LIVE: Ordinanza Militare 8 Annunciata dal MAI, Ecco le Disposizioni

Dichiarazioni alla stampa del Ministro degli Interni, Ion Marcel Vela, del Segretario di Stato Bogdan Despescu e del Segretario di Stato Raed Arafat

Dichiarazioni alla stampa del Ministro degli Interni, Ion Marcel Vela, del Segretario di Stato Bogdan Despescu e del Segretario di Stato Raed Arafat

Pubblicato da Guvernul Romaniei giovedì 9 aprile 2020

Ordinanza militare 8 attualmente lo stanno presentando al MAI, Ministero degli Interni, da parte del Ministro in carica, Marcel Vela, del Segretario di Stato Bogdan Despescu e del Segretario di Stato Raed Arafat, e si tratta di nuovi obblighi per i romeni.

Ordinanza militare 8 viene annunciato oggi perché il Governo della Romania ha sentito la necessità di imporre nuovi obblighi ai romeni al fine di rafforzare le misure volte a prevenire la diffusione dei contagi con il nuovo Coronavirus, e non sarebbe escluso che vi siano alcuni obblighi che si riferiscono alla celebrazione di Pasqua.

Ordinanza militare 8 prevede le seguenti disposizioni:

"ORDINANZA MILITARE n. 8 del 09.04.2020/19/XNUMX relativa alle misure per prevenire la diffusione del virus COVID-XNUMX

Considerando quanto disposto dall'art. 24 dell'Ordinanza d'Emergenza del Governo n. 1/1999 relativa al regime dello stato d'assedio e al regime dello stato di emergenza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 22 del 21 gennaio 1999, approvato con modificazioni ed integrazioni dalla Legge n. 453/2004, con successive modifiche ed integrazioni,

Tenuto conto della valutazione effettuata dal Comitato Nazionale per le Situazioni Particolari di Emergenza, approvata con Decisione n.19 del 09.04.2020/XNUMX/XNUMX,

Ai sensi dell'art. 4 par. (2) e (4) del Decreto del Presidente della Romania n.195/2020 relativo all'istituzione dello stato di emergenza a livello nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 212 del 16 marzo 2020, dei punti 1 – 4 dell'allegato n. 2 dello stesso decreto e dell'art. 20 lit. n) dall'Ordinanza Governativa di Emergenza N. 1/1999, con successive modifiche e integrazioni,

Il Ministro degli affari interni emana la seguente ordinanza militare:

Art.1 – (1) È consentito spostarsi fuori dal domicilio dei titolari di autorizzazioni/permessi di pesca commerciale sul Danubio/acque interne/Mar Nero per svolgere attività di pesca commerciale e di acquacoltura, nonché per capitalizzazione/commercializzazione dei prodotti derivanti dallo svolgimento di tali attività.

(2) È consentito lo spostamento fuori dall'abitazione/famiglia degli apicoltori verso/dall'ubicazione dell'apiario o per spostare l'apiario. La prova della qualità di apicoltore si fa con il certificato contenente il codice dell'alveare rilasciato dagli uffici zootecnici della contea, o con qualsiasi altro documento comprovante la qualità di apicoltore e la proprietà degli alveari.

(3) Sono consentiti gli spostamenti fuori casa/nucleo per l'acquisto di autoveicoli, pezzi di ricambio per autoveicoli e servizi di riparazione auto.

(4) Si applicano di conseguenza le disposizioni dell'articolo 4 dell'Ordinanza militare n. 3/2020 sulle misure per prevenire la diffusione del COVID-19.

(5) Nella dichiarazione auto-responsabile, le persone di cui ai paragrafi (1) e (2) menzionano, come motivo, il viaggio per interesse professionale, e le persone di cui al paragrafo (3), menzionano, come motivo , l'assicurazione di viaggio sulla proprietà che copre i bisogni primari delle persone.

(6) Le misure si applicano a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza militare nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I.

