Ministero della Salute: Nello stato di allerta è obbligatorio indossare la mascherina

Mascherina obbligatoria del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha pubblicato oggi un'ordinanza ministeriale che darà la possibilità a poliziotti e gendarmi di applicare multe per non aver indossato mascherine protettive all'interno di spazi pubblici chiusi, e non solo, poiché è necessario affinché possano essere applicate.

Il Ministero della Salute dettaglia di seguito l'ordinanza ministeriale che sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, e diventerà obbligatoria poco dopo la pubblicazione, dovrà essere rispettata da tutti, soprattutto dai negozi, ma anche dalle altre aziende.

"Nelu Tătaru, il Ministro della Salute ha approvato l'Ordine Congiunto MS-MAI relativo all'istituzione dell'obbligo di indossare una maschera protettiva, del triage epidemiologico e della disinfezione obbligatoria delle mani per prevenire la contaminazione con il virus SARS CoV-2 durante lo stato di allerta

Secondo il documento, durante lo stato di allerta, la maschera protettiva deve essere indossata in ogni spazio pubblico chiuso, spazi commerciali, mezzi di trasporto pubblico e sul lavoro, per tutta la durata della presenza in uno qualsiasi degli spazi chiusi dei locali. ,

A seconda della valutazione dei rischi effettuata dal medico del lavoro della struttura o dal medico scolastico, a seconda dei casi, possono esserci alcune eccezioni, come segue:

a)) il dipendente è solo nell'ufficio o ci sono almeno 2 metri tra le persone presenti nell'ufficio, purché il locale sia ventilato, almeno ogni due ore e le superfici siano disinfettate;

b) la persona soffre di malattie che compromettono la capacità di ossigenazione;

c) la persona svolge attività fisica intensa e/o in condizioni lavorative impegnative (alte temperature, elevata umidità, ecc.);

d) Conduttori televisivi e loro ospiti, purché sia ​​rispettata la distanza di 3 metri tra le persone;

e) relatori in pubblico, purché sia ​​rispettata la distanza di 3 metri

f) alunni/studenti solo durante l'orario di lezione, purché venga rispettata l'adeguata distanza

g) bambini di età inferiore a 5 anni.

Il datore di lavoro o il capo dell'istituto ha l'obbligo di sviluppare proprie procedure basate sulla valutazione del rischio per ciascun dipendente, in funzione dell'orario di lavoro, delle specificità dell'attività svolta, della struttura organizzativa, della struttura dei locali.

I medici di medicina del lavoro effettueranno la valutazione dei rischi e forniranno raccomandazioni sulla necessità di indossare la maschera per i dipendenti, mentre il responsabile della SSL formerà i dipendenti in termini di sicurezza e salute sul lavoro.

Le mascherine sono efficaci se utilizzate in combinazione con il lavaggio frequente delle mani con una soluzione a base alcolica o acqua e sapone. Nello specifico, prima dell'utilizzo della mascherina, è necessario igienizzare le mani (con una soluzione a base alcolica oppure con acqua e sapone). La maschera protettiva deve coprire sia la bocca che il naso e deve essere cambiata ogni 4 ore o ogni volta che si sia bagnata o danneggiata;

Non toccare la maschera mentre la si indossa e, in caso di contatto con la maschera, le mani devono essere igienizzate con una soluzione a base alcolica o acqua e sapone.

Dopo l'uso, la maschera viene gettata immediatamente in uno spazio appositamente predisposto, preferibilmente con una copertura, operazione seguita da igiene delle mani. NON è consigliabile riutilizzare le mascherine mediche.

Le mascherine non mediche vengono lavate quotidianamente ad una temperatura di 60-90 C e stirate con un ferro dotato di vapore alla massima temperatura.

Per i bambini dai 5 anni in su si consiglia di indossare mascherine non mediche (in materiale tessile);

In caso di febbre/tosse/starnuto è consigliato l'uso della mascherina in ogni circostanza (es: in spazi aperti, in casa).

