COVID-19: la prima città in cui vengono ripristinate le restrizioni

La prima località COVID-19 ripristina le restrizioni

La quarta ondata del Coronavirus ha già iniziato a diffondersi rapidamente in Romania, e questo porta anche le prime restrizioni in una località di Cluj chiamata Margau, dove il tasso di incidenza supera i 4/3 abitanti, quindi vengono ripristinate tutte le misure di seguito.

"Decisione n. 163 del 24 agosto 2021 concernente l'istituzione di misure volte a ridurre l'impatto della tipologia di rischio, in applicazione del GD n. 826/05.08.2021, nella contea di Cluj.
Nelle unità amministrativo-territoriali della contea di Cluj, previste nell'allegato n. 1 alla presente delibera, ove l'incidenza cumulativa dei casi negli ultimi 14 giorni sia inferiore o uguale a 3/1000 abitanti, sono disponibili, a partire dal 25.08.2021, per una durata di 14 giorni, le seguenti misure:
a) negli spazi chiusi o aperti, sul territorio della Romania possono svolgersi competizioni sportive con la partecipazione di spettatori fino al 50% della capienza massima dello spazio, garantendo una distanza di almeno 1 metro tra le persone, se l'incidenza cumulativa presente nella località per oltre 14 giorni è superiore a 2/1.000 abitanti e inferiore o uguale a 3/1.000 abitanti. La partecipazione è consentita solo alle persone che sono vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento dello schema vaccinale completo, alle persone che hanno un risultato negativo al test RT-PCR per l'infezione da SARS -CoV-2 virus 72 non più vecchio di 2 ore o risultato negativo certificato di un test antigenico rapido per l'infezione da virus SARS-CoV-24 non più vecchio di 15 ore, rispettivamente persone che si trovano tra il 180° giorno e il 2° giorno successivo alla conferma dell'infezione da virus SARS-CoV-43, alle condizioni stabilite dall'ordinanza congiunta del Ministro della Gioventù e dello Sport e del Ministro della Salute, emanata ai sensi dell'art. 71 e dell'art. 2 par. (55) dalla Legge n. 2020/XNUMX, con successive modifiche ed integrazioni;
b) negli spazi chiusi o aperti, sul territorio della Romania possono svolgersi competizioni sportive con la partecipazione di spettatori fino al 75% della capienza massima dello spazio, garantendo una distanza minima di 1 metro tra le persone, se l'incidenza cumulativa supera 14 giorni nella località sono più inferiori o uguali a 2/1.000 abitanti. La partecipazione è consentita solo alle persone che sono vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento dello schema vaccinale completo, alle persone che hanno un risultato negativo al test RT-PCR per l'infezione da SARS -CoV-2 virus 72 non più vecchio di 2 ore o risultato negativo certificato di un test antigenico rapido per l'infezione da virus SARS-CoV-24 non più vecchio di 15 ore, rispettivamente persone che si trovano tra il 180° giorno e il 2° giorno successivo alla conferma dell'infezione da virus SARS-CoV-43, alle condizioni stabilite dall'ordinanza congiunta del Ministro della Gioventù e dello Sport e del Ministro della Salute, emanata ai sensi dell'art. 71 e dell'art. 2 par. (55) dalla Legge n. 2020/XNUMX, con successive modifiche ed integrazioni;
c) nell'applicare le disposizioni dell'art. 1 punto 7 e punto 8 dell'Allegato n. 3 alla HG n. 826/05.08.2021, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività in cinema, istituti di spettacolo e/o concerti sono consentiti con la partecipazione di pubblico fino al 70% della capienza massima dello spazio e con l'uso di mascherina protettiva ;
