Coronavirus Romania: LIVE, il MAI annuncia nuove misure il 21 marzo

Dichiarazioni alla stampa nella sede del MAI

Dichiarazioni alla stampa nella sede del MAI

Pubblicato da Ministero della Sanità - Romania sabato 21 marzo 2020

Il coronavirus ha contagiato 367 rumeni, e oggi moltissima gente ha attraversato parchi, foreste, spazi aperti vari, approfittando del caldo fuori, quindi era necessario un messaggio RO-ALERT per ricordare a tutti che va bene cercare di proteggersi.

Come previsto, la situazione attuale porta con sé nuove misure da parte del MAI, tanto che il Ministro Marcel Vela, Raed Arafat e Bogdan Despescu parlano in questi minuti di ciò che dovrà essere imposto in Romania per prevenire ulteriormente la diffusione del Coronavirus.

Ecco tutte le misure imposte dall'ordinanza militare presentate dalle autorità.

"Articolo 1

(1) L'attività negli studi dentistici è temporaneamente sospesa.

(2) In via eccezionale sono ammessi interventi odontoiatrici d'urgenza.

(3) La misura si applica a decorrere dal 22 marzo 2020, alle 22.00, ora della Romania.

Articolo 2

(1) Sono temporaneamente sospese le vendite al dettaglio di prodotti e servizi nei centri commerciali in cui operano più operatori economici, ad eccezione della vendita di prodotti alimentari, veterinari o farmaceutici e dei servizi di pulizia.

(2) Per centro commerciale si intende "la struttura di vendita di media o grande superficie in cui si esercita la vendita al dettaglio di prodotti, servizi di mercato e attività di ristorazione pubblica, utilizzando un'infrastruttura comune e servizi adeguati", come disciplinato nel allegato alla legge n. 296/2004 sul Codice del Consumo, ripubblicato, con successive modifiche e integrazioni.

(3) La misura si applica a decorrere dal 22 marzo 2020, alle 22.00, ora della Romania.

Articolo 3

(1) La circolazione delle persone all'esterno dell'abitazione/nucleo familiare avviene esclusivamente osservando le misure generali di prevenzione della diffusione del COVID-19 ed evitando la formazione di qualsiasi assembramento di persone.

(2) Per formazione di gruppo di persone si intende l'unione di più di 3 persone che non convivono.

Articolo 4

Nella fascia oraria 06.00 - 22.00 si raccomanda che lo spostamento delle persone all'esterno dell'abitazione/nucleo familiare venga effettuato solo per i seguenti motivi:

a) spostamenti di interesse professionale, anche tra domicilio/famiglia e il/i luogo/i in cui si svolge l'attività professionale e ritorno;
b) viaggiare per la fornitura di beni che coprono i bisogni primari delle persone e degli animali domestici/domestici, nonché di beni necessari allo svolgimento dell'attività professionale;
c) viaggi per assistenza medica non differibile o effettuabile a distanza;
d) viaggio per giustificati motivi, quali cura/accompagnamento di figli, assistenza ad anziani, malati o disabili o decesso di un familiare;
e) spostamenti brevi, in prossimità dell'abitazione/nucleo familiare, legati all'attività fisica individuale delle persone e alle esigenze degli animali da compagnia/domestici.

Articolo 5

(1) Nella fascia oraria 22.00 - 06.00 la circolazione delle persone all'esterno dell'abitazione/nucleo familiare è consentita esclusivamente per i motivi previsti dall'art. 4.

(2) Al fine di verificare il motivo del viaggio per interesse professionale, le persone sono obbligate a presentare, su richiesta del personale delle autorità competenti, la carta dei servizi, il certificato rilasciato dal datore di lavoro o una dichiarazione di auto-responsabilità .

(3) Al fine di verificare il motivo del viaggio nell'interesse personale, le persone sono obbligate a presentare, su richiesta del personale delle autorità competenti, una dichiarazione sotto la propria responsabilità, preventivamente compilata.

(4) La dichiarazione giurata deve contenere nome e cognome, data di nascita, indirizzo di residenza/abitazione/luogo di attività professionale, motivo del viaggio, data di completamento e firma.

(5) Sono esenti il ​​personale dell'Amministrazione presidenziale, del Parlamento rumeno, del Governo rumeno, del Pubblico Ministero, delle istituzioni del sistema di difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, del corpo diplomatico e del personale che fornisce servizi di pubblica utilità. da queste disposizioni.

(6) La misura si applica a decorrere dal 23 marzo 2020, alle 22.00, ora della Romania.

Articolo 6

(1) I cittadini stranieri e gli apolidi, come definiti nell'articolo 2 lettere a) e b) dell'ordinanza governativa urgente n. 194/2002 riguardante il regime degli stranieri in Romania, ripubblicata, con successive modifiche e integrazioni, fatta eccezione per la situazione in cui transitano nel territorio della Romania, su una corsia di transito, organizzata mediante accordi con gli Stati confinanti.