Art.2 – (1) La sospensione dei voli effettuati dagli operatori aerei economici verso la Spagna e dalla Spagna verso la Romania è prorogata per un periodo di 14 giorni, a partire dal 14 aprile 2020.

(2) La misura prevista dal par. (1) non si applica ai voli effettuati da aerei statali, ai voli di trasporto merci e posta, ai voli umanitari o che forniscono servizi medici di emergenza, nonché agli atterraggi tecnici non commerciali.

(3) La misura prevista al paragrafo (1) si applica anche dopo la durata per la quale lo stato di emergenza è stabilito dal Decreto del Presidente della Romania n.195/2020, solo se lo stato di emergenza su tutto il territorio di La Romania viene estesa e se nel decreto di proroga dello stato di emergenza viene mantenuta la competenza del ministro degli Interni di stabilire, con ordinanza militare, il divieto graduale del traffico aereo sulle diverse rotte.

Art.3 – (1) I mercati agroalimentari restano aperti durante tutto lo stato di emergenza, esclusivamente per gli agricoltori che presentano la certificazione di produttore agricolo, con l'obbligo di rispettare le misure di prevenzione della diffusione del COVID-19.

(2) È consentito lo spostamento dei produttori agricoli dal luogo di produzione dei prodotti agroalimentari al mercato agroalimentare e l'accesso al suo interno, sulla base di una dichiarazione di auto-responsabilità e del certificato del produttore.

(3) Le unità fitofarmaceutiche rimangono aperte durante lo stato di emergenza e il loro personale ha l'obbligo di rispettare le misure volte a prevenire la diffusione del COVID-19.

(4) Le misure si applicano a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza militare nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I.

Art.4 – (1) La chiusura temporanea – totale o parziale – dei valichi di frontiera statali, stabilita dalle Decisioni del Comitato Nazionale per le Situazioni Speciali di Emergenza n.1/8 e n.2020/12.

(2) La misura si applica a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza militare nella Gazzetta Ufficiale della Romania,

Parte I Art.5 – (1) I lavoratori frontalieri che, entrando in Romania dall'Ungheria, non presentano sintomi associati alla COVID-19 sono esentati dalle misure di isolamento domiciliare o quarantena.

(2) Per lavoratore frontaliero si intende la persona che dimostra di vivere e lavorare entro un raggio di 30 km da una parte o dall'altra del confine di stato romeno-ungherese, calcolato dal valico di frontiera più vicino aperto al traffico di persone, e che ritorna a casa almeno una volta alla settimana.

(3) I valichi della frontiera statale romeno-ungherese attraverso i quali è consentito l'ingresso in Romania alle condizioni del paragrafo (1) sono i seguenti: Cenad, Nădlac, Turnu, Vărșand, Salonta, Borș, Săcuieni, Urziceni e Petea.

(4) Attraverso i valichi di frontiera statale romeno-ungherese di cui al par. (3) è consentito anche l'ingresso/uscita dei lavoratori frontalieri con macchine e attrezzature agricole.

(5) In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al par. (2), le persone in questione entrano in quarantena per un periodo di 14 giorni, sopportando le spese sostenute per la quarantena.

(6) Le misure si applicano a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza militare nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I.

Art.6 – (1) Le persone che entrano in Romania per eseguire installazione, messa in servizio, manutenzione, assistenza di attrezzature e tecniche mediche sono esentate dalla misura di isolamento domiciliare/quarantena, se non mostrano sintomi associati a COVID-19 e dimostrano la conformità contrattuale rapporti con il beneficiario/i beneficiari del territorio della Romania.

(2) Le disposizioni del comma (1) si applicano anche ai settori scientifico, economico, della difesa, dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale.

(3) Le misure si applicano a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza militare nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I.

Art.7 – (1) Durante lo stato di emergenza è vietata/sospesa l'esportazione dei prodotti agroalimentari compresi nell'elenco riportato nell'allegato n.2 alla presente ordinanza militare.

