Le restrizioni modificate dal governo rumeno, quali modifiche sono state apportate

Il governo rumeno ha annunciato venerdì una serie di nuove restrizioni per i romeni in tutto il Paese a causa dell’altissimo numero di contagi nell’ultimo periodo, imponendo l’uso del certificato verde digitale in quante più località possibili del Paese, cosa che è non esattamente gradito a molti.

Il governo rumeno ha introdotto una serie di eccezioni alle restrizioni annunciate dalla settimana scorsa per i romeni in tutto il Paese, e qui sotto potete vederle tutte che fanno parte della decisione odierna della CNSU, affinché il certificato verde digitale non venga imposto nemmeno qualsiasi situazione.

Il governo rumeno impone le seguenti eccezioni alle restrizioni:

  • Art.1 – (1) Si propone che l'accesso ai locali degli operatori economici che
    hanno come oggetto principale di attività la commercializzazione di prodotti non alimentari da consentirsi solo alle persone vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento dello schema vaccinale completo, rispettivamente alle persone che si trovano tra il 15° giorno ed il 180° giorno dopo la conferma dell'infezione da virus SARS-CoV-2.

    • (2) La misura prevista dal par. (1) non si applica alle unità farmaceutiche situate all'esterno dei centri commerciali, dei parchi e delle stazioni di servizio.
  • Art.2 – Si propone di essere esentati dal provvedimento di divieto di accesso
    locali di istituzioni pubbliche centrali e locali, governi autonomi e operatori economici a capitale pubblico, applicabile alle persone che non forniscono prova di vaccinazione, che hanno avuto malattia negli ultimi 180 giorni o che non presentano un risultato negativo di un test RT-PCR per infezione da virus SARS-CoV -2 non più vecchia di 72 ore o risultato negativo certificato di un test antigenico rapido per infezione da virus SARS-CoV-2 non più vecchia di 48 ore e delle seguenti categorie:

    • a) partecipanti a procedimenti amministrativi motivati
      ordine e sicurezza pubblica;
    • b) partecipanti a procedimenti giudiziari, disciplinari, contravvenzionali
      o amministrativo-giurisdizionale;
    • c) persone che necessitano di accesso a servizi medici e prestazioni sociali;
    • d) persone che si recano ai centri vaccinali per
      somministrazione del vaccino.
  • Art.3 – Si propone di essere esentati dal provvedimento di divieto di accesso
    centri e parchi commerciali applicabile alle persone che non forniscono prova di vaccinazione o che hanno contratto malattia negli ultimi 180 giorni di:

    • a) ai soggetti che si recano presso servizi pubblici comunitari operanti al loro interno se presentano esito negativo del test RTPCR per l'infezione da virus SARS-CoV-2 non anteriore a 72 ore o risultato negativo certificato del test antigenico rapido per l'infezione da virus SARS-CoV-2 il virus SARS-CoV-48 non più vecchio di XNUMX ore e dimostrare il viaggio a tale scopo presentando un documento giustificativo in formato scritto o elettronico;
    • b) persone che si recano ai centri vaccinali per
      somministrazione del vaccino e per il quale sono istituite corsie di ingresso, viaggio e uscita dedicate e controllate.
  • Art.4 – Le misure previste dalla presente decisione producono effetti soltanto in
    la situazione della loro approvazione mediante atti normativi del Governo o, a seconda dei casi, di
    capi di ministeri o di organi della pubblica amministrazione centrale.
  • Art.5 – La presente decisione è comunicata a tutti i componenti del Sistema
    Gestione nazionale delle emergenze.