Coronavirus Romania: annunciate le misure dell'ordinanza militare LIVE 3

Dichiarazioni alla stampa del ministro degli Interni, Marcel Vela, del capo del Dipartimento per le situazioni di emergenza, dottor Raed Arafat, e del segretario di Stato Bogdan Despescu #MarcelVela #RaedArafat #BogdanDespescu #Coronavirus #COVID19

Dichiarazioni alla stampa del ministro degli Interni, Marcel Vela, del capo del Dipartimento per le situazioni di emergenza, dottor Raed Arafat, e del segretario di Stato Bogdan Despescu #MarcelVela #RaedArafat #BogdanDespescu #Coronavirus #COVID19

Pubblicato da Guvernul Romaniei martedì 24 marzo 2020

Il coronavirus porta in Romania una serie di nuove misure di emergenza, in questo momento viene presentata l’ordinanza militare 3, quella su cui il governo rumeno sta lavorando in questi giorni per prevenire l’ulteriore diffusione del virus nel nostro Paese.

Alcune delle dichiarazioni ufficiali di oggi riguardanti l'ordinanza militare 3 hanno creato un po' di confusione tra la gente, ma ora le decisioni stanno arrivando nella loro forma definitiva, quindi abbiamo un quadro chiaro al 100% di ciò che è necessario in tutta la Romania a causa del Coronavirus.

Le nuove misure dell’ordinanza militare 3 sono:

"Arte. 1. – È vietata la circolazione di tutte le persone all’esterno dell’abitazione/nucleo familiare, con le seguenti eccezioni:

a) spostamenti di interesse professionale, anche tra domicilio/famiglia e il/i luogo/i in cui si svolge l'attività professionale e ritorno;

b) viaggiare per la fornitura di beni che coprono i bisogni primari delle persone e degli animali domestici/domestici, nonché di beni necessari allo svolgimento dell'attività professionale;

c) viaggi per assistenza medica non differibile o effettuabile a distanza;

d) viaggio per giustificati motivi, quali cura/accompagnamento di figli, assistenza ad anziani, malati o disabili o decesso di un familiare;

e) spostamenti di breve durata, in prossimità dell'abitazione/nucleo familiare, legati all'attività fisica individuale delle persone (esclusa l'eventuale attività sportiva di squadra), nonché per le esigenze degli animali da compagnia/domestici;

f) viaggi per donare il sangue, verso centri trasfusionali;

g) viaggiare per scopi umanitari o di volontariato;

h) spostamenti per svolgere attività agricole;

i) lo spostamento dei produttori agricoli per la commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

Art. 2. - La circolazione delle persone che hanno compiuto 65 anni, fuori dall'abitazione/nucleo familiare, è consentita esclusivamente tra le ore 11.00 e le ore 13.00, tassativamente per i seguenti motivi:

a) viaggi per la fornitura di beni che coprano i bisogni primari delle persone e degli animali domestici/domestici;

b) viaggi per assistenza medica non differibile o effettuabile a distanza;

c) spostamento per giustificati motivi, quali accudire/accompagnare un minore, assistere altre persone anziane, malate o disabili, ovvero in caso di morte di un familiare;

d) spostamenti di breve durata, in prossimità dell'abitazione/nucleo familiare, legati all'attività fisica individuale delle persone (escluse eventuali attività fisiche collettive), nonché per i bisogni degli animali da compagnia/domestici.

Art. 3. – La circolazione dei soggetti prevista dall'art. 2, fuori dall'abitazione, è consentito anche fuori dalla fascia oraria 11.00 – 13.00, se svolto per interesse professionale o per lo svolgimento di attività agricola.

Art. 4. – (1) Per verificare il motivo del viaggio:

a) i dipendenti presentano la carta d'identità lavorativa o il certificato rilasciato dal datore di lavoro;

b) le persone fisiche autorizzate, i titolari di imprese individuali, i soci di imprese familiari, i liberi professionisti e gli esercenti attività agricola presentano una dichiarazione sotto la propria responsabilità, previamente compilata.

(2) Per verificare il motivo del viaggio in situazioni diverse da quelle previste al comma (1), deve essere presentata una dichiarazione di autoresponsabilità, previamente compilata.

(3) La dichiarazione giurata deve contenere nome e cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, motivo e luogo del viaggio, data e firma.

(4) La certificazione rilasciata dal datore di lavoro o l'atto sostitutivo possono essere esibiti al personale delle autorità competenti anche mediante il telefono, il tablet o un analogo dispositivo elettronico.

(5) La misura si applica a partire dal 25 marzo 2020, ore 12.00:XNUMX.

Art. 5. – (1) Per tutte le persone che entrano in Romania è istituita la misura dell'isolamento domiciliare o, a seconda dei casi, della quarantena.

(2) La misura si applica a partire dal 25 marzo 2020, ore 12.00:XNUMX.

Art. 6. – (1) Le autorità della pubblica amministrazione locale hanno l'obbligo di identificare e tenere registri delle persone senza dimora, nonché di assicurarne l'accoglienza e l'assistenza.

(2) I registri delle persone senza dimora vengono aggiornati e comunicati settimanalmente alla contea/centro città di Bucarest per il coordinamento e la gestione dell'intervento.

(3) La misura si applica a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza militare nell'Osservatorio Ufficiale della Romania, Parte I.

Art. 7. – (1) Le istituzioni pubbliche e gli operatori economici hanno l'obbligo di delimitare l'area destinata all'accesso dei cittadini/clienti e l'area pubbliche relazioni/vendita con segnaletica visibile per guidare le persone nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri.