d) a livello di località in cui l'incidenza cumulata per 14 giorni è inferiore o uguale a 3/1.000 abitanti, l'organizzazione e lo svolgimento di spettacoli drive-in sono consentiti solo se gli occupanti del veicolo sono membri dello stesso nucleo familiare o rappresentano gruppi fino a 4 persone. La partecipazione è consentita solo alle persone che sono vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento dello schema vaccinale completo, alle persone che hanno un risultato negativo al test RT-PCR per l'infezione da SARS -CoV-2 virus 72 non più vecchio di 2 ore o risultato negativo certificato di un test antigenico rapido per l'infezione da virus SARS-CoV-24 non più vecchio di 15 ore, rispettivamente persone che si trovano tra il 180° giorno e il 2° giorno successivo alla conferma dell'infezione da virus SARS-CoV-44, alle condizioni stabilite dall'ordinanza congiunta del Ministro della Cultura e del Ministro della Salute, emessa ai sensi dell'art. 71 e dell'art. 2 par. (55) dalla Legge n. 2020/XNUMX, con successive modifiche ed integrazioni;
e) a livello di località in cui l'incidenza cumulata per 14 giorni è superiore a 2/1.000 abitanti e inferiore o uguale a 3/1.000 abitanti, l'organizzazione e lo svolgimento di spettacoli all'aperto, concerti, feste pubbliche e private o altri eventi culturali sono ammessi solo con la partecipazione di non più di 2.500 spettatori e con l'uso della maschera protettiva. La partecipazione è consentita solo alle persone vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento del programma vaccinale completo. Individui con un risultato negativo di un test RT-PCR per l'infezione da virus SARS-CoV-2 non più vecchio di 72 ore o un risultato negativo certificato di un test rapido dell'antigene per l'infezione da virus SARS-CoV-2 non più vecchio di 24 ore, rispettivamente le persone che si trovano nel periodo compreso tra il 15° giorno e il 180° giorno successivo alla conferma dell'infezione da virus SARS-CoV-2, alle condizioni stabilite dall'ordinanza congiunta del Ministro della Cultura e del Ministro della Salute, emessa in base all’art. 44 e dell'art. 71 par. (2) dalla Legge n. 55/2020, con successive modifiche ed integrazioni;
f) a livello delle località in cui l'incidenza cumulata per 14 giorni è inferiore o uguale a 2/1.000 abitanti, è consentita l'organizzazione e lo svolgimento di spettacoli all'aperto, concerti, feste pubbliche e private o altri eventi culturali con la partecipazione di almeno quasi 75.000 spettatori e indossava una maschera protettiva. La partecipazione è consentita solo alle persone che sono vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento dello schema vaccinale completo, alle persone che hanno un risultato negativo al test RT-PCR per l'infezione da SARS -CoV-2 virus 72 non più vecchio di 2 ore o risultato negativo certificato di un test antigenico rapido per l'infezione da virus SARS-CoV-24 non più vecchio di 15 ore, rispettivamente persone che si trovano tra il 180° giorno e il 2° giorno successivo alla conferma dell'infezione da virus SARS-CoV-44, alle condizioni stabilite dall'ordinanza congiunta del Ministro della Cultura e del Ministro della Salute, emessa ai sensi dell'art. 71 e dell'art. 2 par. (55) dalla Legge n. 2020/XNUMX, con successive modifiche ed integrazioni;
g) sono vietate le attività ricreative e sportive all'aperto, ad eccezione di quelle che si svolgono in località dove l'incidenza cumulata per 14 giorni è inferiore o uguale a 2/1.000 abitanti, con la partecipazione di non più di 50 non residenti complessivamente, stabilite con ordinanza congiunta del Ministro della Salute, a seconda dei casi, con il Ministro della Gioventù e dello Sport, il Ministro dell'Ambiente, delle Acque e delle Foreste o il Ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale;
h) sono vietate le attività ricreative e sportive all'aperto, ad eccezione di quelle svolte in località dove l'incidenza cumulata in 14 giorni è superiore a 2/1.000 abitanti e inferiore o uguale a 3/1.000 abitanti, con la partecipazione di non più più di 30 persone che non convivono, stabilito con ordinanza congiunta del Ministro della Salute, a seconda dei casi, con il Ministro della Gioventù e dello Sport, il Ministro dell'Ambiente, delle Acque e delle Foreste o il Ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale.
