Ministro della Salute: decisione last minute con importanti novità a livello nazionale

Decisione dell'ultimo minuto del Ministro della Salute Cambiamenti importanti a livello nazionale

Il Ministro della Sanità ha rivelato una decisione dell’ultimo minuto che si è concretizzata sotto forma di un’ordinanza molto importante che apporta una serie di cambiamenti importanti per il sistema sanitario rumeno, necessari da tempo.

Il Ministro della Salute ha dettagliato di seguito l'ordinanza attualmente in vigore perché è già stata pubblicata nel Monitor ufficiale, essendo obbligatoria per tutte le unità mediche da lui prese di mira a partire da luglio.

"Ordinanza del Ministero della Salute e del Presidente del CNAS n. 1.068/627/2021 relativa all'approvazione delle Norme Metodologiche per l'applicazione nel 2021 della Decisione del Governo n. 696/2021, è modificato e integrato come segue: 1. L'articolo 1 è modificato: Approvare le Norme Metodologiche per l'anno 2021 della Decisione del Governo n. 696/2021 per l'approvazione dei pacchetti di servizi e del contratto quadro che regola le condizioni per la fornitura di assistenza medica, medicinali e dispositivi medici nell'ambito del sistema di assicurazione sociale sanitaria per gli anni 2021-2022, previsto negli allegati n. 1-52, che costituiscono parte integrante del presente ordine.

2. Secondo l'allegato n. 51 viene introdotto un nuovo allegato, l'allegato n. 52, con il seguente contenuto: Disposizioni per l'attuazione delle disposizioni della Legge n. 133/2022 di modifica e completamento della Legge n. 95/2006 sulla riforma sanitaria. (1) Per i pazienti ricoverati in regime di ricovero continuativo, per i quali le prestazioni mediche ospedaliere sono erogate presso strutture sanitarie pubbliche, l'importo dell'indennità alimentare non è compreso nel pagamento di tali prestazioni.

Il pagamento delle prestazioni mediche si basa sulla tariffa per caso risolto – sistema DRG, tariffa media per caso risolto per specialità, tariffa/giorno di ricovero per reparti/compartimenti di malattie croniche e ospedali di recupero, nonché per reparti e compartimenti per malattie croniche/ ricovero e neonatologia: neonati prematuri provenienti da altri ospedali, compresi reparti/compartimenti di cure palliative.

(2) Le disposizioni del par. (1) si applicano anche per i servizi di recupero medico, medicina fisica e riabilitazione forniti in regime di ricovero continuativo nelle strutture sanitarie pubbliche, rispettivamente sanatori/sezioni di sanatorio negli ospedali per adulti e bambini, compresi quelli termali, e in prevenzione, il cui pagamento è effettuato dalla tariffa per giorno di ricovero.

(3) L'importo corrispondente all'indennità alimentare a carico delle compagnie di assicurazione sanitaria è relativo ai casi ricoverati in regime di ricovero continuativo nelle strutture sanitarie pubbliche, per i quali le prestazioni mediche ospedaliere sono liquidate dalla FNUASS; l'importo mensile corrispondente all'indennità alimentare da liquidare è stabilito facendo riferimento al numero di giorni di ricovero relativi ai casi ricoverati in regime di ricovero continuativo.