Le autorità italiane stanno indagando su Apple sulla sua politica di garanzia dei prodotti

L'organizzazione che si occupa di politiche antitrust in Italia ha avviato un'indagine contro l'azienda Apple per il modo in cui concedere la garanzia per i suoi prodotti. Apple offre solo 1 anno di garanzia per i prodotti Apple, sebbene la legislazione UE stabilisca chiaramente che i produttori devono offrire un minimo di 2 anni. Apple offre ai clienti la possibilità di estendere la garanzia dei propri prodotti acquistando un piano AppleCare, che ovviamente non è gratuito. Apple sostiene che il secondo anno di garanzia deve essere concesso dai rivenditori di prodotti Apple in Italia, e che i prodotti venduti attraverso i propri negozi possono avere una garanzia di 2 anni acquistando AppleCare. Ora Apple è sottoposta ad un'indagine che verifica se Apple è autorizzata a procedere in questo modo oppure no. Secondo l'agenzia italiana che si occupa del caso, la multa massima che Apple può ricevere è di 500.000 euro, ma solo se non cambia la sua politica di vendita.

Questa situazione è valida per tutta l'Unione Europea, dove i prodotti elettronici devono avere una garanzia del produttore di almeno 2 anni. In Romania, i rivenditori di prodotti Apple offrono qualcosa di simile, anche se l'azienda offre ai clienti solo 1 anno di garanzia. Sono curioso di vedere se Apple sarà costretta a cambiare la sua politica in Europa o se la situazione rimarrà invariata. Se Apple verrà multata in Italia, allora paesi come Francia, Germania, Gran Bretagna o Spagna potrebbero fare lo stesso.

19 COMMENTI

  1. Prima i rivenditori offrivano 2 anni, ora anche Istyle, Noumax ed Emag offrono 1 anno per i prodotti Apple. Cosa ne dici di questo?

  2. Purtroppo non è illegale, la legge specifica che il rivenditore non è obbligato a dare una garanzia maggiore di quella che riceve dal fornitore. Lo so per certo. Guarda, l'ANPC o l'OPC devono combattere con Apple, quindi diranno passo.

  3. Io dico che questa garanzia di 12 mesi è una schifezza. Regala un “carro” di gialli e sei assicurato solo per un anno. 🙁

  4. Nel senso comune – non solo in Romania! – c'è confusione tra 2 diversi istituti giuridici: l'obbligo di garanzia legale per i difetti, che spetta al venditore, e la garanzia del produttore secondo il certificato di garanzia, che non può limitare l'obbligo legale per i difetti.

    L'obbligo di garanzia per vizi deriva dalla LEGGE (nel nostro caso dal Codice Civile) ed è uno degli obblighi fondamentali del VENDITORE (il negozio/rivenditore da cui si acquista il prodotto), il quale garantisce che il bene da lui venduto sia non DIFETTOSO. Secondo la Direttiva 1999/44/CE, tale obbligo deve essere mantenuto per almeno 2 anni, ma solo per le vendite ai consumatori – cioè privati, non PFA, aziende, istituzioni o altre entità giuridiche.

    Pertanto i commercianti non possono sottrarsi a questo obbligo, che spetta loro per legge e non come farebbero loro, o il produttore, o il loro distributore/fornitore, o chiunque altro.

    La garanzia del produttore non è un obbligo di legge, ma è un obbligo VOLONTARIO che il PRODUTTORE (es. Apple) si assume di propria libera volontà, sulla base di un certificato di garanzia, dichiarazione di conformità o altro documento equivalente. Non essendo obbligatoria, il produttore potrebbe non offrire tale garanzia; può anche limitarlo alla durata che desidera. Con tale garanzia, il produttore garantisce che il prodotto è IDONEO AD UNO SCOPO PARTICOLARE, per tutta la durata della garanzia. Apple fornisce tale garanzia per un periodo limitato di 1 anno.

    Naturalmente questo obbligo del produttore non può essere interpretato come una limitazione dell'obbligo di garanzia del venditore per i vizi, e i commercianti che seminano confusione per eludere i propri obblighi possono essere sanzionati dall'ANPC o citati in giudizio per danni o, se i difetti sono gravi, possono annullare la vendita. e rimborsare il prezzo (eventualmente anche il danno morale, ma questo è più difficile).

  5. Quindi questa confusione tra garanzia contro i vizi e garanzia del produttore esiste anche nell'articolo sopra che confonde i lettori anziché chiarirli. Sarebbe bello se venisse corretto, perché questa confusione non fa bene a nessuno: vedo già commenti arrabbiati da parte di chi è stato ingannato!

  6. Garanzia per difetti? WTF? Sai come costringere il venditore a offrirti questa garanzia? Stiamo parlando della garanzia del prodotto, quella convenzionale, non della garanzia per i difetti, che ne dici?