i) è consentito organizzare eventi privati ​​(matrimoni, battesimi, pranzi festivi, ecc.) con un numero massimo di partecipanti di 200 persone all'esterno o di 150 persone al massimo all'interno, nelle località in cui l'incidenza cumulata nei 14 giorni è inferiore oppure pari a 2/1.000 abitanti, nel rispetto delle norme di tutela sanitaria. Nel determinare il numero delle persone all'esterno e/o all'interno non vengono prese in considerazione le persone di età inferiore ai 16 anni;
j) è consentito organizzare eventi privati ​​(matrimoni, battesimi, pranzi festivi, ecc.) con un numero massimo di partecipanti di 150 persone all'esterno o un massimo di 100 persone all'interno, nelle località in cui l'incidenza cumulata nei 14 giorni è superiore a 2/1.000 abitanti e inferiore o uguale a 3/1.000 abitanti, nel rispetto delle norme di tutela sanitaria. Nel determinare il numero delle persone all'esterno e/o all'interno non vengono prese in considerazione le persone di età inferiore ai 16 anni;
k) è consentito organizzare eventi privati ​​(matrimoni, battesimi) con un numero massimo di partecipanti di 400 persone al chiuso e con la predisposizione di una superficie di almeno 2 metri quadrati per ciascuna persona, in località in cui l'incidenza cumulativa oltre 14 giorni è inferiore o uguale a 2/1.000 abitanti. La partecipazione è consentita solo alle persone che sono vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento dello schema vaccinale completo, alle persone che hanno un risultato negativo al test RT-PCR per l'infezione da SARS -CoV-2 virus 72 non più vecchio di 2 ore o risultato negativo certificato di un test antigenico rapido per l'infezione da virus SARS-CoV-24 non più vecchio di 15 ore, rispettivamente persone che si trovano tra il 180° e il 2° giorno dopo la conferma di infezione da virus SARS-CoV-XNUMX;
l) è consentito organizzare eventi privati ​​(matrimoni, battesimi) con un numero massimo di partecipanti di 300 persone al chiuso e con la predisposizione di una superficie di almeno 2 metri quadrati per ciascuna persona, in località in cui l'incidenza cumulativa oltre 14 giorni è maggiore di 2/1.000 abitanti e inferiore o uguale a 3/1.000 abitanti. La partecipazione è consentita solo alle persone che sono vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento dello schema vaccinale completo, alle persone che hanno un risultato negativo al test RT-PCR per l'infezione da SARS -CoV-2 virus 72 non più vecchio di 2 ore o risultato negativo certificato di un test antigenico rapido per l'infezione da virus SARS-CoV-24 non più vecchio di 15 ore, rispettivamente persone che si trovano tra il 180° e il 2° giorno dopo la conferma di infezione da virus SARS-CoV-XNUMX;
m) è consentito organizzare eventi privati ​​(matrimoni, battesimi) fino alla capienza massima dello spazio esterno, in località in cui l'incidenza cumulata per 14 giorni sia inferiore o uguale a 3/1.000 abitanti, con la messa a disposizione di una superficie area di almeno 2 mq per ogni persona, se tutte le persone sono vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento del programma vaccinale completo, presenta l'esito negativo di un RT- Test PCR per l'infezione da virus SARS-CoV-2 non più vecchio di 72 ore o risultato negativo certificato di un test antigenico rapido per l'infezione da virus SARS-CoV-2 non più vecchio di 24 ore o compreso tra il 15° giorno e il 180esimo giorno dopo la conferma dell'infezione da virus SARS-CoV-2;
n) è consentito organizzare eventi privati ​​(matrimoni, battesimi), quali, a titolo esemplificativo, in saloni, ostelli culturali, ristoranti, bar, caffè, sale/tendoni per eventi, fino alla capienza massima dello spazio al chiuso , nelle località in cui l'incidenza cumulativa per 14 giorni è inferiore o uguale a 3/1.000 abitanti, con la previsione di una superficie di almeno 2 mq per ogni persona, se tutte le persone sono vaccinate contro il SARS-CoV -2 virus e per i quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento del programma vaccinale completo;
