Il governo rumeno: decisione sulla quarantena all'ingresso in Romania

Il governo rumeno ha deciso di mettere in quarantena l’ingresso in Romania

Il governo rumeno ha annunciato oggi una decisione molto importante riguardante l'istituzione della quarantena per i cittadini romeni, e non solo, che ritornano in Romania dopo aver viaggiato in un paese che figura nell'elenco di quelli per i quali è obbligatorio l'istituto della quarantena al ritorno in Romania. Paese .

Il governo rumeno presenta di seguito la decisione presa oggi dal CNSU.

"Art. 1 L'art. è modificato. 3 della Delibera CNSU n. 36 del 21.07.2020 relativa all'individuazione della pandemia di COVID-19 e all'istituzione delle misure necessarie da applicare
tutela della popolazione ed avrà il seguente contenuto: "(1) Sono esentati dalla misura istituita ai sensi dell'art. 2, le seguenti categorie di persone che non presentano sintomi riconducibili al COVID-19, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di utilizzo dei materiali di protezione individuale contro il COVID-19:

a) le persone che giungono in Romania dalle zone/Paesi presenti nell'elenco redatto secondo quanto previsto dall'art. 2, par. (3) ma che, prima di arrivare in Romania, hanno trascorso i precedenti 14 giorni consecutivi in ​​una o più aree/paesi per i quali non è prevista tale misura
b) conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto merci con portata massima autorizzata superiore a 2,4 tonnellate;
c) conducenti di veicoli adibiti al trasporto persone aventi più di 9 posti a sedere, compreso quello del conducente;
d) gli autisti previsti alla lett b) e lettera c) che si spostano nell'interesse della professione dal proprio Stato di residenza verso un altro Stato membro dell'Unione Europea o da altro Stato dell'Unione Europea verso il proprio Stato di residenza, indipendentemente dal fatto che il viaggio avvenga con mezzi individuali o per conto proprio conto proprio;
e) i membri del Parlamento Europeo, i parlamentari e il personale appartenente alle istituzioni internazionali, nonché i rappresentanti della Romania negli organismi e organizzazioni
accordi internazionali di cui è parte lo Stato rumeno;
f) piloti di aeromobili e personale di volo;
g) macchinisti e personale ferroviario;
h) il personale marittimo rumeno, marittimo e fluviale, rimpatriato con qualsiasi mezzo di trasporto, che presenti alle competenti autorità il "certificato per lavoratori provenienti da
settore dei trasporti internazionali”, il cui modello è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie C, n. 96 I del 24 marzo 2020;
i) il personale della navigazione marittima e fluviale che effettua il cambio equipaggio a bordo di navi nei porti rumeni, indipendentemente dalla bandiera di bandiera, se all'ingresso nel Paese, nonché all'imbarco/sbarco dalla nave, presenta il "certificato di lavoratori" alle autorità competenti del settore dei trasporti internazionali", il cui modello è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie C, n. 96 I del 24 marzo 2020;
j) il personale marittimo che sbarca da navi della navigazione interna battenti bandiera rumena in un porto rumeno, purché garantisca
ai datori di lavoro del certificato per lavoratori dei trasporti internazionali e dei dispositivi di protezione individuale contro il COVID-19, durante il viaggio dalla nave al luogo in cui può essere contattato tra un viaggio e l'altro;
k) i lavoratori transfrontalieri che entrano in Romania dall'Ungheria, dalla Bulgaria, dalla Serbia, dall'Ucraina o dalla Repubblica di Moldavia, nonché i cittadini rumeni impiegati dagli operatori
operatori economici dei paesi citati, che all'ingresso nel paese forniscono prova dei rapporti contrattuali con i rispettivi operatori economici;
l) i dipendenti degli operatori economici in Romania che svolgono lavoro, in base ai contratti conclusi, al di fuori del territorio della Romania, al ritorno nel paese, se
provare i rapporti contrattuali con il beneficiario fuori dal territorio nazionale;