(2) Le procedure per l'esportazione di prodotti agroalimentari previste dal comma (1), in corso alla data di entrata in vigore della presente ordinanza militare, sono sospese durante lo stato di emergenza.

(3) Durante lo stato di emergenza è sospesa l'attività di rilascio dei certificati fitosanitari per l'esportazione dei prodotti agroalimentari elencati nell'allegato n. 2 della presente ordinanza militare.

(4) Le misure si applicano a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza militare nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I.

Art.8 – (1) L'acquisto intracomunitario dei prodotti agroalimentari elencati nell'allegato n.2 può essere effettuato solo se lo Stato membro fornisce la prova che i prodotti acquistati sono destinati al proprio consumo interno o a quello di la comunità e non per l’esportazione.

(2) La misura si applica a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza militare nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I.

Art.9 – (1) È vietato, durante lo stato di emergenza, sopprimere o sospendere l'attività dei servizi sociali quali centri residenziali di cura e assistenza per anziani, centri residenziali per bambini e adulti, con e senza disabilità, così come nonché per le altre categorie vulnerabili, pubbliche e private, previste nella Nomenclatura dei servizi sociali approvata con Decisione del Governo n.867/2014 per l'approvazione della Nomenclatura dei servizi sociali, nonché i regolamenti quadro per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi sociali servizi, con successive modifiche ed integrazioni.

(2) I parenti/sostenitori/rappresentanti legali dei beneficiari dei servizi di cui al comma (1), su richiesta, possono chiedere il trasferimento dei beneficiari dal centro al proprio domicilio, o a seconda dei casi, alla residenza dei parenti/sostenitori/rappresentanti legali se questi assumono, sotto la propria responsabilità, di trovarsi in condizioni corrispondenti alla loro protezione temporanea.

(3) Le misure si applicano a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza militare nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I.

Art.10 – (1) Durante lo stato di emergenza sono istituite misure preventive di isolamento sui luoghi di lavoro o in aree appositamente dedicate e alle quali non possono accedere gli estranei, per i dipendenti dei centri previsti dall'art.9, comma 1. ) per un periodo di 14 giorni.

(2) Al periodo previsto dal comma (1) segue ciclicamente un periodo di isolamento preventivo presso il proprio domicilio, per un periodo pari a quello di isolamento preventivo sul luogo di lavoro, essendo assicurata la presenza del personale nel centro in turni/turni .

(3) Entro 24 ore dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza militare, il capo del centro, il sostituto designato o il coordinatore del personale specializzato stabilisce l'organizzazione dei turni durante lo stato di emergenza.

(4) In assenza del personale di cui al par. (3), il direttore della direzione generale dell'assistenza sociale e della tutela dell'infanzia, per i servizi sociali pubblici nell'ambito della struttura della direzione generale, il sindaco, per i servizi sociali organizzati nell'ambito/nell'ambito delle autorità della pubblica amministrazione locale e il rappresentante legale della il fornitore privato stabilisce l'organizzazione dei turni durante l'emergenza statale.

(5) In situazioni eccezionali, nel caso dei servizi sociali privati, per i quali non esiste il personale previsto ai paragrafi (3) e (4), il comitato regionale per le situazioni speciali di emergenza designa la persona responsabile dell'organizzazione delle visite preventive isolamento sul luogo di lavoro/abitazione e garanzia della gestione del servizio.

(6) Il rifiuto dell'isolamento preventivo sul posto di lavoro da parte del personale dei centri previsti dall'articolo 9, comma 1, comporta, a seconda dei casi, responsabilità contravvenzionale o penale.

(7) È vietato l'accesso dei visitatori/soci/sostenitori/rappresentanti legali dei beneficiari dei servizi sociali ai centri residenziali previsti dall'articolo 9 comma (1).

(8) La misura prevista al paragrafo (7) si applica a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza militare nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I.