o) è consentito organizzare eventi privati ​​legati ai pasti festivi, quali, a titolo esemplificativo, in saloni, ostelli culturali, ristoranti, bar, caffè, sale/tendoni per eventi, fino alla capienza massima dello spazio esterno o interno , nelle località in cui l'incidenza cumulativa per 14 giorni è inferiore o uguale a 3/1.000 abitanti, con la previsione di una superficie minima di 2 metri quadrati per ogni persona, se tutte le persone sono vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 virus e per i quali siano trascorsi 10 giorni dal completamento del programma vaccinale completo;
p) è consentito organizzare corsi di formazione e laboratori per adulti, compresi quelli organizzati per la realizzazione di progetti finanziati con fondi europei, con un numero massimo di partecipanti di 250 persone all'interno e un massimo di 300 persone all'esterno, con la messa a disposizione di un superficie di almeno 2 metri quadrati per persona, indossando una maschera protettiva e rispettando le norme di sanità pubblica stabilite nell'ordinanza del Ministro della Salute, se l'incidenza cumulativa nell'arco di 14 giorni nella località è inferiore o uguale a 2/1.000 abitanti;
q) è consentito organizzare corsi di formazione e laboratori per adulti, compresi quelli organizzati per la realizzazione di progetti finanziati da fondi europei, con un numero massimo di partecipanti di 150 persone all'interno e un massimo di 200 persone all'esterno, con la messa a disposizione di un superficie di almeno 2 mq per persona, indossando la mascherina protettiva e rispettando le norme di sanità pubblica stabilite con ordinanza del Ministro della Salute, se l'incidenza cumulata nell'arco di 14 giorni nella località è superiore a 2/1.000 abitanti e inferiore superiore o uguale a 3/1.000 abitanti;
r) è consentito organizzare convegni con un numero massimo di partecipanti pari a 300 persone in ambienti chiusi, con la predisposizione di una superficie di almeno 2 metri quadrati per ogni persona, con l'uso di mascherina protettiva e nel rispetto del pubblico norme sanitarie stabilite con ordinanza del Ministro della sanità, se l'incidenza cumulata per 14 giorni nella località è inferiore o uguale a 2/1.000 abitanti;
s) è consentito organizzare convegni con un numero massimo di partecipanti pari a 150 persone in ambienti chiusi, con la predisposizione di una superficie di almeno 2 mq per ogni persona, con l'uso di mascherina protettiva e nel rispetto delle norme norme di sanità pubblica stabilite con ordinanza del Ministro della sanità, se l'incidenza cumulata per 14 giorni nella località è superiore a 2/1.000 abitanti e inferiore o uguale a 3/1.000 abitanti;
t) è consentito, alle condizioni della Legge n. 60/1991 sull'organizzazione e lo svolgimento di raduni pubblici, ripubblicata, l'organizzazione di raduni e manifestazioni con un numero massimo di partecipanti di 500 persone, se l'incidenza cumulativa nell'arco di 14 giorni nella località è inferiore o uguale a 2/1.000 abitanti e con un numero massimo di 100 persone, se l'incidenza cumulata per 14 giorni nella località è superiore a 2/1.000 abitanti e inferiore o uguale a 3/1.000 abitanti e nel rispetto delle seguenti misure:
• indossare la maschera protettiva, in modo da coprire naso e bocca, da parte di tutti i partecipanti;
• disinfezione obbligatoria delle mani, per tutte le persone che arrivano nello spazio dove si svolge il raduno o la manifestazione;
• mantenere una distanza fisica di almeno 1 metro tra i partecipanti e garantire, ove possibile, una superficie di almeno 4 mq/persona;
• disinfettare le mani di coloro che distribuiscono materiale durante il raduno o la manifestazione;
• applicazione di norme igieniche collettive e individuali per prevenire la contaminazione e limitare la diffusione del virus SARS-CoV-2;
u) è consentita nei limiti del limite massimo l'attività presso il pubblico degli operatori economici che effettuano attività di preparazione, commercializzazione e consumo di prodotti alimentari e/o di bevande alcoliche e analcoliche, quali ristoranti e caffè, all'interno di edifici, nonché sui terrazzi capienza dello spazio e nell'intervallo orario 5,00-2,00;
v) l'attività dei ristoranti e dei caffè all'interno di alberghi, pensioni o altre unità abitative, nonché sulle loro terrazze è consentita fino alla capienza massima dei locali e nella fascia oraria 5,00-2,00;
w) le misure previste dalla lett u) e lettera v) si applica anche agli operatori economici che svolgono attività in spazi pubblici chiusi che abbiano tetto, soffitto o soffitto e che siano delimitati da almeno 2 muri, indipendentemente dalla loro natura o natura temporanea o permanente;