m) rappresentanti di società straniere che hanno filiali/filiali/uffici di rappresentanza o agenzie sul territorio nazionale, se all'ingresso nel territorio della Romania provano i rapporti contrattuali con le entità economiche sul territorio nazionale;
n) persone che entrano in Romania per attività di utilizzo, installazione, messa in servizio, manutenzione, servizio di attrezzature e tecnologie nei settori medico, scientifico, economico, difesa, ordine pubblico e sicurezza nazionale, trasporti, nonché persone che svolgono attività professionali specifici nei settori menzionati, se dimostrano i rapporti contrattuali/di collaborazione con il beneficiario/i beneficiari del territorio della Romania, nonché gli ispettori degli organismi
internazionale;
o) membri delle missioni diplomatiche, degli uffici consolari e delle altre rappresentanze diplomatiche accreditate a Bucarest, titolari di passaporti diplomatici, personale
assimilati al personale diplomatico, nonché ai membri del Corpo diplomatico e consolare della Romania e ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio, nonché ai loro familiari;
p) i dipendenti del sistema di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza nazionale che ritornano in Romania da attività svolte nell'interesse professionale
fuori dal paese;
q) alunni/studenti, cittadini rumeni o cittadini con domicilio o residenza fuori della Romania, che devono sostenere esami di ammissione o completare gli studi, che iniziano gli studi in unità/istituzioni educative sul territorio del Paese o viaggiano per attività legate alla iniziare, organizzare, frequentare o completare gli studi, nonché i loro compagni nella situazione in cui siano minorenni;
r) gli alunni/studenti che frequentano corsi di istituti scolastici fuori dal territorio nazionale, si recano quotidianamente alle stesse e presentano documenti giustificativi, nonché
i loro accompagnatori se minorenni;
s) i membri delle delegazioni sportive internazionali che partecipano alle competizioni sportive organizzate sul territorio della Romania, in conformità con la legge, i funzionari dei forum sportivi internazionali che organizzano queste competizioni, gli arbitri delegati nonché i giornalisti accreditati a queste competizioni;
t) gli atleti rumeni che svolgono la loro attività in altri stati e che sono convocati nelle squadre nazionali per rappresentare la Romania nelle competizioni sportive organizzate secondo la legge, i membri delle delegazioni sportive rumene che ritornano in Romania dalle competizioni sportive internazionali, i funzionari e gli arbitri rumeni che sono stati delegati a concorsi internazionali nonché giornalisti accreditati a tali concorsi;
u) gli atleti stranieri tesserati per società romene che ritornano nel territorio del Paese in seguito alla partecipazione ad una competizione internazionale ufficiale delle loro squadre nazionali e devono riprendere la loro attività sportiva presso la società alla quale sono tesserati, a condizione che hanno concluso un contratto valido con una società sportiva rumena;

v) soggetti che svolgono la propria attività con contratto di lavoro subordinato, nel settore dell'assistenza sociale nei Paesi membri dell'Unione Europea, se presentano un test negativo per SARS-CoV-2, effettuato entro e non oltre 48 ore prima dell'ingresso nel territorio nazionale;
w) troupe cinematografiche che svolgono attività professionali sul territorio della Romania sulla base di un contratto o documento comprovante la necessità di presenza nel paese,
se presentano test negativo al SARS-CoV-2, effettuato non più di 48 ore prima dell'ingresso nel territorio nazionale;
x) persone in transito, se lasciano la Romania entro 24 ore dall'ingresso nel territorio del Paese.
(2) La deroga al provvedimento disposto ai sensi dell'art. 2, si applica anche alle persone che arrivano in Romania da paesi/aree ad alto rischio epidemiologico, se soggiornano sul territorio nazionale per un periodo inferiore a 3 giorni (72 ore) e presentano un test negativo per SARS-CoV-2, trasportati uscire non più di 48 ore prima dell’ingresso nel territorio nazionale.
(3) Le persone che arrivano in Romania dai paesi/aree ad alto rischio epidemiologico di cui al par. (1) ed entrano in quarantena per un periodo di 14 giorni, possono uscire dalla quarantena dopo il 10° giorno, se eseguono un test per SARS-CoV-2 l'8° giorno di quarantena e il risultato è negativo e lo fanno non mostrare sintomi specifici."

Art. 2 Il comma è abrogato. 2 e 3 dell'art. 1 della Delibera CNSU n. 47 del 05.10.2020 relativa all'approvazione dell'elenco dei paesi/aree a rischio epidemiologico per i quali è istituita la misura della quarantena per le persone che da essi arrivano in Romania e l'istituzione di misure nel campo della sanità pubblica.

Art. 3 Il provvedimento di sospensione dei voli da e per la Romania, effettuati da operatori dell'aviazione economica, da e per gli Stati previsti nell'elenco dei Paesi/aree ad alto rischio epidemiologico, approvato con decisione CNSU n. 47 del 05.10.2020 e pubblicata sul sito dell'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica, ad eccezione di quelli da e per gli Stati membri dell'Unione Europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Emirati Arabi Uniti e Qatar.

Art. 4 La presente decisione è comunicata a tutte le componenti del Sistema nazionale di gestione dell'emergenza, per l'attuazione mediante ordinanze e atti amministrativi dei loro vertici."