Art.11 – (1) Nella situazione in cui i fornitori di servizi sociali non dispongono di risorse abitative proprie per l'applicazione delle disposizioni dell'art.10 comma, comma 2, gli enti della pubblica amministrazione locale nella cui competenza i servizi sociali erogati di cui all'articolo 9 comma 1 hanno l'obbligo di individuare e assicurare, nelle loro prossimità, spazi destinati all'alloggio del personale in isolamento preventivo sul posto di lavoro, il cibo quotidiano di cui ha bisogno nonché assicurare il trasporto del personale, che si trova in isolamento preventivo al domicilio, dal luogo di lavoro al proprio domicilio/residenza e viceversa, nel rispetto delle misure di protezione e prevenzione del contagio.

Art. 12 – (1) Il personale che serve i centri previsti dall'articolo 9 comma (1) è dotato dall'ente erogatore del servizio sociale dei necessari dispositivi sanitari e di protezione.

(2) La misura si applica a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza militare nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I.

Art.13 – (1) Durante lo stato di emergenza, in deroga alle disposizioni di legge vigenti, in caso di dimissioni dei dipendenti dei centri previsti dall'art.9 comma, comma 1, il termine di preavviso è di 45 giorni di calendario.

(2) La misura si applica a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza militare nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I.

Art.14 – (1) Al fine di prevenire l'insorgere di focolai di infezione, nel caso della manifestazione di sintomi specifici di COVID-19 o, a seconda dei casi, di alcune informazioni derivanti dal contatto diretto con una persona infetta tra i beneficiari o il personale, le direzioni di sanità pubblica assicurano il tampone dei beneficiari e di tutto il personale, presso la sede del servizio sociale.

(2) La misura si applica a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza militare nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I.

Art.15 – (1) Durante lo stato di emergenza sono sospese le procedure di compravendita di pacchetti azionari di maggioranza di società del Sistema energetico nazionale, qualunque sia la loro forma di partecipazione.

(2) La ripresa delle procedure avverrà dopo la fine dello stato di emergenza con il corrispondente ritardo rispetto ai termini previsti nel calendario precedente.

(3) La misura si applica a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza militare nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I.

Art.16 – Si raccomanda alle amministrazioni pubbliche locali e ai proprietari, persone fisiche o giuridiche, di installare dispositivi con soluzioni disinfettanti agli ingressi degli edifici destinati ad edilizia collettiva e di disinfettare periodicamente ascensori, scale e altri spazi comuni all'interno di tali edifici.

Art.17 – Nei giorni di giovedì, venerdì e sabato che precedono le due festività pasquali gli operatori economici che vendono prodotti agroalimentari possono prolungare l'orario di apertura secondo le esigenze.

Art.18 – (1) Ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 dell'Ordinanza militare n.1/2020 recante alcune prime misure di emergenza relative agli assembramenti di persone e alla circolazione transfrontaliera di alcune merci, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n.219 del 18 aprile 2020, è introdotto un nuovo comma, comma (4), avente il seguente contenuto: “(4) Per l'inosservanza della misura prevista dall'articolo 5, oltre alla sanzione contravvenzionale principale, a seconda della natura e della gravità del fatto, la sanzione contravvenzionale complementare della confisca dei beni il cui trasporto per la distribuzione fuori del territorio della Romania è vietato."

(2) La misura si applica a partire dall'11 aprile 2020.

Art.19 – (1) Secondo il paragrafo (3) dell’articolo 1 dell’Ordinanza Militare n.5/2020 relativa alle misure per prevenire la diffusione del COVID-19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n.262 del 31 marzo 2020, è introdotto un nuovo comma, comma 4, avente il seguente contenuto: "(4) La misura prevista dal comma 2 si applica anche dopo la durata per la quale è stabilito lo stato di emergenza dall'ordinanza Decreto del Presidente della Romania n.195/2020, solo se lo stato di emergenza sull'intero territorio della Romania viene prorogato e se il decreto che proroga lo stato di emergenza mantiene la competenza del Ministro degli affari interni di stabilire, mediante ordinanza militare , il divieto graduale del traffico aereo su rotte diverse."