x) nella situazione di limitazione o chiusura dell'attività degli operatori economici previsti dalla lettera u) e dalla lettera v), la preparazione di alimenti e la vendita di prodotti alimentari e di bevande alcoliche e analcoliche non consumati nel sono ammessi i rispettivi locali;
y) gli operatori economici previsti dalla lett u) e lettera v) rispetterà gli obblighi stabiliti con ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Economia, dell'Imprenditoria e del Turismo, emanata ai sensi dell'art. 71 par. (2) dalla Legge n. 55/2020, con successive modifiche ed integrazioni;
z) è consentita la preparazione, la vendita e il consumo di prodotti alimentari e di bevande alcoliche e analcoliche negli spazi appositamente predisposti all'esterno degli edifici, all'aperto, ad eccezione di quelli previsti dalla lettera w), in osservanza delle misure di tutela della salute stabilite con ordinanza congiunta del Ministro della sanità, del Ministro dell'economia, dell'imprenditoria e del turismo e del Presidente dell'Autorità nazionale veterinaria sanitaria e per la sicurezza alimentare, emanata ai sensi dell'art. 71 par. (2) dalla Legge n. 55/2020, con successive modifiche ed integrazioni;
aa) l'attività nei bar, locali e discoteche è consentita senza superare il 70% della capienza massima dello spazio nell'intervallo orario 5,00-2,00 nelle località in cui l'incidenza cumulata nell'arco di 14 giorni è superiore a 2/1.000 abitanti e comunque inferiore a o pari a 3/1.000 abitanti, se tutte le persone sono vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento dello schema vaccinale completo;
bb) l'attività nei bar, locali e discoteche è consentita fino alla capienza massima dello spazio nell'intervallo orario 5,00-2,00 nelle località in cui l'incidenza cumulata nell'arco di 14 giorni è inferiore o uguale a 2/1.000 abitanti, se tutte le persone sono vaccinati contro il virus SARS-CoV-2 e per i quali siano trascorsi 10 giorni dal completamento dello schema vaccinale completo;
cc) l'attività presso il pubblico degli operatori economici che svolgono la propria attività in spazi chiusi nel settore delle palestre e/o palestre è consentita fino alla capienza massima dello spazio, con la predisposizione di una superficie di almeno 7 mq. metri quadrati per ogni persona;
dd) l'attività presso il pubblico degli operatori economici operanti in spazi chiusi nel settore delle palestre e/o del fitness è consentita fino alla capienza massima dello spazio, con la predisposizione di una superficie di almeno 4 metri quadrati per ogni persona, se tutte le persone sono vaccinate contro il virus SARSCoV2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento dello schema vaccinale completo;
ee) l'attività con il pubblico degli operatori economici titolari di licenza nel settore dei giochi è consentita fino alla capienza massima dello spazio; gli operatori economici che svolgono attività di gioco sono tenuti a rispettare gli orari di lavoro con il pubblico e le restrizioni stabilite con decisione del Comitato nazionale per le situazioni di emergenza, su proposta del gruppo di supporto tecnico-scientifico in merito alla gestione delle malattie ad alta contagiosità sul territorio della Romania;
ff) l'attività con il pubblico degli operatori economici che svolgono attività di somministrazione di piscine coperte è consentita senza superare il 70% della capienza massima dello spazio;
gg) l'attività degli operatori economici che gestiscono sale da gioco è consentita senza superare il 70% della capienza massima degli spazi nell'intervallo temporale 5,00-2,00 nelle località in cui l'incidenza cumulata nell'arco di 14 giorni è superiore a 2/1.000 abitanti e inferiore a o pari a 3/1.000 abitanti, se tutte le persone sono vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento dello schema vaccinale completo;
hh) l'attività degli operatori economici che gestiscono sale da gioco è consentita fino alla capienza massima dello spazio nell'intervallo temporale 5,00-2,00 nelle località in cui l'incidenza cumulata per 14 giorni è inferiore o uguale a 2/1.000 abitanti, se tutti persone vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento dello schema vaccinale completo.
