertura al pubblico dei parchi, ad eccezione degli spazi gioco per bambini e con l'osservanza delle misure generali di prevenzione e protezione.
(3) Il divieto di circolazione delle persone al di fuori della località/area metropolitana è stabilito con le seguenti eccezioni: a) circolazione per interessi professionali, anche tra l'abitazione/nucleo familiare e il/i luogo/i di attività professionale e viceversa; b) viaggi per scopi umanitari o di volontariato; c) spostarsi per svolgere attività agricola; d) viaggi per la commercializzazione dei prodotti agroalimentari da parte dei produttori agricoli; e) viaggi per la cura o l'amministrazione di beni provenienti da altra località o per il rilascio di documenti necessari all'ottenimento di determinati diritti; f) viaggiare per partecipare a programmi o procedure in centri di cura; g) spostamento per altri giustificati motivi, quali la cura/accompagnamento di figli/familiari, l'assistenza a un parente/parente o non autosufficiente, l'assistenza ad anziani, malati o disabili, decesso di un familiare; h) viaggi per assistenza medica non differibile o effettuabile a distanza; 8 i) spostamenti per attività ludico-sportive individuali svolte all'aperto (ciclismo, trekking, corsa, canoa, arrampicata, caccia, pesca ed altre) con la partecipazione di non più di 3 persone. j) viaggiare per partecipare ad eventi familiari, con un numero limitato di persone e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale; k) spostamenti per operazioni di acquisto, assistenza, ITP o altre operazioni di manutenzione del veicolo, attività che non possono essere svolte nel luogo di residenza.
(4) Su richiesta delle istituzioni abilitate a esercitare il controllo sul rispetto delle misure stabilite durante lo stato di allerta, le situazioni escluse secondo le disposizioni del paragrafo (3) sono giustificate da una dichiarazione auto-responsabile.
18. (1) La sospensione dei corsi in tutte le unità e istituzioni educative è mantenuta fino alla fine dell'anno scolastico/universitario. (2) Dopo il 02.06.2020, è consentito svolgere alcune attività formative, per un periodo di 2 settimane, per gli studenti delle classi finali (8°, 12° e 13°), nonché per l'organizzazione degli esami nazionali nell'ambito del condizioni di rispetto delle misure preventive.
19. È mantenuto il coordinamento operativo dei servizi di ambulanza da parte degli ispettorati per le situazioni di emergenza e della Polizia Locale da parte degli ispettorati di polizia presso il Ministero dell'Interno, nonché le misure disposte nei confronti del personale medico e sanitario negli studi medici di le unità/istituzioni di istruzione relative all'offerta dei dipartimenti di sanità pubblica, ad eccezione del periodo 02-12.06.2020, nonché durante gli esami nazionali.
20. Nel caso in cui venga instaurato lo stato di allerta ai sensi della legge, durante la sua durata, il Ministero della Difesa Nazionale supporta, su richiesta, il Ministero degli Affari Interni con personale e mezzi per: a) assicurare la vigilanza e la protezione degli obiettivi la cui protezione è assicurata dalla Gendarmeria rumena; b) il trasporto di personale, materiali e attrezzature per lo svolgimento di specifiche missioni; c) triage epidemiologico, assistenza medica.
21. È mantenuta la possibilità per i datori di lavoro di disporre la misura dell'isolamento preventivo sul posto di lavoro o in aree appositamente dedicate alle quali non hanno accesso gli estranei, per il personale che occupa funzioni essenziali per assicurare il funzionamento delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica e gas naturale, delle attività di manutenzione e manutenzione di specifiche apparecchiature ed impianti, nonché di altre attività di approvvigionamento, rispettivamente di estrazione, produzione e trasformazione di risorse energetiche e di materie prime e/o semilavorate necessarie per il buon funzionamento del Sistema Nazionale Sistema Energetico, secondo quanto previsto dai propri piani di continuità delle attività di base."

MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI APPLICABILI DURANTE LO STATO DI ALLERTA 1. A partire dal 15.05.2020,...

Pubblicato da Polizia rumena pe Venerdì 15 maggio 2020