Il Ministro della Sanità ha firmato una nuova importante ordinanza che regola le condizioni per la fornitura di assistenza medica, medicinali e dispositivi medici nell'ambito del sistema di assicurazione sanitaria sociale per gli anni 2021-2022, attuando una serie di modifiche volte a migliorare il sistema per tutti i rumeni .
Il Ministro della Salute ha deciso che con l'ordinanza da lui firmata vengano modificati gli articoli che seguono, e si tratta di una serie di misure che a partire da questo momento verranno applicate su tutto il territorio nazionale, e questo perché l'applicazione delle disposizioni del l'ordinanza è già obbligatoria dal momento della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
"Dimostrare che per almeno una norma al giorno - 7 ore - il programma del trattamento base/punto di lavoro è coperto da un medico/medico con specializzazione in medicina fisica e riabilitazione che esercita la propria professione in forma legale presso il base di trattamento/punto di lavoro, ad eccezione delle località/aree prive della specialità di medicina fisica e riabilitazione, per le quali l'orario del fornitore/punto di lavoro può essere inferiore a 7 ore al giorno, rispettivamente inferiore a 35 ore settimanali, e meno di 5 giorni a settimana, programma coperto da medico/medici specializzati in medicina fisica e riabilitazione.
Nell'allegato n. 12 articolo 8, lettera e) è modificato ed avrà il seguente contenuto:
e) rispettare l'orario di lavoro e comunicarlo alle compagnie di assicurazione sanitaria, sulla base di un modulo il cui modello è previsto nel regolamento, orario presupposto dal contratto concluso con la compagnia di assicurazione sanitaria, con l'obbligo che per almeno una regola al giorno giorno – 7 ore – l’orario del fornitore/luogo di lavoro deve essere coperto da un medico/medico specializzato in medicina fisica e riabilitazione che eserciti legalmente la propria professione presso il rispettivo fornitore/luogo di lavoro.
Ad eccezione delle località/aree carenti nel campo della medicina fisica e della riabilitazione, per le quali l'orario del rispettivo fornitore/punto di lavoro può essere inferiore a 7 ore/giorno, rispettivamente inferiore a 35 ore settimanali e inferiore a 5 giorni alla settimana, programma svolto da medico/medico specializzato in medicina fisica e riabilitazione; l'orario di lavoro può essere modificato mediante un'integrazione al contratto concluso con la compagnia di assicurazione sanitaria.
Nell'allegato n. 37 articolo 7, lettera g) è modificato ed avrà il seguente contenuto: g) redigere e presentare/trasmettere alle compagnie di assicurazione sanitaria la documentazione necessaria, al fine di liquidare i medicinali con e senza contributo personale in cure ambulatoriali, secondo ae alle condizioni stabilite dall'Ordinanza del Ministro della Sanità e del Presidente dell'Istituto Nazionale di Assicurazione Sanitaria n. 1.068/627/2021 relativa all'approvazione delle Norme Metodologiche per l'applicazione nel 2021 della Decisione del Governo n. 696/2021 di approvazione dei pacchetti di servizi e del contratto quadro che regolano le condizioni per la fornitura di assistenza medica, medicinali e dispositivi medici nell'ambito del sistema di assicurazione sociale sanitaria per gli anni 2021-2022, con successive modifiche e integrazioni.
I dati contenuti nei documenti necessari presentati/trasmessi alle compagnie di assicurazione sanitaria per la liquidazione devono essere corretti e completi e corrispondere ai dati relativi al consumo di farmaci con e senza contributo personale in ambulatorio riportati nella SIUI; per quanto riguarda i medicinali per i quali vengono stipulati contratti di costo-volume-risultato, i dati contenuti nei documenti necessari presentati/trasmessi alle compagnie di assicurazione sanitaria per la liquidazione devono essere corretti e completi e corrispondere ai dati relativi al consumo dei medicinali riportati nella scheda Piattaforma IT dell'assicurazione sanitaria sociale."