Nelle unità amministrativo-territoriali della contea di Cluj, dove l'incidenza cumulativa dei casi negli ultimi 14 giorni supererà la soglia di 3/1000 abitanti, verranno disposte le seguenti misure:
a) è vietato organizzare e svolgere l'attività in sale cinematografiche, luoghi di spettacolo e/o concerti;
b) è vietata l'organizzazione e lo svolgimento di spettacoli drive-in;
c) è vietato l'organizzazione e lo svolgimento di spettacoli all'aperto, concerti, feste pubbliche e private o altre manifestazioni culturali;
d) sono vietate le attività ricreative e sportive all'aperto;
e) è vietata l'organizzazione di eventi privati ​​(matrimoni, battesimi, pranzi festivi, ecc.);
f) è vietata l'attività nei confronti del pubblico degli operatori economici che effettuano attività di preparazione, commercializzazione e consumo di prodotti alimentari e/o di bevande alcoliche e analcoliche, quali ristoranti e caffè, all'interno di edifici, nonché sui terrazzi;
g) l'attività dei ristoranti e dei caffè all'interno degli alberghi, delle pensioni o di altre unità abitative, nonché sulle loro terrazze, è consentita solo alle persone che soggiornano in tali unità,
h) le misure previste dalla lett f) e lettera g) si applicano anche agli operatori economici che svolgono attività in spazi pubblici chiusi provvisti di tetto, soffitto o soffitto e che sono delimitati da almeno 2 muri, indipendentemente dalla loro natura o natura temporanea o permanente;
i) nel caso in cui l'attività degli operatori economici prevista dalla lett f) e lettera g) è limitata o chiusa, è consentita la preparazione dei cibi e la vendita di prodotti alimentari e di bevande alcoliche e analcoliche non consumati nei rispettivi locali;
j) è consentita la preparazione, la vendita e il consumo di prodotti alimentari e di bevande alcoliche e analcoliche negli spazi appositamente predisposti all'esterno degli edifici, all'aperto, ad eccezione di quelli previsti alla lettera h), nel rispetto delle norme di tutela sanitaria misure stabilite con ordinanza congiunta del ministro della sanità, del ministro dell'economia, dell'imprenditoria e del turismo e del presidente dell'Autorità nazionale sanitaria veterinaria e per la sicurezza alimentare, emanata ai sensi dell'art. 71 par. (2) dalla Legge n. 55/2020, con successive modifiche ed integrazioni;
k) è vietata l'attività nei bar, nei locali e nelle discoteche;
l) l'attività con il pubblico degli operatori economici che operano in spazi chiusi nel settore degli impianti sportivi e/o delle palestre è consentita senza superare il 50% della capienza massima dello spazio nelle province/località in cui l'incidenza cumulata su 14 giorni è maggiore superiore a 3/1.000 abitanti e inferiore a 4/1.000 abitanti con la previsione di una superficie di almeno 7 mq per ogni persona;
m) è vietata l'attività presso il pubblico degli operatori economici titolari di licenza nel settore dei giochi d'azzardo.
n) è vietata l'attività nei confronti del pubblico degli operatori economici che svolgono attività di gestione di piscine coperte."