(2) In via eccezionale possono entrare nel territorio della Romania i cittadini stranieri e gli apolidi appartenenti alle seguenti categorie:

a) sono familiari di cittadini rumeni;
b) sono familiari di cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo o della Confederazione Svizzera, con residenza in Romania;
c) sono persone che possiedono un visto per soggiorno di lunga durata, un permesso di soggiorno o un documento equivalente al permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità rumene secondo l'ordinanza governativa urgente n. 194/2002 relativo al regime degli stranieri in Romania, ripubblicato, con successive modifiche e integrazioni, o documento equivalente rilasciato dalle autorità di altri Stati, secondo il diritto dell'Unione Europea;
d) siano persone che viaggiano per motivi professionali, comprovati da visto, permesso di soggiorno o altro documento equipollente;
e) sia personale diplomatico o consolare, personale di organizzazioni internazionali, personale militare o in grado di fornire aiuti umanitari;
f) sono passeggeri in transito, compresi quelli rimpatriati a seguito del riconoscimento della tutela consolare;
g) sono passeggeri che viaggiano per motivi imperativi (medici o familiari);
h) sono persone che necessitano di protezione internazionale o per altri motivi umanitari.
(3) La misura si applica a decorrere dal 22 marzo 2020, alle 22.00, ora della Romania.

Articolo 7

(1) Le persone isolate in casa, come misura di prevenzione della diffusione del COVID19, che lasciano il luogo in cui sono state collocate, senza l'approvazione delle autorità competenti, sono considerate persone ad alto rischio di contagio e sono guidate dal forze dell'ordine pubblico e posti in quarantena istituzionalizzata, sotto sorveglianza.

(2) Le persone messe in quarantena, come misura di prevenzione della diffusione del COVID-19, che lasciano il luogo in cui sono state collocate, senza l'approvazione delle autorità competenti, sono messe in quarantena per un nuovo periodo di 14 giorni.

(3) Le misure disposte ai sensi dei commi 1 e 2 non esonerano le persone dalla responsabilità contravvenzionale o penale.

(4) Le misure si applicano a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza militare nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I.

Articolo 8

(1) Le autorità della pubblica amministrazione locale hanno l'obbligo di identificare e tenere traccia delle persone di età superiore a 65 anni, prive di accompagnatori o altra forma di aiuto, e di fornire loro supporto al fine di ridurre al minimo la loro esposizione fuori dalle proprie abitazioni.

(2) I registri vengono aggiornati e comunicati settimanalmente al centro della contea/comune per il coordinamento e la gestione dell'intervento.

(3) I comitati locali, provinciali e della città di Bucarest per le situazioni di emergenza individuano le modalità di sostegno per le persone di cui al par. (1).

(4) Le misure si applicano a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza militare nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I.

Articolo 9

(1) Ordinanza militare n. I/2020 relativo ad alcune prime misure di emergenza, quali gli agglomerati di persone e la circolazione transfrontaliera di alcune merci, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n° 219 del 1 marzo 8, è integrata come segue:

Dopo il comma 1 dell'articolo 2 sono inseriti due nuovi commi, 2 e 3, aventi il ​​seguente contenuto:
"(2) Le funzioni possono essere tenute in luoghi di culto, da parte di ministri religiosi/della chiesa, senza accesso pubblico, le funzioni possono essere trasmesse nei mass media o online.

(3) Possono essere officiati atti liturgici/religiosi privati ​​(battesimi, matrimoni, funerali), ai quali possono partecipare un massimo di 8 persone, nonché la condivisione di fedeli malati in ospedale o presso le loro case».

Dopo il comma 2 dell'articolo 4 è inserito il nuovo comma 3, avente il seguente contenuto:
"(3) Le disposizioni del par. I punti (I) e (2) si applicano anche ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci con una portata massima autorizzata superiore a 2,4 t".

Dopo il comma 2 dell'articolo 5 è inserito il nuovo comma 3, avente il seguente contenuto:
"(3) Altre deroghe al divieto previsto dal comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro della sanità."

(2) Le misure si applicano a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza militare nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I.

Articolo 10

(1) Hanno il potere di garantire l’applicazione e il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza militare:

a) La Polizia rumena, la Gendarmeria rumena, la Polizia locale, l'Agenzia nazionale dell'amministrazione fiscale, l'Autorità nazionale per la tutela dei consumatori e i vertici delle autorità della pubblica amministrazione locale, per le misure previste dall'art. 1 e 2;
b) Polizia romena, Gendarmeria romena, Polizia locale, per le misure previste dall'art. 3, 5 e 7;
c) Polizia di frontiera rumena, per il provvedimento previsto dall'art. 6.
(2) Inosservanza delle misure di prima emergenza previste dall'art. 1-7 comportano responsabilità disciplinare, civile, contravvenzionale o penale, secondo quanto previsto dall'art. 27 dell'Ordinanza d'Emergenza del Governo n. 1/1999, con successive modifiche ed integrazioni.

(3) Il personale delle istituzioni di cui al paragrafo (1) ha il potere di accertare le contravvenzioni e applicare sanzioni, in conformità con le disposizioni dell'articolo 29 dell'ordinanza governativa d'urgenza n. 1/1999, con successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 11

(1) La presente ordinanza militare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I.

(2) I fornitori di servizi di media audiovisivi hanno l'obbligo di informare il pubblico, mediante messaggi regolarmente diffusi, per almeno 2 giorni dalla data di pubblicazione, sul contenuto della presente ordinanza militare."