Il Governo della Romania: UFFICIALE, il documento riguardante la quarantena parziale in Romania

Documento del governo rumeno quarantena parziale

Il governo romeno ha pubblicato il documento in base al quale a partire da lunedì verrà istituita la quarantena parziale in Romania, la decisione sarà presa dalla CNSU con la firma del Primo Ministro in qualità di presidente, e tutto quello che vedete qui sotto si applicherà a partire da lunedì anche in Romania.

"Il Comitato nazionale per le situazioni di emergenza adotta la presente
DECISIONE:
Art. 1 A partire dalla data della presente decisione si propone a livello della Romania
stabilendo l'obbligo di indossare una maschera protettiva, in modo che copra naso e bocca, la
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a livello nazionale, per tutte le persone che hanno compiuto i 5 anni, in tutti gli spazi
pubblico aperto e chiuso, indipendentemente dal valore del tasso di incidenza cumulativa dei casi
degli ultimi 14 giorni.
Art. 2 Al fine di evitare affollamenti dei mezzi pubblici, si propone che tutti
le istituzioni pubbliche, nonché tutti gli operatori economici pubblici o privati ​​ad avere l'obbligo
l'organizzazione dell'attività e l'attuazione del programma di lavoro in modalità telelavoro o lavoro
a casa, e laddove le specificità dell'attività non lo consentono, organizzarsi
l'orario di lavoro in modo che il personale sia diviso in almeno due gruppi che lo faranno
iniziare e terminare l'attività ad almeno 2 ore di distanza. conformità
l'applicazione di tale provvedimento è seguita dai prefetti e dall'Ispettorato del lavoro.
Art. 3 Al fine di prevenire la diffusione delle infezioni da SARS-COV-2 si propone che, nell'art
tutte le località, attività didattiche che richiedono la presenza fisica dei bambini in età prescolare,
bambini in età prescolare e studenti delle unità educative si svolgano nel sistema online.
Art. 4 – (1) In tutte le località della Romania si propone il divieto di circolazione
a persone fuori casa/nucleo familiare tra le ore 23.00:05.00 e le ore XNUMX:XNUMX
(2) In deroga a quanto disposto dal par. (1), il movimento delle persone all'esterno
l'accesso all'abitazione/nucleo familiare è consentito dalle ore 23.00 alle ore 05.00 per quanto segue
motivo:
a) spostamenti per interesse professionale, anche tra domicilio/famiglie e
il/i luogo/i dell'attività professionale e ritorno;
b) viaggio per assistenza medica non rinviabile né effettuabile
a distanza, nonché per l'acquisto di medicinali;
c) spostamenti fuori località di persone in transito o in spettacolo
viaggi il cui intervallo temporale coincide con il periodo di divieto come quelli effettuati
in aereo, treno, pullman o altro mezzo di trasporto passeggeri e che possono essere
comprovato dal biglietto o da qualsiasi altra modalità di pagamento del viaggio;
d) viaggi per giustificati motivi, quali cura/accompagnamento dei figli, assistenza
persone anziane, malate o disabili o decesso di un familiare.
Art. 5 (1) Al fine di verificare il motivo del viaggio per interesse professionale, le persone
sono tenuti a presentare, su richiesta del personale delle autorità competenti, l'identificazione dell'interessato
servizio, la certificazione rilasciata dal datore di lavoro o una dichiarazione giurata;
(2) Al fine di verificare il motivo del viaggio nell'interesse personale, le persone lo sono
tenuti a presentare, su richiesta del personale delle autorità competenti, una propria dichiarazione
responsabilità, compilata in anticipo;
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(3) La dichiarazione giurata deve contenere il nome e cognome, la data
di nascita, indirizzo di abitazione/nucleo familiare/luogo di attività professionale, motivo del viaggio,
data di compilazione e firma.
Art. 6 Si propone di vietare lo svolgimento di riunioni in occasione di festività,
compleanni, feste in spazi chiusi e/o aperti, pubblici e/o privati.
Art. 7, comma 1 Si propone la sospensione dell'attività dei mercati agroalimentari locali
chiusi, fiere, centri commerciali, mercati misti e galleggianti e talciok, così definiti
Arte. 7 par. (1) dalla decisione del governo n. 348/2004 riguardante l'esercizio del commercio con
commercializzare prodotti e servizi in alcune aree pubbliche, con successive modifiche ed integrazioni.
(2) È consentita l'attività dei mercati agroalimentari che possono essere organizzati in zone
aperto al pubblico, nel rispetto delle norme di tutela sanitaria.
Art. 8 Si propone che, per gli spazi esterni in cui si svolgono le attività
preparazione, somministrazione e consumo di prodotti alimentari, bevande alcoliche e analcoliche,
che sono stati sistemati e possono essere assimilati agli spazi pubblici chiusi, così come sono
definito nella legge per prevenire e combattere gli effetti del consumo di prodotti provenienti da
tabacco n. 349/2009, con successive modifiche ed integrazioni, sono ad essi applicabili mod
analoghe alle norme e misure di tutela sanitaria, previste nell'allegato n. 3, art. 6 punti 1 e 2
dalla decisione del governo n. 856/2020 riguardante la proroga dello stato di allerta nel territorio
della Romania a partire dal 15 ottobre 2020, oltre a stabilire le misure che
si applica durante la sua durata per prevenire e contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19.
Art. 9 Si propone di stabilire l'obbligo per gli operatori economici che effettuano
attività commerciali/fornitura di servizi in ambienti chiusi e/o aperti, pubblici e/o spazi
aziende private di organizzare e svolgere la propria attività dalle 05.00 alle 21.00.
(2) In deroga a quanto disposto dal par. (1), nell'intervallo orario 21.00 – 05.00,
gli operatori economici possono operare solo nei confronti di operatori economici con attività di
livrare la domiciliau.
(3) In deroga a quanto disposto dal par. (1), stabilimenti farmaceutici, stazioni di servizio e
gli operatori economici con attività di consegna a domicilio possono svolgere la propria attività in
normale regime di lavoro, nel rispetto delle norme di tutela della salute.
Art. 10 Si propone che l'attuazione delle misure previste dalla presente decisione venga
essere effettuato nell'arco di 30 giorni, successivi al termine dello stesso, a seconda dell'evoluzione
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la situazione epidemiologica, per decidere, a seconda dei casi, il mantenimento, l'eliminazione o
la loro modifica.
Art. 11 La presente decisione è comunicata a tutte le componenti del Sistema Nazionale
di gestione delle situazioni di emergenza, per l'attuazione di ordini e atti
amministrazione dei loro leader."