(2) La misura si applica a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza militare nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I.

Art.20 – (1) L'Ordinanza Militare n.7/2020 relativa alle misure di prevenzione della diffusione del COVID-19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n.284 del 4 aprile 2020, è modificata e integrata come segue: 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9, è inserito un nuovo comma, comma 5, avente il seguente contenuto: "(5) Le misure previste dai commi 1 e 3 si applicano anche dopo il periodo per il quale lo stato di emergenza è stabilito dal Decreto del Presidente della Romania n.195/2020, solo se lo stato di emergenza è esteso su tutto il territorio della Romania e se il decreto di proroga dello stato di emergenza mantiene la competenza del Ministro dell'Interno di stabilire, con ordinanza militare, il divieto graduale del traffico aereo su diverse rotte." 2. L'articolo 1, comma 10, è modificato ed avrà il seguente contenuto: “(1) Sono ammessi i voli effettuati da tutti i vettori aerei titolari di licenza di esercizio ai sensi della normativa dell'Unione Europea, mediante voli irregolari (charter), per la trasportare lavoratori stagionali dalla Romania verso altri paesi, previa approvazione delle autorità competenti del paese di origine e di destinazione." 3. È modificato il comma 1 dell'articolo 16 che avrà il seguente contenuto: "(1) Al fine di prevenire la diffusione del virus Covid-19, i ministeri con la propria rete sanitaria e le amministrazioni pubbliche locali assicurano al personale del sistema sanitario pubblico, su richiesta, spazi alberghieri destinati al riposo infra turno o alla guardiania, vitto - tre pasti al giorno e acqua." (2) Le misure si applicano a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza militare nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I.

Art. 21 – (1) Hanno il potere di vigilare sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza militare: a) La Polizia rumena, la Gendarmeria rumena e la polizia locale, per le misure previste dagli articoli 1 e 3; b) Il Ministero dei trasporti, delle infrastrutture e delle comunicazioni, per il provvedimento previsto dall'articolo 2; c) Il Ministero dei Trasporti, delle Infrastrutture e delle Comunicazioni, la Polizia di Frontiera rumena e i dipartimenti di sanità pubblica, per le misure previste dagli articoli 4 – 6; d) Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, per le misure previste dagli articoli 7 e 8; e) Il Ministero del lavoro e della protezione sociale, per il tramite degli enti sottoposti alla sua autorità o coordinamento, le direzioni della sanità pubblica, nonché i vertici delle amministrazioni pubbliche locali, per i provvedimenti previsti dagli articoli 9 – 14; f) Ministero dell'Economia, dell'Energia e dell'Ambiente imprenditoriale, per il provvedimento previsto dall'articolo 15; (2) L'inosservanza delle misure previste dagli articoli 1-15 comporta responsabilità disciplinare, civile, contravvenzionale o penale, in conformità con le disposizioni dell'articolo 27 dell'ordinanza governativa d'urgenza n. 1/1999, con successive modifiche e aggiunte.

(3) Il personale delle istituzioni di cui al comma (1) ha il potere di accertare le contravvenzioni e di applicare sanzioni, in conformità con le disposizioni dell'articolo 29 dell'Ordinanza governativa d'urgenza n.1/1999, con successive modifiche e integrazioni.

Art. 22 – Le disposizioni dell'art. 6 e 7 dell'Ordinanza Militare n. 4/2020 relativa alle misure per prevenire la diffusione del COVID-19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 257 del 29 marzo 2020, cessa di essere applicabile. Art. 23 – Gli allegati n.1 e 2 costituiscono parte integrante della presente ordinanza militare. Art.24 – (1) La presente ordinanza militare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I. (2) I fornitori di servizi di media audiovisivi hanno l'obbligo di informare il pubblico, attraverso messaggi trasmessi regolarmente, per almeno 2 giorni dalla data di pubblicazione, sul contenuto della presente ordinanza militare."