(2) Gli amministratori dei mercati agroalimentari hanno l'obbligo di organizzare l'attività di vendita in modo tale da mantenere una distanza sociale tra produttori agricoli, commercianti e acquirenti. I commercianti e i produttori agricoli situati nei mercati agroalimentari sono obbligati ad adottare misure di protezione contro la diffusione del Covid-19, ovvero a indossare guanti e mascherine.

(3) La misura si applica a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza militare nell'Osservatorio Ufficiale della Romania, Parte I.

Art. 8. - Tutti i voli degli operatori aerei verso la Francia e la Germania e dalla Francia e la Germania verso la Romania sono sospesi per tutti gli aeroporti in Romania per un periodo di 14 giorni.

(2) La misura non si applica ai voli effettuati con aeromobili statali, merci e posta, servizi medici umanitari o di emergenza, nonché alle autorizzazioni tecniche non commerciali.

(3) La misura si applica a decorrere dal 25 marzo 2020, alle 23.00, ora della Romania.

Art. 9. – (1) È vietato l'accesso a bordo delle navi dei piloti provenienti dalle zone a rischio rosso/giallo dei porti marittimi rumeni, se non dispongono dei dispositivi di protezione stabiliti dalla Direzione della sanità pubblica di Costanza o se le navi non hanno completato il periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultimo porto di scalo situato in zona a rischio rossa/gialla.

(2) L'accesso delle navi marittime e fluvio-marittime ai porti situati sul Danubio marittimo è vietato, fino a quando non sia trascorso il periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultimo porto di scalo situato in una zona rossa/gialla, nei seguenti due aree di attracco in rada:

a) Strada del porto di Sulina, per le navi provenienti dal Mar Nero;

b) Danubio, miglio nautico 44, per le navi provenienti dal canale di Bâstroe.

(3) La misura si applica a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza militare nell'Osservatorio Ufficiale della Romania, Parte I.

Art. 10. – Il Ministero della difesa nazionale assicura, su richiesta del Ministro dell'interno:

a) l'acquisizione di alcuni obiettivi la cui protezione è attualmente assicurata dalla Gendarmeria rumena;

b) personale e mezzi logistici a supporto delle attività di ordine pubblico;

c) personale e mezzi logistici a supporto delle attività della Polizia di frontiera rumena, ai valichi di frontiera statali.

Art. 11. – Al fine di verificare il rispetto delle condizioni di quarantena o di isolamento domiciliare, le istituzioni di sicurezza nazionale progetteranno sistemi di comunicazione e applicazioni informatiche, necessari affinché il Ministero dell'Interno, il Ministero della Sanità e gli enti locali possano comunicare in tempo reale e permanente con le persone in quarantena o isolate a casa.

Art. 12. – (1) I documenti che scadono durante lo stato di emergenza, rilasciati dalle autorità pubbliche, possono essere modificati entro 90 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

Art. 13. – (1) Secondo il paragrafo (2) dell’articolo 2 dell’Ordinanza Militare n.2/2020 relativa alle misure per prevenire la diffusione del COVID-19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n.232 del 21 marzo 2020, viene introdotto un nuovo comma, comma (21), con riferimento alle attività consentite nei centri commerciali, avente il seguente contenuto:

"(21) La sospensione temporanea dell'attività commerciale ai sensi del comma (1) non si applica:

a) vendita di prodotti elettronici ed elettrodomestici da parte di operatori economici che ne assicurano la consegna presso l'abitazione/ufficio dell'acquirente;

b) la vendita di prodotti e servizi di ottica medica."

(2) Le misure previste al paragrafo (1) si applicano a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza militare nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I.

Art.14. – (1) Hanno il potere di garantire l’applicazione e il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza militare:

a) La Polizia rumena, la Gendarmeria rumena e la polizia locale per le misure previste dagli articoli 1 – 4;

b) La polizia rumena, la gendarmeria rumena, la polizia locale, l'Ispettorato generale per le situazioni di emergenza e le strutture subordinate, le direzioni di sanità pubblica e i vertici delle autorità della pubblica amministrazione locale, per la misura prevista dall'articolo 5;

c) La Polizia rumena, la Gendarmeria rumena, la Polizia locale, l'Agenzia nazionale dell'amministrazione fiscale, l'Autorità nazionale per la tutela dei consumatori e i vertici delle autorità della pubblica amministrazione locale, per la misura prevista dall'articolo 7;

d) Ministero dei trasporti, delle infrastrutture e delle comunicazioni, per il provvedimento previsto dall'articolo 8;

e) L'Autorità Navale Rumena e i dipartimenti di sanità pubblica, per la misura prevista dall'art.9.

(2) Il mancato rispetto delle misure previste dagli articoli 1 – 5, art. 7 – 9 comportano responsabilità disciplinare, civile, contravvenzionale o penale, in conformità con le disposizioni dell'articolo 27 dell'ordinanza governativa d'urgenza n. 1/1999, con successive modifiche e integrazioni.

(3) Il personale delle istituzioni di cui al comma (1) ha il potere di accertare le contravvenzioni e di applicare sanzioni, in conformità con le disposizioni dell'articolo 29 dell'Ordinanza governativa d'urgenza n.1/1999, con successive modifiche e integrazioni.

Art. 15. – (1) La presente ordinanza militare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I.

(2) Le disposizioni degli articoli 4 e 5 dell'Ordinanza militare n. 2/2020 cessano di applicarsi.

(3) I fornitori di servizi di media audiovisivi hanno l'obbligo di informare il pubblico, mediante messaggi regolarmente diffusi, per almeno 2 giorni dalla data di pubblicazione, sul contenuto della presente ordinanza militare."