Governo della Romania: decisione del CNSU su nuove restrizioni e paesi a rischio

Il governo rumeno ha deciso in ottobre

Il Governo della Romania, attraverso il Comitato Nazionale per le Situazioni di Emergenza, ha deciso ieri di applicare una nuova serie di restrizioni nel nostro Paese, ma anche un nuovo elenco di Paesi a rischio per i quali viene imposta la quarantena in caso di rientro nel Paese dopo un viaggio, indipendentemente dalla durata di questo.

Il governo della Romania ha deciso in ottobre

La decisione del governo rumeno di ottobre è un rischio per i paesi

"Considerata la complessa situazione generata dall’evoluzione dei nuovi casi della malattia in Europa e le importanti implicazioni determinate dall’ingresso nel territorio nazionale di un gran numero di persone provenienti da Paesi/aree ad alto rischio epidemiologico,

Tenendo conto del progressivo aumento quotidiano del numero di persone infette, con una preponderanza in alcune aree o località, che provoca una pressione permanente sulla capacità di gestione delle unità amministrativo-territoriali e del sistema sanitario,

In conformità con l'art. 4 par. (1) lett. c) ed) e dell'art. 81 dell'Ordinanza d'Emergenza del Governo n. 21/2004 relativa al Sistema di Gestione Nazionale del
delle Situazioni di Emergenza, approvata con modificazioni ed integrazioni dalla Legge n. 15/2005 con successive modifiche ed integrazioni,

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, par. (2) lett. (d), par. (3) lett. (a) e l'art. 71 della Legge n. 55/2020 riguardante alcune misure per prevenire e contrastare gli effetti della pandemia
del COVID-19, dell’art. 4 e articolo 11 par. (1) dalla Legge n. 136/2020 ha ripubblicato, concernente l'istituzione di misure in materia di sanità pubblica in situazioni di rischio epidemiologico e biologico, dell'art. 20 lit. l) dall'ordinanza governativa urgente n. 21/2004 relativo al Sistema nazionale di gestione delle emergenze, approvato con modifiche e integrazioni dalla Legge n. 15/2005, come successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 2 e dell'art. 4 della decisione del governo n. 94/2014 riguardante l'organizzazione, il funzionamento e la composizione del Comitato nazionale per le situazioni speciali di emergenza,

Il Comitato nazionale per le situazioni di emergenza lo adotta

DECISIONE:

Art. 1 (1) È approvato l'elenco dei paesi/aree ad alto rischio epidemiologico per i quali è istituita la misura di quarantena per le persone che da essi arrivano in Romania, in vigore a partire dal 07.10.2020, riportato in allegato.

(2) È esentato dalla misura di cui al par. (1), persone che arrivano in Romania da paesi/aree ad alto rischio epidemiologico, se soggiornano sul territorio nazionale per un periodo inferiore a 3 giorni (72 ore) e presentano un test negativo per SARSCoV-2, effettuato al massimo 48 ore prima dell'ingresso nel territorio nazionale.

(3) Le persone che arrivano in Romania dai paesi/aree ad alto rischio epidemiologico di cui al par. (1) ed entrano in quarantena per un periodo di 14 giorni, possono uscire dalla quarantena dopo il 10° giorno, se eseguono un test per SARS-CoV-2 l'8° giorno di quarantena e il risultato è negativo e lo fanno non mostrare sintomi specifici.

Art. 2 L'organizzazione di feste religiose è consentita solo con la partecipazione di persone che hanno domicilio o residenza nella località ove si svolge l'attività, senza la partecipazione di persone/pellegrini provenienti da altre località.

Art. 3 (1) I comitati per le situazioni di emergenza della contea/comune di Bucarest hanno l'obbligo di riunirsi in una riunione straordinaria, al massimo 48 ore dalla data di emissione della presente decisione, al fine di analizzare in dettaglio la situazione epidemiologica al momento. livello di ciascuna località e la disposizione di emergenza di misure per ridurre l'impatto del rischio secondo le disposizioni di legge approvate dalle decisioni del Governo e da quelle del Comitato nazionale per le situazioni di emergenza.

(2) Nella situazione in cui l'incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni di casi a livello di contea o di una o più località supera 1,5/1.000 abitanti, successivamente
le misure adottate secondo quanto previsto dal par. (1), i comitati della contea/comune di Bucarest per le situazioni di emergenza hanno l'obbligo di riunirsi in sessione straordinaria, al massimo 48 ore dalla data di superamento della soglia sopra menzionata.

Art. 4 Si propone che gli eletti nello scrutinio elettorale organizzato nel mese di settembre 2020, per l'elezione dei sindaci, dei presidenti dei consigli di contea e
i membri dei consigli locali e provinciali, di poter prestare il giuramento previsto dall'ordinanza d'urgenza del governo n. 57 del 3 luglio 2019 relativo al Codice Amministrativo, senza presenza fisica, mediante mezzi elettronici di comunicazione a distanza, quando la persona interessata si trova in isolamento o quarantena, ai sensi di legge.

Art. 5 Tutte le istituzioni pubbliche e private, nonché gli operatori economici che operano in località dove l'incidenza cumulata dei casi negli ultimi 14 giorni è superiore a 1,5/1.000 abitanti, hanno l'obbligo di analizzare le modalità di svolgimento dell'attività in ordine all’organizzazione dell’orario di lavoro in regime di lavoro a domicilio/telelavoro e, ove ciò non sia possibile, si consiglia di posticipare l’orario di lavoro.

Art. 6 La presente decisione è comunicata a tutte le componenti del Sistema nazionale di gestione dell'emergenza, per l'attuazione mediante ordinanze e atti amministrativi dei loro vertici."