  7. @tigris regalis: ti sbagli ancora, ci sono 3 tipi di garanzie,
    1. la responsabilità legale per difetto di conformità (puoi ritirare il prodotto se non corrisponde a quanto specificato nel manuale, nella pubblicità, ecc. in generale è di 15 giorni, Base giuridica: Art 5-14 legge 449/2003 , ripubblicato nel 2008 e già modificato dal GEO 174/2008)
    2. Responsabilità legale per vizi occulti - art 1352 c.c. (il venditore è responsabile dei vizi occulti dei prodotti consegnati all'acquirente, indipendentemente dalla buona o malafede del venditore) L'azione può essere intrapresa entro 6 mesi dal la data della scoperta del difetto.
    3. La garanzia commerciale, che non è obbligatoria ed è ben definita dalla legge come "impegno assunto dal venditore o dal produttore nei confronti del consumatore, senza richiedere alcuna spesa aggiuntiva, a rimborsare il prezzo pagato dal consumatore, a riparare o sostituire il prodotto acquistato, se non corrisponde alle condizioni riportate nelle dichiarazioni di garanzia o nella relativa pubblicità". Questo è il documento che gli consegna il negozio. Base giuridica: Art. 19-22 legge 449/2003, ripubblicata nel 2008 e già modificata dal GEO 174/2008
    Le norme europee fanno riferimento alla garanzia di conformità.
    Secondo la legislazione in vigore, la legge 449/2007 e l'ultima modifica OG 174/2008, gli apparecchi elettronici e elettrodomestici beneficiano di una garanzia di conformità di 2 anni e di una garanzia commerciale con una durata apprezzata da ciascun commerciante.

  8. La garanzia convenzionale è a discrezione del produttore, in questo caso anche la UE non impone una durata minima o altro, quindi nessun produttore può essere indagato per un obbligo che può (o non può) assumere volontariamente.

    Di norma, quando portiamo in negozio o in assistenza un bene che "si è rotto in garanzia", ​​si applica la garanzia legale per i difetti, cioè si presume che se il bene si è rotto "in garanzia", ​​ciò è avvenuto a causa di un difetto di fabbricazione ( difetti di parti o errato montaggio), e spetta al venditore provare che il danno è imputabile all'acquirente (il che esclude il difetto di fabbricazione), al fine di confutare la presunzione di difetto ed essere così esonerato dalla garanzia per vizi.

    Per quanto riguarda i vincoli applicabili al venditore, questi non sarebbero necessari in una società civile, ma possono variare, a seconda dei casi, dalle minacce, allo scandalo pubblico e/o alle denunce al produttore, alla stampa o alle sedi gerarchiche del venditore, a denunce alle autorità e/o mandati di comparizione. Scegli le tue armi! 😉

  9. @Gabi: D'accordo, con i seguenti chiarimenti:

    - il difetto di conformità da te denunciato al punto 1 non costituisce propriamente una garanzia, ma corrisponde ad un errore grave sul bene oggetto della vendita (lat. “errore in substantiam”) o ad un grave dolo (lat. “dolus malus"), che entrambe le situazioni rappresentano cause di nullità del contratto di compravendita per vizi del consenso (il contratto non è stato validamente concluso perché una delle parti è stata colpita da un errore o da un dolo), per cui la restituzione del prodotto ai sensi delle presenti condizioni rappresenta un ritorno alla situazione precedente, non un obbligo derivante da un contratto (poiché il contratto non è stato validamente concluso per vizi di consenso);

    – la responsabilità del venditore è limitata ai vizi occulti solo nei contratti civili (tra non commercianti), nei contratti commerciali (se almeno una delle parti è un commerciante) è responsabile anche per i vizi apparenti (visibili);

    - la garanzia da te indicata al punto 3 viene solitamente prestata dal produttore (normalmente compare nel libretto “garanzia” o nella confezione del prodotto), solo talvolta dal negozio;

    - ciò che regolano le norme europee è infatti la garanzia legale per i difetti dei beni venduti ai consumatori, quindi una sottospecie della garanzia legale, per la quale il legislatore rumeno ha scelto di inventare il termine "garanzia di conformità" nella legislazione nazionale.

    Se vuoi avere ulteriori colloqui legali ti aspetto con grande piacere, sono sul mio terreno. 😉

  10. @Gabi: Oh, e dimenticavo:

    – il periodo minimo di garanzia di 2 anni, previsto dalla direttiva 1999/44/CE, si applica a tutte le categorie di beni di consumo venduti dai commercianti ai consumatori, non solo agli apparecchi elettronici e agli elettrodomestici.

  11. zaone, nel caso non te ne fossi reso conto, ha un mestiere ben definito, cioè un grande burlone, ma da grande, non da piccolo....

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