Il documento elaborato dagli specialisti di sanità pubblica del Ministero della Salute e dell'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica prevede anche norme relative al triage delle persone per l'accesso ai locali.

Pertanto, durante lo stato di allerta, le istituzioni e le autorità pubbliche, gli operatori economici e i professionisti sono tenuti ad organizzare l'attività in modo tale da garantire, all'ingresso nei locali, il triage epidemiologico e la disinfezione obbligatoria delle mani secondo le condizioni e nel rispetto delle Istruzioni Generali in materia di misure igieniche.

In tale contesto, per il personale impiegato, all'atto dell'accesso ai locali dell'unità/istituzione, è obbligatorio il triage epidemiologico e la disinfezione delle mani. Il triage non comporta la registrazione di dati personali.

Il triage epidemiologico consiste in:

a) misurazione della temperatura mediante termometro senza contatto (la temperatura registrata non deve superare i 37,3 C);

b) osservazione di segni e sintomi respiratori (quali: tosse frequente, starnuti frequenti, condizioni generali alterate);

c) se la temperatura registrata supera i 37,3 C, si consiglia di ripetere la misurazione della temperatura, dopo un periodo di 2-5 minuti di riposo.

d) qualora si osservi il mantenimento di una temperatura superiore a 37,3 C e/o la presenza di altri sintomi respiratori, la persona viene indirizzata all'ambiente familiare per effettuare una visita medica:

– se rientra nella definizione di caso sospetto COVID 19, il medico di famiglia consiglierà gli esami per la diagnosi di infezione da virus SARS-CoV-2;

- se non rientra nella definizione di caso sospetto di COVID 19, sarà il medico di famiglia a stabilire la diagnosi.

Il medico di medicina del lavoro avrà l’obbligo di monitorare la salute dei dipendenti, formerà i dipendenti in termini di SSL (Sicurezza e Salute sul Lavoro), ma anche la valutazione dei rischi per decidere se ci sono altri ambiti in cui non è prevista la mascherina obbligatorio.

Le persone con posizione dirigenziale in ciascuna unità (responsabili di struttura) hanno la responsabilità di eseguire il triage osservativo dei dipendenti sotto supervisione diretta.

Per le persone diverse dal personale dipendente:

(1) L'accesso ai locali è consentito solo alle persone che abbiano giustificati motivi.

(2) Qualora fosse necessario consegnare solo alcuni documenti, pacchi, ecc., ciò avverrà all'esterno dei locali, direttamente alla persona a cui sono destinati, nel rispetto delle misure di prevenzione della contaminazione da SARS-CoV -2 virus

(3) Qualora sia necessario l'accesso ai locali, sono obbligatori il triage epidemiologico e la disinfezione delle mani. Il triage non comporta la registrazione di dati personali.

(4) Il triage epidemiologico consiste in:

a) misurazione della temperatura mediante termometro senza contatto (la temperatura registrata non deve superare i 37,3 C);

b) osservazione di segni e sintomi respiratori (quali: tosse frequente, starnuti frequenti, condizioni generali alterate);

c) se la temperatura registrata supera i 37,3 C, si consiglia di ripetere la misurazione della temperatura, dopo un periodo di riposo di 2-5 minuti;

d) qualora venga accertato il mantenimento di una temperatura superiore a 37,3 C e/o la presenza di altri sintomi respiratori, non è consentito l'accesso ai locali;

e) se la temperatura rilevata non supera i 37,3 C e non presenta altri sintomi respiratori, l'accesso ai locali è consentito, prelevandolo dall'ingresso da parte di un addetto, con la registrazione dell'ufficio/stanza/reparto dove si recherà.

Le misure verranno applicate immediatamente dopo la pubblicazione dell'ordinanza del Ministro sulla Gazzetta Ufficiale."